Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9065 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26885/2013 proposto da:

Fallimento della Società di fatto Intercorrente tra

M.S., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.a.s. (c.f. (OMISSIS));

Fallimenti di (OMISSIS) S.a.s. e dei soci illimitatamente

responsabili V.G. e M.S.; tutti in persona

curatore Dott. Vi.An.Lu., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Cola di Rienzo n. 149/2, presso l’avvocato Cicconetti

Carola, rappresentati e difesi dall’avvocato Bianchini Andreina,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

M.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via Val

d’Ossola n. 100, presso l’avvocato Pettorino Mario, rappresentati e

difesi dall’avvocato Bonavera Enrico Erasmo, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Rao Commerciale S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STEFANIA CONTALDI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Enrico Erasmo Bonavera che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata in data 10/10/2012 – 25/10/2013, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale n. 40 del 2013, dichiarativa del fallimento della società di fatto tra (OMISSIS) s.a.s., V.G., M.S. e (OMISSIS) s.r.l. (i primi due già dichiarati falliti in precedenza), accogliendo il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. e di M.S..

La Corte del merito ha ritenuto la mancata partecipazione al procedimento avanti al Tribunale del creditore istante nel primo procedimento fallimentare, Rao Commerciale s.r.l., quale litisconsorte necessario nel giudizio fallimentare in estensione, nè ha considerato rilevante che detto creditore, costituendosi nel giudizio di reclamo, si fosse rimesso a giustizia, stante la non suscettibilità di sanatoria del difetto di contraddittorio.

Ricorrono avverso detta pronuncia il Fallimento della s.d.f. tra M.S., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.a.s. ed i Fallimenti della (OMISSIS) s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili, V.G. e M.S., con ricorso affidato ad un unico motivo.

Si difendono i soli (OMISSIS) s.r.l. e M.S. con controricorso; Rao Commerciale s.r.l. non ha svolto difese.

I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo, i Fallimenti ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.pc.., in relazione all’art. 102 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la costituzione della Rao, con l’accettazione della causa nello stato in cui si trovava, non valesse ad evitare la rimessione al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., ed in ogni caso sostengono che il vizio dedotto si rivela altresì quale violazione dei principi del giusto processo, ex art. 111 Cost..

2.1.- I controricorrrenti hanno rilevato in prima battuta che, essendosi i ricorrenti limitati a denunciare il vizio (prospettato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma invero processuale, ex art. 360 c.p.c., n. 4), in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per non avere ritenuto sanata la non integrità del contraddittorio nel giudizio fallimentare svoltosi avanti al Tribunale, deve ritenersi passata in giudicato la statuizione di nullità di detto giudizio, stante il difetto di contraddittorio.

Ciò posto, deve ritenersi non necessaria la statuizione sulla questione se il creditore istante per il primo fallimento debba ritenersi contraddittore necessario nel procedimento fallimentare in estensione (questione sulla quale questa Corte si è espressa nelle pronunce del 16/5/2014, n. 10795 e 25/11/2015, n. 24112, ed in senso non conforme nella sentenza del 24/272016, n. 3621), atteso che, anche ad ammettere la necessità del litisconsorzio, deve concludersi nella specie per l’avvenuta sanatoria della non integrità del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, come di recente ribadito nella pronuncia del 6/11/2014, n. 23701, nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla (tra le tante v. le pronunce Cass. 4/5/2011, n. 9752; 24/3/09, n. 7068; 13/7/2006, n. 15955; 5/8/2005, n. 16504); l’elisione della irregolarità processuale porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi pregiudizio in relazione al diritto di difesa di tale parte, di talchè, in detta situazione, il rinvio della causa al giudice di primo grado, diretto a garantire al litisconsorte necessario pretermesso una tutela dal medesimo non invocata, si tradurrebbe in un vuoto formalismo, privo di ogni utile funzione e tale da comportare un ingiustificato prolungamento della lite.

E la pronuncia del 2014 ha ribadito la validità di detto indirizzo alla luce dei precetti contenuti nell’art. 111 Cost., comma 2 e nell’art. 6 CEDU, secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una durata ragionevole del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

Ciò posto, si deve rilevare che nel caso che qui interessa il creditore istante nel primo fallimento, Rao Commerciale, non è intervenuto nel giudizio di reclamo, ma è stato citato, si è costituito e si è limitato a rimettersi a giustizia sulla questione del difetto di contraddittorio, fatta valere dai reclamanti: tale comportamento processuale ben può essere equiparato all’accettazione del giudizio nello stato in cui si trovava, ovvero nella fase del reclamo, non avendo la parte osservato alcunchè in punto integrità del contraddittorio, senza in alcun modo dolersi di lesione dei propri diritti o limitazioni delle proprie facoltà processuali, nè la costituzione a seguito della citazione in giudizio e non in via di intervento volontario induce ad una diversa lettura della volontà della parte, che è chiaramente intesa a non far valere il vizio (eventuale, visto che si continua a ragionare in linea di ipotesi).

E d’altra parte, l’interpretazione che qui si adotta è del tutto in linea con il principio della ragionevole durata del processo e con l’esigenza di considerare la tutela effettiva del diritto.

3.1.- Va pertanto accolto il ricorso e va conseguentemente cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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