Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9063 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 17/07/2018, dep. 02/04/2019), n.9063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21484-2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO SAVINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

PICCINNI 87, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIUSTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2231/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI

ALESSANDRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/4/2017 la Corte d’Appello di Roma -per quanto in questa sede ancora d’interesse- ha sostanzialmente rigettato il gravame interposto dal sig. G.P. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 10699/11, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della sig. F.S. di risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante appartamento di quest’ultima, tranne che in punto spese, condannando in via solidale con la medesima anche il Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di 1 grado.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 97 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “erroneamente applicato il principio della solidarietà delle parti soccombenti nella refusione delle spese di lite ex art. 97 c.p.c…. non avvedendosi dell’insussistenza, nel caso di specie, dell’univocità del titolo posto a fondamento delle domande avanzate nei confronti delle due convenute (OMISSIS) e Sig.ra F., in carenza della quale non potrà ammettersi l’esistenza dell’obbligo solidaristico”.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato in data 09.11.2007″, alla “integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS)”, alla chiamata in causa della “(OMISSIS) s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento della terrazza condominiale”, alla sentenza del giudice di prime cure, al “secondo fenomeno infiltrativo, avvenuto nel novembre 2006”, alle “precedenti infiltrazioni dell’aprile 2006”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dall’odierna ricorrente.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come risponda a principio consolidato che ai sensi dell’art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio il requisito dell’interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (v. Cass., 20/4/2018, n. 9876; Cass., 29/07/2015, n. 16056; Cass., 20/12/2011, n. 27562; Cass., 12/8/2011, n. 17281; Cass., 28/11/2007, n. 24757; Cass., 31/03/2005, n. 6761. E già Cass., 19/05/1969, n. 1722; Cass., 22/11/1968, n. 1791; Cass., 10/10/1963, n. 2698), e la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purchè accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr. Cass., 17/10/2016, n. 20916).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto sostanzialmente corretta applicazione di tale principio là dove ha affermato che “le spese vanno… poste a carico solidale delle parti convenute e si liquidano tenuto conto degli importi liquidati”.

E’ infine appena il caso di osservare che giusta principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (v., da ultimo, Cass., 17/10/2017, n. 24502).

Orbene, avuto riguardo ai detti profili il ricorso è invero inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei contro ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA