Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9064 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9717-2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30 presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI

ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., A.M.G., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4505/2005 del TRIBUNALE di ROMA, 13^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 18/2/2005, depositata, il 23/02/2005, R.G.N.

11896/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto dalla A. avverso la sentenza del giudice di pace, ha parzialmente riformato la sentenza stessa, ha rigettato l’appello principale ed ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello;

propone ricorso per cassazione lo S. a mezzo di un unico motivo con il quale censura il punto della sentenza in cui s’afferma che “Non vi è dubbio che la soccombenza reciproca sulla base di una presunzione di concorrente e paritaria responsabilità è stata circostanza idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio” disposta dalla sentenza di primo grado.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che il ricorso – con il quale il ricorrente sostiene che siffatta motivazione sia “carente ed inadeguata” – è inammissibile, in quanto non diretto a censurare la motivazione stessa (come formalmente denunciato nell’intestazione), bensì al conseguimento di una diversa valutazione delle circostanze di merito emerse nel corso del giudizio e delle prove assunte, così da pervenire al risultato diverso rispetto al quale è pervenuta la sentenza sul punto;

la mancata difesa degli intimati esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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