Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9061 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23482 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.B.P.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dagli avvocati Adriano Di Falco (C.F.: (OMISSIS)) e Alberto

Cavaciocchi (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

277/2018, pubblicata in data 30 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

D.B.P.A. ha proposto opposizione al precetto di pagamento notificatogli, in base a titolo di formazione giudiziale, da S.M., contestando alcuni degli importi oggetto di intimazione.

L’intimante ha in corso di giudizio rinunciato ad una parte di quegli importi. Il Tribunale di Prato, preso atto di tale rinuncia, ha rigettato l’opposizione in relazione agli altri importi contestati ed ha condannato l’opponente alle spese del giudizio. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto sussistere parziale soccombenza reciproca delle parti ed ha disposto la compensazione parziale delle spese dell’intero giudizio, in misura di un terzo, con condanna dell’opponente al pagamento dei restanti due terzi.

Ricorre il D.B., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, solo in data 10 dicembre 2019. Detta memoria è quindi tardiva e della stessa non può tenersi conto.

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso risulterebbe notificato all’unico intimato S. a mezzo P.E.C., ma la relata di tale notifica ed il messaggio di posta elettronica contenente la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, depositati entrambi in copia cartacea, non risultano corredati da attestazione di conformità agli originali informatici munita di sottoscrizione autografa del difensore.

La attestazione con sottoscrizione autografa del difensore non risulta effettuata neanche in vista dell’adunanza camerale e l’intimato è rimasto tale.

In base ai principi enunciati in materia da questa Corte, deve pertanto ritenersi difettare del tutto la prova del regolare perfezionamento della notificazione del ricorso all’unica parte intimata, con conseguente inammissibilità dello stesso ricorso, il che rende superflua anche la sola illustrazione delle censure in esso contenute (cfr., in particolare, Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018, Rv. 649947 – 01, secondo cui “in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.”; tali principi – quanto meno per il caso in cui, come nella fattispecie, l’unico intimato sia rimasto tale – risultano peraltro del tutto in linea con quelli desumibili dai successivi arresti di cui a: Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018, Rv. 651826 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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