Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9065 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35351 del ruolo generale dell’anno 2018,

proposto da:

C.S. (C.F.: (OMISSIS));

C.M.T. (C.F.: (OMISSIS));

C.N. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe La Spina (C.F.: LSP GPP

41M21 H154W);

– ricorrenti –

nei confronti di:

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MILAN BANCH S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), quale rappresentante di LIFE MORTGAGE S.r.l. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dei rappresentanti per procura

B.D. e T.P., rappresentati e difesi dalla Caprino &

Lawyers S.T.A. (C.F.: 14228801008), avvocato designato Gaetano

Caprino (C.F.: CPR GTN 65T20 C351I);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.

573/2018, pubblicata in data 17 luglio 2018 (e che si dichiara

notificata in data 23 ottobre 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

C.S., M.T. e N., eredi di Be.Am., hanno proposto opposizione in relazione ad un atto di pignoramento immobiliare eseguito nei confronti della loro dante causa da Deutsche Bank, in rappresentanza di Life Mortgage S.r.l..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Spoleto.

Ricorrono Salvatore, M.T. e N. C., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Deutsche Bank, in rappresentanza di Life Mortgage S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

In esso non sono infatti adeguatamente chiarite le ragioni effettivamente poste alla base dell’opposizione, sia con riguardo ai dedotti vizi del pignoramento immobiliare (che non si chiarisce neanche puntualmente, in verità, da quale soggetto sia stato posto in essere, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare che nel giudizio di merito si era costituita “l’opposta Deutsche Bank”, benchè questa dichiari di stare in giudizio in rappresentanza di altra società, titolare dei crediti fatti valere in via esecutiva), sia con riguardo alla dedotta nullità o annullabilità del contratto in data 22 ottobre 2009 (che sembrerebbe doversi supporre costituire il titolo esecutivo alla base del pignoramento, anche se nel ricorso neanche ciò viene espressamente precisato), oggetto di domanda subordinata.

Non è pertanto possibile accedere all’esame del merito del ricorso stesso.

2. Anche per completezza espositiva, è opportuno comunque osservare che, per quel tanto che è possibile desumere in ordine all’effettivo oggetto del giudizio dalla sentenza impugnata, risultano inammissibili (o, comunque, manifestamente infondate) anche le censure avanzate con i singoli motivi del ricorso.

2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 479 e 617 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 156 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo è inammissibile, in quanto riguarda una questione (la nullità dell’atto di pignoramento per vizi di notifica del titolo esecutivo e del precetto) che, per quello che emerge dalla sentenza impugnata (e secondo quanto espressamente eccepisce altresì la società controricorrente), non era stata affatto posta a base dell’opposizione spiegata in sede di merito. I ricorrenti d’altronde non richiamano in modo specifico il contenuto degli atti introduttivi del giudizio dai quali eventualmente possa risultare il contrario, come sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 555 e 492 c.p.c. in relazione all’art. 479 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 164 c.p.c., il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Anche questo motivo è inammissibile.

Viene posta nuovamente la questione dei vizi di notifica del titolo esecutivo e del precetto, questa volta sostenendosi la loro rilevabilità di ufficio da parte del giudice dell’esecuzione, ai fini della dichiarazione di nullità del pignoramento.

Anche sotto tale profilo per tale questione vale il rilievo di sostanziale novità già espresso in relazione al motivo di ricorso precedente (cui si può pertanto fare rinvio), con riguardo alla presente controversia.

In ogni caso è manifestamente infondato anche l’assunto in diritto dei ricorrenti, in quanto i vizi della notificazione del titolo e del precetto non sono affatto rilevabili di ufficio dal giudice dell’esecuzione, ma solo possibile oggetto di opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato.

Per quanto poi attiene alla validità dell’atto di pignoramento, nel ricorso si sostiene che la sua notifica sarebbe del tutto inesistente, in quanto nell’accesso del 17 settembre 2014 l’ufficiale giudiziario si era astenuto dal procedere, avendo ritenuto la destinataria non cosciente e quindi incapace di ricevere la notificazione. Nella decisione impugnata si afferma peraltro che il pignoramento stesso sarebbe in realtà stato successivamente notificato, a mezzo posta, con atto spedito in data 22 settembre 2014 (con successivo atto di rettifica notificato in data 26 gennaio 2015): tale notificazione è stata espressamente considerata valida dal tribunale, il quale ha comunque aggiunto che, anche a voler ritenere diversamente, essa sarebbe stata in ogni caso oggetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo, per avere la debitrice (a mezzo del suo curatore speciale) proposto l’opposizione, in tal modo dimostrando di avere preso conoscenza dell’atto.

Con riguardo alla affermazione della validità della notificazione del pignoramento effettuata in data 22 settembre 2014 (con la successiva rettifica notificata a gennaio 2015), la censura consiste in una affermazione il cui senso logico non appare agevolmente comprensibile, e che comunque risulta del tutto generica prima ancora che manifestamente infondata: secondo i ricorrenti, essendo “inesistente” la notificazione del pignoramento tentata in data 17 settembre 2014, lo sarebbe anche la successiva notificazione del 24 settembre 2014 (nonchè la successiva rettifica) e, comunque, non sarebbe possibile nessuna sanatoria nè applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c..

Siffatta censura – per quel che è possibile comprendere in base all’esposizione poco chiara del ricorso – non pare cogliere adeguatamente il senso della decisione impugnata: il tribunale ha infatti ritenuto valida la notificazione del pignoramento del 24 settembre 2014, non quella precedentemente tentata in data 17 settembre 2014 (tentativo che ha in sostanza ritenuto irrilevante) e, in relazione a tale ultima notificazione, non sembrano indicate specifiche ed effettive ragioni di una eventuale invalidità nè, tanto meno, viene chiarito per quale motivo essa (che al più potrebbe eventualmente ritenersi nulla, non certo inesistente) non sarebbe suscettibile di sanatoria.

2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione, in subordine e per tuziorismo difensivo, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 12, conv. in L. n. 248 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione dell’art. 2744 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione dell’art. 1439 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Gli ultimi tre motivi del ricorso sono senz’altro inammissibili, in quanto riguardano la domanda subordinata di accertamento dell’invalidità del contratto costituente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.

Si tratta, quindi, di contestazioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, come tali qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

In relazione alle relative questioni, la decisione del tribunale (che non contiene alcuna espressa diversa qualificazione di detta domanda, diversamente da quanto sembrano affermare i ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente con l’appello e non con il presente ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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