Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9062 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.07/04/2017),  n. 9062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21211/2012 proposto da:

RIMINIBANCA Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C., in

persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Caparrini, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Buozzi n.

19, presso l’avvocato Carnevali Giorgio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Pecci Marzio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CARLO CAPPARINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIORGIO CARNEVALI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il 18 novembre 1997 C.P. evocava in giudizio la Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia soc. coop. a r.l. (oggi Riminibanca Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia soc. coop.) per sentirne accertata la responsabilità per le operazioni, da essa poste in atto senza autorizzazione dell’attrice, alla fine di ottobre 1997: operazioni in conseguenza delle quali il conto corrente dello stesso istante presentava un saldo passivo pari a Lire 46.994.407, in luogo del saldo attivo di Lire 24.434.103. Domandava quindi la condanna dell’istituto di credito al rimborso di somma corrispondente al predetto saldo attivo, maggiorata dell’importo delle vendite di due contratti “Call” in essere al momento della risoluzione del rapporto e della restituzione dei margini di garanzia, oltre accessori. L’attore assumeva che la banca era incorsa in errore, poichè aveva ricevuto l’ordine delle operazioni di borsa da altro correntista, Ce.Gi., ed aveva poi erroneamente proceduto ai relativi addebiti in danno di esso istante; eccepiva, inoltre, che l’istituto di credito aveva effettuato operazioni che esorbitavano dai margini di garanzia previsti per tali forme di investimento.

La banca convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento del saldo passivo del conto corrente.

La causa veniva istruita con produzioni documentali, prove orali e consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale di Rimini pronunciava quindi sentenza con cui era respinta la domanda di C. e accolta la domanda riconvenzionale della banca.

2. – Tale decisione era impugnata in via principale dall’attore, soccombente in prime cure; la banca proponeva appello incidentale condizionato.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2012, in accoglimento del gravame di C., dichiarava tenuta la Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 33.168,94, oltre interessi legali dalla domanda. Il giudice distrettuale osservava, in sintesi, che nessun elemento di prova suffragava l’assunto della formulazione di ordini, da parte dell’appellante, quanto alle operazioni di borsa in contestazione, concluse nelle giornate del 27 e del 28 ottobre 1997. La Corte di merito richiamava poi le risultanze della consulenza tecnica per affermare che l’importo dovuto all’appellante era comprensivo del saldo del conto, del recupero dei margini di garanzia (e cioè del riaccredito dei margini stessi alla chiusura delle posizioni sui futures) e del ricavato della vendita dei due contratti Call aperti alla data di revoca del rapporto.

3. – La sentenza è impugnata per cassazione dalla Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia – che oggi, a seguito di un procedimento di fusione, è presente in giudizio come Riminibanca Credito Cooperativo di Rimini e Valmarecchia s.c. – con un ricorso che si basa su quattro motivi illustrati da memoria. C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il contenuto delle censure può riassumersi nei termini che seguono.

Primo motivo: falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte distrettuale aveva erroneamente ritenuto che l’odierno controricorrente avesse impugnato la sentenza di primo grado per l’errata valutazione delle prove testimoniali raccolte in istruttoria; di contro, C. aveva fatto questione, nell’appello, della capacità dei testimoni escussi, Ce., F. e A.. D’altra parte, si aggiunge, se la ricorrente fosse stata posta in grado di esplicare le proprie difese con riguardo all’attendibilità delle deposizioni testimoniali, avrebbe evitato alla Corte del merito gli errori di giudizio in cui la stessa era invece incorsa.

Secondo motivo: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte di Bologna aveva ritenuto che nessun elemento di prova fosse stato fornito per dimostrare che le operazioni di borsa in contestazione, concluse il 27 e il 28 ottobre 1997, erano state eseguite su ordine impartito da C.. Tale proposizione non era tuttavia sorretta da idonea motivazione. In particolare, la motivazione era mancante nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato inattendibili le deposizioni dei testi F. e A.; risultava invece insufficiente e contraddittoria là dove aveva attribuito rilievo al mancato riscontro di una conferma scritta degli ordini telefonici.

Terzo motivo: falsa applicazione dell’art. 2735 c.c., art. 116 c.p.c. R.d. n. 3278 del 1923, artt. 3 e 7, oltre che omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Evidenzia la ricorrente che il giudice del gravame aveva ritenuto fondato il richiamo dell’appellante “all’efficacia probatoria dell’acquisto o della sottoscrizione dei titoli propria del fissato bollato”. Aveva nondimeno mancato di considerare che la prova del conferimento e del contenuto dell’ordine di investimento non può essere desunta dal predetto fissato bollato, dal momento che questo è previsto soltanto quale modalità di riscossione della relativa imposta. Inoltre la Corte felsinea aveva attribuito rilievo alla mancata prova della spedizione dei fissati bollati, senza indicare in base a quale disposizione tale invio sarebbe stato utile alla dimostrazione che gli ordini sottostanti erano stati inoltrati dal cliente. Rileva ancora l’istante che i fissati bollati erano stati prodotti in copia da essa banca all’udienza del 16 giugno 2003: dunque, se essi potevano assurgere a prova degli ordini, la Corte non avrebbe potuto affermare che tale prova fosse insussistente.

Quarto motivo: falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e 191 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un foto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta la ricorrente che la Corte di Bologna aveva condannato essa banca a pagare quanto sarebbe risultato come saldo, in favore di C., se fossero state eseguite le operazioni che lo stesso aveva dedotto di aver disposto: nondimeno il controricorrente non aveva dimostrato le proprie affermazioni e il giudice d’appello non aveva dato conto della ragione per la quale essa istante doveva essere condannata al pagamento della somma di cui era stata ritenuta debitrice. Sottolinea l’istante, in proposito, che ove il cliente richieda all’intermediario il pagamento di una somma asseritamente ricavata da operazioni da lui ordinate, il cliente stesso debba fornire la prova del proprio assunti.

2. – Devono essere anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla banca controricorrente, secondo cui, per un verso, il ricorso sarebbe carente di procura speciale e, per altro verso, inammissibile a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (in quanto il provvedimento impugnato avrebbe deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza offrire elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa).

Va osservato, al riguardo, che la procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti – autenticazione che in questa sede non è stata contestata – deve ritenersi “speciale” ai sensi dell’art. 365 c.p.c., in quanto incorporata ad esso e posta, come nella specie, a margine dell’impugnazione (Cass. 17 settembre 2013, n. 21205; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2340). Quanto alla seconda eccezione, se ne rileva la non concludenza, posto che il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere comunque rigettato per manifesta infondatezza, e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla (Cass. Sez. U. 6 settembre 2010, n. 19051; Cass. 18 marzo 2016, n. 5442).

3. – Il primo motivo non è fondato.

Nella propria citazione in appello l’odierno controricorrente aveva posto la questione del mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, della propria eccezione vertente sull’inadempimento del dovere di diligenza professionale gravante sulla banca ex art. 1176 c.c., comma 2 “per aver colposamente addebitato al sig. C.P. operazioni di borsa dallo stesso mai ordinate, neppure telefonicamente e mai autorizzate”; operazioni che “come emerso in sede di istruttoria, anzichè essere ordinate dal sig. C.P., sono, invece, state commissionate dal sig. Ce.Gi.” (citazione in appello, pag. 5). Ora, il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1377; cfr. pure, ad es.: Cass. 11 gennaio 2011, n. 443; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973). In tal senso, il profilo afferente il denunciato inadempimento appare strettamente correlato al dato delle risultanze della prova testimoniale, la quale aveva ad oggetto la condotta posta in atto dalla banca in assenza degli ordini di investimento del cliente: prova non a caso richiamata dalla stessa appellante, la quale, nel proprio atto di impugnazione, ha rammentato come “nel corso dell’istruttoria di primo grado” avesse “rilevato e dimostrato con forza la circostanza che il sig. C. in data 27 e 28 ottobre 1997” non avesse “nè ordinato telefonicamente nè confermato a fine giornata le operazioni di banca oggetto di controversia” (citazione in appello, pag. 6). Il vizio denunciato deve ritenersi dunque insussistente.

4. – Parimenti da disattendere sono il secondo e il terzo motivo.

4.1 – Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

Inesistente è, del resto, la lamentata carenza motivazionale basata sul rilievo per cui se, al momento della trasmissione degli ordini di borsa, questi potevano essere impartiti verbalmente, non doveva assumere rilievo la successiva conferma scritta dei medesimi. Infatti, la Corte di merito ha condiviso bensì l’affermazione, contenuta nella sentenza di prime cure, secondo cui dagli atti di causa emergeva la prassi di ordini impartiti per via telefonica seguiti, a fine giornata, da conferma scritta da parte del cliente interessato; lo stesso giudice distrettuale ha tuttavia precisato, con motivazione congrua, che si sottrae a censura, che tale prassi generalizzata non potesse costituire la prova del fatto che C. avesse effettivamente incaricato la banca delle operazioni del 27 e 28 ottobre 1997, di cui si discorre nella presente sede. Nè, d’altro canto, può qui dibattersi della oggettiva ragionevolezza della prassi sopra indicata, visto che essa è stata oggetto dell’accertamento di fatto devoluto al giudice del merito e a nulla vale opporre profili di non congruità logica di tale prassi, una volta che ne sia stata positivamente riscontrata l’esistenza.

4.2. – Non è concludente, poi, il rilievo svolto dalla ricorrente con riferimento all’impossibilità di desumere l’esistenza dell’ordine di borsa dal fissato bollato. Infatti – anche a voler prescindere dal fatto che la proposizione posta a fondamento del terzo motivo di ricorso non è del tutto corretta, dal momento che detto fissato bollato è suscettibile di essere apprezzato come indizio, in quanto, contenendo una dichiarazione resa comunque anche inter partes, costituisce un documento utile ai fini della ricostruzione del contenuto dell’operazione che le parti hanno inteso compiere (così: Cass. 22 settembre 2014, n. 19912; Cass. 23 giugno 2008, n. 17030) – è da osservare che le argomentazioni svolte dall’istante non presentano il connotato della decisività. Infatti, ciò che è realmente dirimente, ai fini che qui interessano, è l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non è stata fornita la prova degli ordini afferenti le operazioni del 27 e 28 ottobre 1997. Sul punto, la Corte di merito ha infatti osservato che, per un verso, le deposizioni testimoniali raccolte non fornivano idoneo riscontro della formulazione, da parte di C., degli ordini di investimento di cui trattasi e che, per altro verso, non vi era traccia della conferma scritta che il cliente, in base alla prassi sopra richiamata, avrebbe dovuto dare, una volta impartito l’ordine. Talchè appare del tutto superfluo dibattere del valore probatorio dei fissati bollati in questione.

Sarebbe comunque vano discutere della dedotta produzione in giudizio dei fissati bollati e del rilievo che essi, in ragione della detta produzione, potevano assumere sul piano istruttorio. Non compete, infatti, a questa Corte procedere al riesame delle risultanze di causa, e quindi verificare ciò che sia stato documentato dai contendenti per procedere, poi, a un nuovo apprezzamento degli elementi di prova complessivamente raccolti nel giudizio di merito: tanto più che la deduzione della ricorrente è carente di autosufficienza, avendo l’istante mancato di riprodurre il contenuto degli scritti in questione. La trascrizione risultava infatti indispensabile per consentire alla Corte di apprezzare compiutamente la decisività dei documenti stessi (sul punto cfr. Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; in senso sostanzialmente conforme, tra le tante: Cass. 28 giugno 2006, n. 14973; Cass. 8 settembre 2006, n. 19305; Cass. 20 febbraio 2007, n. 3920; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3651; Cass. 11 giugno 2007, n. 13619; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).

5. – Infondato è, da ultimo, il quarto motivo.

L’affermazione della Corte di appello in tema di onere probatorio è evidentemente riferita agli addebiti conseguenti alle operazioni del 27 e del 28 ottobre 1997 “che avevano determinato il saldo negativo del conto” (cfr. sentenza impugnata pag. 12): e tale affermazione è innegabilmente corretta, venendo in questione ordini di borsa contestati.

Per quanto attiene alle diverse operazioni poste a fondamento del calcolo del consulente tecnico, la censura pare fondarsi sul valore probatorio di un documento (il n. 4 dell’attore, richiamato a pag. 24 del ricorso), il cui apprezzamento sfugge al sindacato di questa Corte e che, oltretutto, non è nemmeno riprodotto nel corpo del motivo (così da riproporre, anche sul punto, una questione di autosufficienza).

6. – In conclusione il ricorso deve essere respinto.

7. – La sorte delle spese è regolata dal principio di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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