Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9062 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 32385 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

IMPIANTISTICA L. S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, L.E., rappresentato e

difeso dagli avvocati Francesco Montemurro (C.F.: non dichiarato) e

Mario Anzisi (C.F.: non dichiarato);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. Maria Maddalena Marrone rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesca Paola Rinaldi (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

CHARTER FLY S.r.l.m (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della ordinanza della Corte di appello di Bari n.

3178/2018, pubblicata in data 24 luglio 2018 (che si dichiara

notificata in pari data);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

Nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi promosso da Charter Fly S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., la società creditrice ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo Impiantistica L. S.r.l.. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Foggia.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Impiantistica L. S.r.l., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto.

Avverso l’ordinanza della corte di appello ricorre l’Impiantistica L. S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, il quale risulta diretto contro l’ordinanza della corte di appello che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Impiantistica L. S.r.l. avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, perchè lo stesso non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado ed il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità (ex multis: Cass., Sez. U -, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 – 01, la quale espressamente precisa, sulla base di considerazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito “va esclusa qualunque violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, nè, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art. 348 bis c.p.c.”).

Altrettanto è a dirsi per il caso (invero, come già visto, non ricorrente nella presente fattispecie) in cui, eccezionalmente, risulti direttamente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016, Rv. 641935 – 01; nel medesimo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017, Rv. 644646 01).

Non sussiste dunque alcuno spazio per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione (nè contro la sentenza di primo grado nè contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello) proposto oltre il termine in questione.

Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, depositata in data 28 luglio 2018, risulta notificata in pari data al procuratore costituito della ricorrente (come del resto dichiara espressamente quest’ultimo nel ricorso e risulta dalla relazione di notificazione allegata alla decisione).

Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque (trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata per il quale non è applicabile sospensione dei termini nel periodo feriale: cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; anche con specifico riguardo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cfr.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25063 del 07/12/2016, Rv. 641932 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24047 del 12/11/2014, Rv. 633361 – 01; Sez.3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 – 01; Sez.3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009, Rv. 607222 – 01; Sez.3, Ordinanza n. 15010 del 06/06/2008, Rv. 603512 – 01) in data 26 settembre 2018.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 23 ottobre 2018.

Esso è dunque certamente tardivo e, come tale. inammissibile.

D’altra parte, le censure svolte nel ricorso (e reiterate invero nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), riguardano il merito della controversia e comunque non rientrano tra quelle in relazione alle quali è consentita la diretta impugnabilità di detta ordinanza, secondo i criteri indicati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01, in base alla quale “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso” (conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 – 01).

Anche per tale ragione, dunque, il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione delle specifiche censure con esso avanzate.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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