Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9064 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio

dell’avvocato DE VITA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARSIGLI PAOLO;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 346/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato DeVita Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Marsigli Paolo difensore del ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 1999 G. C. conveniva davanti al Tribunale di La Spezia la sorella M.A. G. ed esponeva:

– di essere proprietario, per successione al padre G.T. ed allo zio G.E. di alcune unità immobiliari in un edificio in Sarzana; – che la convenuta era proprietaria di altra unità immobiliare al primo piano in tale edificio per averla ricevuta in parte per successone paterna ed in parte per acquisto dagli zii C. ed G.E. con atto in data 9 giugno 1987;

che in tale atto i venditori erano stati rappresentati da un procuratore il quale era autorizzato a vendere la sola unità sita al primo piano con gli annessi indicati nella planimetria allegata all’atto;

che, per contro, con l’atto in questione il procuratore aveva venduto anche le “pertinenze ed annessi” siti al piano secondo e le soffitte;

sulla base di tali premesse l’attore chiedeva che l’atto in questione venisse annullato o dichiarato nullo, con riguardo al trasferimento di quanto non indicato nella procura.

La convenuta, costituitasi, eccepiva la prescrizione del diritto azionato.

Con sentenza in data 29 aprile 2003 il Tribunale di La Spezia accoglieva l’eccezione di prescrizione, rigettando, di conseguenza, la domanda.

G.C. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Genova con sentenza in data 31 marzo 2006.

I giudici di secondo grado ritenevano che la richiesta declaratoria di inefficacia dell’atto era soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, che, nel caso di specie, era effettivamente maturata, giacchè gli atti di costituzione in mora che, secondo l’attore, rivestivano valenza interruttiva erano in proposito del tutto inefficaci.

Il diritto azionato, infatti, in considerazione della sua natura potestativa, non avrebbe potuto essere esercitato se non con la proposizione di una domanda giudiziale.

Contro tale decisione G.C. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e/o contraddittoria motivazione in tema di prescrizione dell’azione, ma in realtà censura l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere prescrittibile il diritto all’accertamento della inefficacia dell’atto stipulato da falsus procurator.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza avrebbe dovuto essere corredato dalla formulazione di un quesito di diritto, nella specie,invece, totalmente mancante.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione/o pronuncia circa la fattispecie del negozio a formazione successiva e si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che l’azione diretta all’accertamento della inefficacia di un negozio stipulato da un mandatario senza potere, in carenza di ratifica non può essere soggetta strutturalmente ad una iniziale decorrenza di termine prescrizionale, in quanto non è individuabile il momento di inizio della decorrenza, trattandosi di un negozio a formazione successiva … e con effetto costitutivo non ancora attuato.

Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto con esso viene denunciato un errore di diritto, per cui, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza avrebbe dovuto essere corredato dalla formulazione di un quesito di diritto, nella specie, invece, totalmente mancante.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erroneità e contradditorietà della motivazione in punto di richiamo a “diritto potestativo” e comunque dell’intervenuta interruzione della prescrizione e propone due censure.

Con la prima ribadisce che se il potere di ratifica del negozio stipulato da mandatario senza potere è imprescrittibile, ugualmente il diritto a far valere l’inefficacia del negozio non ratificato è imprescrittibile.

Con la seconda si contesta che nella specie il diritto azionato avesse natura potestativa, per cui la prescrizione avrebbe potuto essere interrotta solo con la proposizione di una domanda giudiziale.

Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto con esso vengono denunciati errori di diritto, per cui, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza, ogni doglianza avrebbe dovuto essere corredata dalla formulazione di un quesito di diritto, nella specie, invece, totalmente mancante.

Con il quarto motivo si deduce che dalla procura allegata all’atto in data 9 giugno 1987 non potevano esservi dubbi in ordine a quali fossero i poteri concessi al mandatario.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la questione della fondatezza o meno nel merito della domanda non è stata affrontata dai giudici di merito.

In definitiva, i ricorso va rigettato.

Non avendo G.M.A. svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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