Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9061 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

NESTLE’ ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e S.G., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Sica Marco,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Luigi Manzi in Roma,

via Confalonieri, n. 5;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

NESTLE’ ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e S.G., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Marco Sica,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Luigi Manzi in Roma,

via Confalonieri, n. 5;

– ricorrenti in via incidentale condizionata –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12572 in data 4

novembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avv.

Emanuele Coglitore, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, depositato il 14 marzo 2001, la s.p.a. Nestlè e S.G. proponevano opposizione avverso l’ordinanza n. 45/2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale era stato ad essi ingiunto, in solido, il pagamento della somma di L. 182.777.325 a titolo di sanzione amministrativa.

L’ingiunzione traeva origine da verifiche svolte dalla Guardia di finanza di Bari, la quale, con verbale del 27 febbraio 1996, aveva contestato ai ricorrenti l’indebita richiesta e percezione di aiuti comunitari, in quanto nell’olio di oliva vergine lampante acquistato dalla Riolio s.r.l. erano presenti quantitativi di olio di nocciola, per i quali non sussisteva titolo ad ottenere tali aiuti. Da accertamenti compiuti, infatti, era emerso che la Riolio s.r.l. aveva effettuato miscelamenti di olio di nocciola con quello di oliva, dichiarando falsamente nei documenti fiscali essere olio comunitario.

I ricorrenti contestavano l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ed il S. deduceva di non essere l’autore dell’illecito in oggetto, essendo semplicemente rappresentante pro tempore della Nestlè.

Assunte prove per testi ed esperita c.t.u., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12572 del 4 novembre 2004, ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza-ingiunzione e compensando tra le parti le spese di lite, avendo ritenuto raggiunta la prova della buona fede L. n. 689 del 1981, ex art. 3.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2005, sulla base di un motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza.

2. – Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e dei principi generali in materia di illecito amministrativo, nonchè omessa, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Secondo il Ministero, non potrebbe considerarsi adeguato un accorgimento organizzativo che ha fallito, perchè non è stato capace di rilevare che l’olio era miscelato. Il Tribunale, da un lato, ha rilevato che l’accertamento della violazione è fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti (risultanti, oltre che dalle deposizioni testimoniali, dall’esame delle fatture e delle bolle di accompagnamento); dall’altro, avrebbe contraddittoriamente ritenuto che la mancata conoscenza della composizione effettiva dell’olio di nocciola usato dalla Riolio per la miscelazione con l’olio di oliva e l’adeguatezza dei protocolli adottati dalla Nestlè per esaminare la genuinità dell’olio lampante, sono sufficienti a fondare la buona fede, tenuto conto anche della bassa percentuale dell’olio di nocciola miscelato con l’olio vergine di olia lampante.

Secondo il ricorrente, la bassa percentuale di olio di nocciola non giustificherebbe la liceità del comportamento posto in essere, potendo rilevare esclusivamente ai fini della determinazione in concreto della sanzione.

3. – Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 1996, n. 911; Cass., Sez. 2^, 11 giugno 2007, n. 13610;

Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23019).

A questo principio si è attenuto il Tribunale, il quale – valorizzando una serie di dati convergenti emersi dall’istruttoria – è pervenuto al convincimento che la società Nestlè ed il suo legale rappresentante avevano compiuto tutto quanto in loro potere per accertare la genuinità dell’olio acquistato.

In particolare, il primo giudice ha messo in luce: (a) la completezza ed adeguatezza delle procedure di controllo eseguite dalla Nestlè – estranea alle operazioni di miscelazione – sull’olio proveniente da tutti i fornitori (“ancor prima di scaricare le botti, l’olio veniva sottoposto ad analisi chimico-fisiche relative al profilo acidico per autorizzare lo scarico, successivamente veniva prelevato un quantitativo di qualche litro più rappresentativo della fornitura, da cui venivano prelevati tre campioni da mandare uno al laboratorio interno, uno al fornitore ed il terzo archiviato per eventuali controlli di un laboratorio terzo”);

(b) l’utilizzo da parte della Nestlè, nei protocolli adottati per esaminare la genuinità dell’olio ricevuto dai fornitori, di parametri chimico-fisici “più severi di quelli di legge” (l’affermazione in questo senso dei testi – ha precisato il Tribunale – “risulta confermata dagli esiti della c.t.u., che li ha complessivamente considerati ‘adeguati, nei limiti dell’allora conosciuto, alla valutazione del prodotto acquistato”);

(c) la contestazione, da parte della Nestlè, delle forniture che non rientravano nei parametri (le quali “venivano respinte al fornitore”);

(d) il fatto che “il prezzo della Riolo non è risultato inferiore a quello dei mercuriali dell’epoca (anzi, di poco superiore), sicchè nessuna ragione economica militava per mandare in lavorazione partite di composizione dubbia” ;

(e) la circostanza che la miscelazione de qua non avrebbe potuto essere rilevata con il ricorso alla diligenza ed alla perizia esigibili nel settore per l’accertamento delle caratteristiche dell’olio acquistato, tanto più che – secondo le conclusioni del c.t.u. – “considerando un olio di nocciola di valori medi, miscelato nella misura del 10%, i valori riscontrati rientrano pur sempre in quelli limite di cui al reg. CEE 2568/91”.

Da tanto deriva che la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale – ad avviso del quale “i protocolli adottati dalla Nestlè per esaminare la genuinità dell’olio lampante ricevuto dai fornitori”, la cui applicazione “non ha rilevato la presenza di olio di nocciola”, “rappresentavano un adeguato accorgimento organizzativo per evitare il compimento di illeciti quale quello contestato” – riposa su una motivazione congrua ed adeguata, priva delle mende logiche e giuridiche prospettate dal Ministero ricorrente.

E poichè la valutazione della in ordine alla sussistenza della buona fede costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo di ricorso finisce con il risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare un apprezzamento di fatti e di risultanze probatorie che nella specie è sostenuto da un apparato argomentativo esente da censure.

4. – Il rigetto del ricorso principale rende assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

5. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il Ministero ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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