Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9062 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3697-2006 proposto da:

P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAIA FRANCESCO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in proprio e quale mandataria di

ENEL S.P.A. in persona dell’Ing. F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ORLANDO ROBERTO, DE SANTIS EMILIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C., T.M., T.A.M., T.

A.M., T.M.F., T.F., T.

S., COMUNE DI CASTELVOLTURNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3065/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/9/2004, depositata il 02/11/2004, R.G.N.

3871/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega dell’Avvocato

GIUSEPPE CONSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorsò

in subordine rimessione alle SS.UU..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Gli eredi di T.G., comproprietari di un fondo rustico, convennero in giudizio l’Enel chiedendone la condanna alla rimozione di un manufatto che affermarono abusivamente realizzato sul loro fondo e, in subordine, al pagamento dell’indennizzo di L. 33.200.000. L’Enel chiamò in causa il Comune di Castelvolturno che aveva consegnato l’area e che rimase contumace.

Con sentenza n. 1548 del 2000 l’adito tribunale di S. Maria Capua Vetere accolse la domanda subordinata nei limiti di L. 14.000.000 e condannò l’Enel alle spese processuali che liquidò in L. 5.230.000, oltre accessori, e che distrasse a favore dell’avv. P.B..

2.- L’Enel propose appello e concluse per la condanna degli attori e del procuratore antistatario alla restituzione di tutte le somme intanto versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

L’appello fu proposto nei confronti degli eredi e notificato agli stessi presso il difensore avv. P..

Gli eredi del T. si costituirono con altro difensore (diverso dall’avv. P.B.) e resistettero.

Con sentenza n. 3065 del 2004 la corte d’appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda dei T. e condannò gli stessi e l’avv. P. a restituire quanto da ciascuno percepito.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’avv. P. B. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Enel Distribuzione s.p.a., in proprio e quale mandataria di Enel s.p.a..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si duole il ricorrente – deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. – che la corte d’appello abbia condannato il procuratore distrattario alla restituzione di quanto ricevuto per spese processuali benchè egli non fosse stato evocato in giudizio in grado di appello e benchè il contraddittorio non fosse stato integrato in suo confronto ex art. 102 c.p.c., comma 2.

2.- Il ricorso è infondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione: quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (così, ex coeteris, Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06, 20531/08).

La prima delle citate pronunzie – che, tra tutte, è quella che più specificamente ha affrontato il problema e che presenta marcate analogie con la presente controversia ha in particolare affermato, richiamando copiosi precedenti (Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992), che il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d’impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

2.2.- Quando così non sia, è determinate il rilievo che l’istanza di distrazione in null’altro consiste che nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali quale adiectus solutionis causa. Ne costituisce conferma il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 laddove prevede che la parte vittoriosa può chiedere, finchè il difensore non abbia conseguitoli rimborso, la revoca del provvedimento se dimostri di aver già soddisfatto il suo credito.

L’istanza di distrazione non è rivolta “contro” l’altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.

Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale.

L’accessorietà della pronuncia sulle spese non perde, insomma, tale natura in ragione del fatto che esse possano essere distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa: così come il difensore non è parte nel giudizio benchè l’art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l’attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all’altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione.

Nel caso in esame l’appello non si appuntava contro l’attribuzione al difensore della parte vittoriosa degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, ma concerneva il merito della causa, sicchè il distrattario era destinato a subirne gli effetti benchè non evocato personalmente nel giudizio di appello.

3.- Le spese possono essere compensate in relazione alla novità della questione sotto lo specifico profilo considerato.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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