Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9063 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9620-2006 proposto da:
P.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI
ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
e contro
ZURITEL S.P.A. già SICURTA’ 1879 SPA (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante p.t. Dott. G.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio
dell’avvocato CAIAFFA FABIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso passivo, resistente con atto di
costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 46355/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa
il 31/10/2005, depositata il 02/11/2005, R.G.N. 72276/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Roma ha dichiarato la nullità della citazione proposta dal P. contro il M. e la Sicurtà Ass.ni per il risarcimento dei danni da sinistro stradale. In particolare, il giudice ha ritenuto generico l’atto introduttivo del giudizio quanto alla individuazione dei richiesti danni.
Propone ricorso per cassazione il P. a mezzo di un unico motivo, nel quale sostiene che il giudice, rilevata la nullità per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, non avrebbe dovuto dichiarare la nullità della citazione, bensì avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 5, fissare all’attore un termine per rinnovare la citazione nei confronti del convenuto contumace e per integrarla nei riguardi della parte costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo è infondato.
E’ stato affermato il principio in ragione del quale, nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio (Cass. 30 aprile 2005, n. 9025).
Correttamente, dunque, il giudice di pace ha fatto riferimento alla disposizione dell’art. 320 c.p.c. quando ha rilevato che, nella specie, la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda (originariamente priva della specificazione degli stessi danni lamentati) era avvenuta dopo assunte le prove e precisate le conclusioni. In altri termini, quindi, il giudice ha ritenuto che l’incompleta esposizione dei fatti avesse cagionato la mancata instaurazione del contraddittorio.
Il ricorso deve essere, allora, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa degli intimati.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010