Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9061 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 27/01/2017, dep.07/04/2017),  n. 9061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12240/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n. 102, presso

l’avvocato Lombardi Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Censoni Paolo Felice, Dittrich Lotario

Benedetto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore prof. Dott.

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Bissolati n.

76, presso l’avvocato Spinelli Giordano Tommaso, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Galletti Danilo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Cardinal De Luca n. 22, presso l’avvocato Sciubba Pietro,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rossi Antonio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Air Coop Soc. Coop., (OMISSIS) S.r.l. in fallimento, Alfad S.p.a.,

Ariminium Viaggi S.r.l., Ascomfidi Imprese Soc. Coop., Asset Banca

S.p.a., Assoform Rimini Soc. Coop., Assoservizi Rimini S.r.l.,

Azienda Agricola e Agrituristica F.D.M. e

I.P. S.s., Banca di Rimini Credito Cooperativo Soc. Coop., Banca

Malatestiana Credito Cooperativo Soc. Coop., B.G.,

B.M., Calumet S.a.s. di B&b Promotions S.r.l.,

C.S., C.b.r. Soc. Coop., C.n.s. Consorzio Nazionale Servizi Soc.

Coop., Confindustria Rimini, Consorzio Riccione Turismo, Convention

Bureau della Riviera di Rimini S.r.l., Eco Demolizioni S.r.l., Essei

Servizi S.r.l., Eurotec di T.G. & C. S.n.c.,

Evidentia Communication S.r.l, Feral S.r.l., F.F.,

Finterziario Soc. Coop., F.lli F. S.r.l., Fondazione Federico

Fellini, Fondazione Meeting per L’amicizia tra i Popoli, Formula

Servizi Soc. Coop., Fratelli A. S.n.c., Magari S.a.s. di

M.L. & C., M.A., N. Tours, New Livingston

S.p.a., Oleoflex S.r.l., Pari Consulting S.n.c., P.G.

S.p.a., Polistudio Aes S.r.I., Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Bologna, Procura Generale della

Repubblica presso la Corte di Cassazione, Rimini Communication

S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. in fallimento, Sam di B. e C.

S.n.c., Servizi Integrati Sas Di Airport Service S.r.l., Siem

S.r.l., Sts Mobile S.r.l., Studio Ti Soc. Coop., Terminal Palace

S.r.l., Termovetro S.r.l., T.S., V.R., Vigilanza

Malatestiana S.r.l.;

– intimati –

e contro

Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., P.G.

S.p.a., (OMISSIS) – Coop. Soc. Coop., CBR – Società Cooperativa,

Asset Banca S.p.a., Siem S.r.l., Natalie Tours, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Cardinal De Luca n.22, presso l’avvocato

Sciubba Pietro, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Rossi Antonio, giusta procure in calce al ricorso successivo;

– ricorrenti successivi –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n.102, presso

l’avvocato Lombardi Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Censoni Paolo Felice, Dittrich Lotario

Benedetto, giusta procura in calce al controricorso successivo;

– controricorrente successivo –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore prof. Dott.

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Bissolati n.

76, presso l’avvocato Spinelli Giordano Tommaso, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Galletti Danilo, giusta procura in

calce al controricorso successivo;

– controricorrente successivo –

e contro

(OMISSIS) S.r.l. in fallimento, Alfad S.p.a., Ariminium Viaggi

S.r.l., Ascomfidi Imprese Soc. Coop., Assoform Rimini Soc. Coop.,

Assoservizi Rimini S.r.l., Azienda Agricola e Agrituristica

F.D.M. e I.P. S.s., Banca di Rimini Credito

Cooperativo Soc. Coop., Banca Malatestiana Credito Cooperativo Soc.

Coop., B.G., B.M., Calumet S.a.s. di

B&b Promotions S.r.l., C.S., C.n.s. Consorzio

Nazionale Servizi Soc. Coop., Confindustria Rimini, Consorzio

Riccione Turismo, Convention Bureau della Riviera di Rimini S.r.l.,

Eco Demolizioni S.r.l., Essei Servizi S.r.l., Eurotec di

T.G. & C. S.n.c., Evidentia Communication S.r.l, Feral S.r.l.,

F.F., Finterziario Soc. Coop., F.lli F. S.r.l.,

Fondazione Federico Fellini, Fondazione Meeting per L’amicizia tra i

Popoli, Formula Servizi Soc. Coop., Fratelli A. S.n.c., Magari

S.a.s. di M.L. & C., M.A., New Livingston

S.p.a., Oleoflex S.r.l., Pari Consulting S.n.c., Polistudio Aes

S.r.l., Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

di Bologna, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di

Cassazione, Rimini Communication S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. in

fallimento, Sam di B. e C. S.n.c., Servizi Integrati Sas Di

Airport Service S.r.l., Sts Mobile S.r.l., Studio Ti Soc. Coop.,

Terminal Palace S.r.l., Termovetro S.r.l., T.S.,

V.R., Vigilanza Malatestiana S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1049/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Lotario Benedetto Dittrich e

Paolo Felice Censoni che hanno chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso principale; l’eventuale invio degli atti alle SS.UU.;

udito, per i ricorrenti successivi, l’Avvocato Antonio Rossi che

hanno chiesto l’accoglimento del proprio incidentale;

udito, per il controricorrente Fallimento (OMISSIS), l’Avvocato

Enrica Fasola, con delega dell’avv. Spinelli Giordano, che ha

chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a., esercente l’attività di gestione di handling dell’aeroporto (OMISSIS), è stata dichiarata fallita dal tribunale di Rimini, su richiesta del pubblico ministero, con sentenza in data 26-11-2013, previa revoca del provvedimento di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale.

La proposta concordataria, attestata dalla relazione del professionista designato, più volte modificata, si era infine basata su un piano industriale in quattro anni, previdente il soddisfacimento dei creditori, nella misura indicata per ciascuna classe, attraverso i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, l’incasso di crediti iscritti all’attivo di bilancio e l’esecuzione di aumenti di capitale.

Invero la proposta era stata contraddistinta dalle seguenti condizioni: (a) pagamento integrale di spese di giustizia e crediti in prededuzione entro tre mesi dall’omologazione; (b) pagamento integrale dei crediti privilegiati entro dodici mesi dall’omologazione; (c) divisione in tre classi dei chirografari con distinte previsioni di soddisfacimento: segnatamente, quanto alla prima classe (creditori strategici per un ammontare complessivo di Euro 1.185.000,00), prevedendo un pagamento in percentuale pari al 50%; quanto alla seconda classe (creditori non strategici con crediti inferiori a Euro 50.000,00, per un ammontare complessivo di Euro 10.428.439,89), un pagamento in percentuale pari al 30%; quanto alla terza classe (creditori non strategici con crediti pari o superiori a Euro 50.000,00, per un ammontare complessivo di Euro 33.603.529,14), un pagamento in percentuale del 56%.

2. La sentenza è stata oggetto di reclamo da parte della società fallita e di cinquantuno creditori, tra cui Banca Carim s.p.a.

La corte d’appello di Bologna ha rigettato i reclami.

Per quanto in effetti rileva, essa ha così motivato dopo una lunga premessa dedicata alla ricognizione dei principi attinenti all’ambito della devoluzione e alla potestà del giudice:

(1) la relazione depositata dal commissario giudiziale ai sensi della L. Fall., art. 172 aveva fatto riferimento a omissioni di elementi rilevanti nei confronti dei creditori, tali da rappresentare una valenza decettiva e da pregiudicare, quindi, il loro consenso informato;

(2) le suddette carenze informative, presenti nella proposta concordataria, non potevano essere considerate ovviabili mediante gli elementi dal commissario giudiziale mentovati nella relazione stessa;

(3) le critiche sollevate dal commissario rispetto al piano industriale di (OMISSIS) erano da condividere con specifico riferimento:

(a) al corredo informativo comprendente notizie criptiche e di difficile valutazione, la cui opacità assumeva incidenza negativa amplificata dall’avere la società di revisione (Deloitte & Touch) reiterato, fra il 2010 e il 2012, una conclusione di “mancanza di opinione” senza esser in grado, per un intero triennio, di esprimere un sicuro giudizio sull’attendibilità e correttezza dei bilanci di esercizio;

(b) all’andamento, indicato come “disastroso”, della gestione societaria, ivi comprese le partecipate (tutte insolventi), anche a fronte di strategia dettata dalla mera ricerca del perseguimento degli interessi dei soci pubblici e delle associazioni territoriali, anzichè dal ripristino di una condizione di equilibrio tra costi e ricavi; il che rendeva problematico ipotizzare la possibile realizzazione di obiettivi sì ambiziosi ai fini del buon esito del concordato;

(c) all’inesistenza di un surplus di risorse per far fronte a eventi sopravvenuti, di fatto desumibili dalla contabilità sociale, risolti con impatto negativo sui flussi di cassa richiesti per sostenere il regolare andamento del piano concordatario: era difatti rimasta in discussione l’idoneità del fondo rischi appostato dalla proponente e, soprattutto, era emersa come erronea, e da stornare dal conto economico, l’inclusione di una rilevante somma (di Euro 1,7 milioni) fra le entrate prospettiche per il 2013 quanto ai pagamenti dovuti da uno dei tour operator (“Danko”) e da altre due agenzie straniere (“Gran Pavitur” e “Centralika”);

(d) alla insufficienza dei parametri di “sensitività” (sensitivity), involgenti l’incidenza di dati variabili sull’equilibrio generale dell’impresa, visto che dalle relative stime si sarebbe dovuta ricavare la prognosi circa l’assetto delineato dal piano industriale connesso al concordato: in proposito l’indagine condotta dal commissario giudiziale aveva concluso, “praticamente senza obiezioni” da parte della società reclamante, nel senso della insufficienza prudenziale anche del margine di riduzione del 10% rispetto al valore della produzione nel triennio 2014-2016, con conseguente verosimile perdita netta di bilancio, tale per cui anche sotto il dianzi citato profilo, come per l’indispensabile decurtazione dei costi operativi in genere, distanti dal prestabilito deprezzamento rispetto alla situazione del 2012, erano infine emersi aspetti di intrinseca debolezza del cd. business plan.

3. In simile quadro la corte d’appello riteneva di condividere l’affermazione conclusiva formulata nella relazione L. Fall., ex art. 172, secondo cui gli elementi acquisiti rendevano “essenzialmente impossibile il raggiungimento degli obiettivi minimi del concordato preventivo”, vale a dire il pagamento al 50% dei crediti chirografari “strategici” della classe n. 1 e al 30% di quelli non strategici della classe n. 2, nei tempi previsti, con conseguenze manifesta inattitudine del piano dal punto di vista della fattibilità economica; inattitudine sindacabile in sè da parte del giudice e comunque tale da incidere anche sulla intrinseca serietà logica della proposta, così da pregiudicare la stessa valutazione di fattibilità giuridica del concordato secondo quanto discendente dalla sentenza n. 1521-13 delle Sezioni unite di questa Corte.

4. Avverso la sentenza, depositata l’11-4-2014, hanno proposto ricorso, da un lato, la società (OMISSIS), affidandosi a undici mezzi, quattro dei quali compendiati all’interno del settimo motivo, e dall’altro i creditori Banca Carim s.p.a., P.G. s.p.a., Air coop., Cbr coop, Asset banca s.p.a., Siem s.r.l., Natalie Tours, affidandosi a ventisette mezzi.

A entrambi i ricorsi ha replicato la curatela del fallimento, con controricorso.

Egualmente hanno depositato controricorso la fallita e la Carim in relazioni ai ricorsi avversari.

(OMISSIS) s.p.a. e la curatela fallimentare hanno infine depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La complessità dei ricorsi e il rilevante numero dei motivi in ciascuno articolati consigliano di procedere a una disamina per accorpamento, in ragione delle questioni sottese.

2. I ricorrenti innanzi tutto si dolgono dell’avere la corte d’appello ritenuto ammissibili le allegazioni e le argomentazioni, fondanti la revoca del concordato, non recepite nel provvedimento di revoca assunto dal tribunale. In questo senso lamentano che la sentenza impugnata abbia travalicato i limiti della devoluzione con particolare riferimento alla questione della valenza decettiva di carenze informative tali da ridondare in atti di frode ai creditori, rilevanti ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 1.

A tale profilo i ricorrenti associano poi una critica di ordine processuale, dolendosi dell’omessa o comunque erronea verifica circa la configurabilità di un interesse concreto, in capo al curatore, a contraddire in ordine alla revoca del provvedimento di ammissione al concordato e circa la sua qualità di parte necessaria del relativo sub procedimento.

Infine, sempre in relazione alla suddetta questione, contestano la valutazione della corte distrettuale a proposito della volontarietà delle carenze informative dell’offerta concordataria, tale da consentire di ritenere effettivamente esistenti gli atti di frode di cui alla norma sopra citata. In prospettiva, censurano la sentenza per aver ritenuto le carenze informative non suscettibili di esser supplite dalla relazione di cui alla L. Fall., art. 172.

3. Codesta serie di doglianze, corredata da altrettanti riferimenti a presunti vizi motivazionali della sentenza, asseritamente rilevanti anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., risulta articolata nei motivi uno, cinque, sei e sette di (OMISSIS), in questo comprese le censure di cui agli ulteriori quattro motivi finali (da uno a quattro della relativa sottonumerazione), nonchè nei motivi da uno a dieci e da venti a ventisette di Carim e altri. Va detto peraltro che alle stesse questioni sono almeno in parte dedicate, pure, alcune delle critiche svolte da Carim nei motivi da quindici a diciannove del proprio ricorso.

3.1. Nel dettaglio (OMISSIS), a tal proposito, ha dedotto:

– nel primo mezzo, la nullità del procedimento e della sentenza per violazione della L. Fall., artt. 15, 18 e art. 173, comma 1, e dell’art. 81 c.p.c. e artt. 24 e 111Cost., essendo, a suo dire, erronea l’affermazione della corte d’appello secondo la quale l’interesse ad agire del curatore sarebbe disceso dalla sua qualifica di contraddittore necessario nel procedimento, e non avendo la corte medesima considerato che solo nella memoria difensiva del curatore era stato svolto, per la prima volta in sede di reclamo, un riferimento alla revoca del concordato tramite l’allegazione di atti di frode L. Fall., ex art. 173;

– nel quinto mezzo, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161, comma 3, art. 67, comma 3, lett. d), e dell’art. 132 c.p.c., con riguardo alla pretesa inutilizzabilità della relazione di attestazione del piano concordatario ai fini del consenso informato dei creditori;

nel sesto mezzo, l’omesso esame di fatto decisivo e la correlata violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 161, 162, 172 e 173 in ordine alla valutazione di incidenza delle omissioni informative sul consenso informato dei creditori;

nel settimo mezzo, e nelle afferenti sottocensure di cui ai numeri 1, 2, 3, e 4 ivi inserite, che per praticità potrebbero definirsi come motivi da otto a undici, tra loro connessi, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 173, comma 1, in relazione alla L. Fall., art. 111, D.L. n. 145 del 2013, art. 1, L. Fall., artt. 160, 161 e 162 e art. 2497 c.c., artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c.) e distinti vizi di motivazione, con specifico riguardo alla qualificazione, come atti di frode: (1) del trattamento previsto nella proposta quanto ai crediti sorti durante la prima versione del concordato e alla natura prededucibile dei crediti stessi nell’ambito della seconda versione; (2) dell’omessa esposizione delle obbligazioni potenzialmente derivanti da corresponsabilità nel dissesto della società; (3) dell’omessa prospettazione di soluzioni alternative più convenienti con riferimento al mantenimento dei cd. soci pubblici nel capitale della società; (4) dell’omessa prospettazione di esistenza di potenziali crediti derivanti da azioni di responsabilità verso gli organi direttivi e di controllo.

3.2. Carim s.p.a. e gli altri creditori, a loro volta, e sempre quanto al profilo sopra sintetizzato, hanno dedotto:

nel primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 345 c.p.c., L. Fall., artt. 15, 18 e 173, essendo stati introdotti per la prima volta in sede di reclamo le allegazioni afferenti la suddetta ragione di revoca del concordato preventivo;

nel secondo motivo, la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per l’acritico richiamo dei rilievi formulati dal commissario giudiziale;

nel terzo motivo, la violazione della L. Fall., art. 18, relativamente alla carenza di legittimazione del curatore al reclamo incidentale avverso la sentenza dichiarativa del fallimento;

nel quarto motivo, la violazione della L. Fall., art. 31, stante l’erronea attribuzione al curatore di una inesistente funzione di custode della legge, a prescindere dall’interesse concreto della massa;

nel quinto motivo l’omesso esame del fatto decisivo concernente, appunto, l’esistenza o meno del concreto interesse della massa alla conferma della sentenza di fallimento;

nel sesto motivo, la violazione dell’art. 100 c.p.c., relativamente ancora alla carenza di interesse della massa dei creditori, e dunque del curatore, alla conferma della sentenza;

nel settimo motivo la violazione del principio della domanda, dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 18, in ordine all’avvenuta recezione, in sentenza, di allegazioni non prima introdotte quanto al procedimento di revoca del concordato;

nell’ottavo motivo la falsa applicazione della L. Fall., art. 173, quanto all’essere stata ricondotta a mera questione di qualificazione quella che nella specie era stata, invece, una vera e propria indebita conversione in atti di frode dei fatti valutati dal tribunale come mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato;

nel nono motivo, l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della contestata volontarietà delle supposte carenze informative;

nel decimo motivo, la violazione della L. Fall., artt. 161, 162, 172 e 173, e delle norme afferenti il consenso informato dei creditori, con riferimento alla pretesa impossibilità di integrare le dette carenze tramite la relazione di cui alla L. Fall., art. 172.;

nel ventesimo motivo, la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162, 173 e 186-bis, essendo stata considerata alla stregua di omissione informativa fraudolenta la mancata ostensione di tutte le soluzioni alternative praticabili rispetto all’offerta concordataria;

nel ventunesimo motivo, la violazione dell’art. 24 Cost., essendo stato negato alla debitrice di eccepire l’irrilevanza, in termini decettivi, delle informazioni taciute nell’offerta;

nel ventiduesimo motivo, la falsa applicazione delle norme sopra citate nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto non dischiuse ai creditori le ragioni della conservazione dei soci pubblici nella compagine sociale;

nel ventitreesimo motivo, la violazione della L. Fall., art. 173 in ordine alla supposta omissione informativa circa le ragioni della conservazione dei soci pubblici nella compagine sociale;

nel ventiquattresimo motivo, la violazione degli artt. 2394 e 2394 c.c. in ordine alla questione della mancata previsione, nel piano concordatario, dell’esercizio delle azioni di responsabilità a carico degli organi della debitrice e dei connessi eventuali crediti;

nel venticinquesimo motivo, la falsa applicazione, di nuovo, della L. Fall., artt. 160, 161, 162, 173 e 186-bis, essendo stata ritenuta occultata ai creditori la potenziale responsabilità dei ridetti organi sociali;

nel ventiseiesimo motivo, la violazione degli articoli succitati nel punto relativo alla ipotetica obbligatorietà della denuncia di potenziali crediti derivanti da azioni di responsabilità da esercitare nei confronti degli organi sociali;

nel ventisettesimo motivo, l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della effettiva consistenza, in termini di verosimile fondatezza dell’azione e di concreta possibilità di realizzazione del credito, delle ragioni correlate alle azioni di responsabilità anzidette.

4. In secondo luogo i ricorrenti si dolgono del vaglio di infattibilità del concordato svolto dalla corte territoriale dal punto di vista economico e giuridico, nonchè della valutazione di inidoneità dell’attestazione del professionista.

4.1. Nello specifico, da simile punto di vista, (OMISSIS) denunzia:

col secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 162, 163, 173 e 186-bis, essendo da escludere la possibilità di ritenere sussistente il carattere manifesto della non fattibilità del piano concordatario sulla base di rilievi valutativi che si sostanziano nella prognosi di un andamento negativo dell’attività futura della società proponente;

col terzo motivo, l’omesso esame del fatto decisivo afferente e comunque la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per la natura solo apparente della motivazione;

col quarto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la correlata mancanza di esame di un fatto decisivo con riferimento alla L. Fall., artt. 161, 162, 163, 173, 175 e 186-bis, e con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per aver ritenuto alla stregua di proposta migliorativa del piano concordatario, inutilizzabile perchè priva di attestazione, gli aggiornamenti e i chiarimenti forniti dalla società nella memoria del 21-11-2013 volta a recepire le indicazioni del commissario.

4.2. A sua volta Carim e gli altri creditori denunziano, sempre a proposito dei profili attinenti al giudizio di inattitudine della proposta e del piano (ma anche, come anticipato, a corredo delle già svolte censure concernenti il profilo delle carenze informative):

con l’undicesimo mezzo, la violazione dell’art. 132 c.p.c., stante l’acritico rinvio della sentenza alla relazione del commissario giudiziale;

col dodicesimo mezzo, la falsa applicazione della L. Fall., artt. 161, 162, 173 e 186-bis quanto al giudizio di non fattibilità del piano concordatario, essendosi confuso il giudizio di probabilità di successo del piano medesimo, riguardante la prospettiva economica, con la ripetuta inattitudine;

col tredicesimo mezzo, l’omesso esame di fatto decisivo consistente nella promessa e prevista soddisfazione dei creditori concorsuali di (OMISSIS) entro il 31-12-2014;

col quattordicesimo mezzo, la violazione della L. Fall., artt. 161 e 67, con riferimento alla pretesa illegittimità della relazione dell’attestatore già incaricato per il precedente atto inerente la medesima crisi d’impresa;

– col quindicesimo mezzo, la violazione dell’art. 132 c.p.c. stante l’acritico rinvio alla relazione del commissario giudiziale quanto al giudizio di mancanza di congruità e di logicità del piano per assolvere alla funzione informativa a beneficio dei creditori;

col sedicesimo mezzo, la violazione della L. Fall., artt. 161, 162 e 173, essendo stato equiparata sul piano effettuale la criticità alla mancanza assoluta dell’attestazione;

col diciassettesimo mezzo, l’omesso esame di fatto decisivo consistente nell’incidenza delle criticità della relazione di attestazione sull’effettivo conseguimento di un livello adeguato dì informazioni per i creditori;

col diciottesimo mezzo, la violazione della L. Fall., artt. 161, 162, 172 e 173, con riferimento alla pretesa impossibilità di integrare le carenze informative della proposta;

col diciannovesimo mezzo, la violazione della L. Fall., art. 163, per avere la corte d’appello riesaminato in sede di reclamo il giudizio di idoneità dell’attestazione espresso dal tribunale in sede di ammissione del debitore al concordato, e mai dal tribunale stesso revocato.

5. I ricorsi sono da disattendere per le assorbenti ragioni che, nei termini di seguito esposti, portano al rigetto del secondo, terzo e quarto motivo di (OMISSIS) e dei motivi da undici a diciannove di Carim e altri. Tali motivi sono suscettibili di unitaria trattazione perchè involgenti il profilo, decisivo per quanto si dirà, del sindacato svolto dalla corte d’appello in ordine alla proposta e al piano concordatario.

6. E’ rilievo preliminare che il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, a norma della L. Fall., art. 173, è aperto d’ufficio dal tribunale senza che sia necessaria una specifica richiesta in tal senso del commissario giudiziale. Ove peraltro il commissario abbia nella sua relazione posto in evidenza eventuali atti incidenti negativamente sul concordato stesso, e in particolare atti di frode compiuti dal debitore, è sempre il tribunale che, indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario, deve procedere alla relativa qualificazione (cfr. Cass. n. 9271-14).

A sua volta il pubblico ministero è soggetto comunque legittimato, a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l’ammissione al concordato preventivo, a formulare la richiesta di fallimento (cfr. Cass. n. 4209-12 e anche Cass. n. 927114 cit.).

Pertanto, in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, in continuità o meno, il fallimento dell’imprenditore, su richiesta del pubblico ministero (come nella specie) o su istanza di un creditore, può sempre essere dichiarato, purchè ricorrano gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180: e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.

Nè la dichiarazione di fallimento, stante l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo (v. Cass. Sez. U n. 9935-15).

7. Ciò puntualizzato, è da osservare che nella specie la dichiarazione di fallimento, per quel che dalla sentenza risulta, e per quanto riconosciuto dalla stessa debitrice a pag. 25 del suo ricorso, è avvenuta su richiesta del pubblico ministero dopo che il tribunale di Rimini, con decreto del 17-5-2013, aveva revocato l’ammissione al concordato preventivo ritenendo la proposta concordataria carente nel requisito di fattibilità (L. Fall., art. 173, comma 3).

La corte d’appello, con la sentenza in questa sede impugnata, oltre a insistere sui profili delle carenze informative risolte in atti di frode, ha confermato la valutazione negativa compiuta dal tribunale quanto alla non fattibilità della proposta e del piano, e al capo della decisione afferente sono state dedicate le censure dai ricorrenti svolte nei motivi appena sopra indicati.

Sennonchè quelle censure sono nel complesso infondate.

7.1. Le sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 1521-13 richiamata hinc et inde, hanno affermato il principio per cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato. Il sindacato di fattibilità non resta difatti escluso dall’attestazione del professionista. Rimane invece riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha a oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti.

Quest’ultimo concetto va peraltro razionalmente inteso in rapporto a quanto precisato a proposito della verifica della causa concreta del concordato stesso.

E va poi calibrato sul profilo del concordato in continuità aziendale.

7.2. Dal primo punto di vista deve essere posta in adeguata luce l’implicazione generale del concetto, laddove si è detto che, realizzandosi il controllo di legittimità in “applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo”, esso deve attuarsi mediante la diretta verifica della “effettiva realizzabilità della causa concreta”.

Quest’ultima – la causa concreta – è da intendersi “come obiettivo specifico perseguito dal procedimento”, donde essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita – codesta – nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

La nozione non tollera margini di ambiguità.

E’ abbastanza evidente che l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati.

Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. Difatti non può esser predicato il primo concetto (il “controllo circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma.

Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato).

Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l’espressione fin qui impiegata, sia in sè vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile.

E’ difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.

7.3. I riportati principi tanto più vengono in rilievo quando si discorra di concordato in continuità aziendale supponente, come nella specie, un piano industriale pluriennale inteso a generare specifici flussi di cassa.

In tal caso la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, volta che il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. Tanto che esso deve contenere l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (L. Fall., art. 186-bis).

E’ da puntualizzare che se è vero che il concordato con continuità aziendale non si atteggia, nel sistema, come un istituto diverso e “nuovo”, ma come semplice modalità del concordato stesso, è però anche logico che, per le caratteristiche che lo distinguono e per le particolari norme di favore attraverso le quali è agevolata la continuazione dell’impresa in crisi, esso debba esser circondato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese a evitare il rischio di un aggravamento del dissesto a danno dei creditori. Invero la prosecuzione dell’attività deve essere comunque “funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori” (ancora art. 186-bis).

In definitiva, il piano concordatario che, come atto programmatico, il debitore è libero di formulare, condizionando l’esercizio e la realizzazione dei diritti di terzi, paralizzati dal divieto di azioni esecutive per la durata della procedura (L. Fall., art. 168) ed esposti a una falcidia in certo qual modo aggravata dal concorso di creditori aventi diritto alla prededuzione o al pagamento anticipato (artt. 161 e 182-quinquies), suppone sempre un vaglio rigoroso, da parte del giudice, su tutti i presupposti e gli atti preparatori e strumentali condizionanti.

Esplicitamente, d’altronde, l’art. 186-bis, u.c., attribuisce al giudice il compito di verificare, ai sensi della L. Fall., art. 173, che l’esercizio dell’impresa, per come ipotizzato nel piano, non risulti infine manifestamente dannoso per i creditori. Cosicchè l’alea che ne circonda l’esecuzione, e che è rimessa all’accettazione dei creditori, non si estende alla valutazione di esistenza effettiva dei presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità.

8. L’impugnata sentenza, svolgendo il sindacato che la fattispecie richiedeva, si è posta in linea coi citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso una valutazione di radicale manifesta inattitudine del piano concordatario in rapporto alla serie di elementi dettagliatamente riportati in motivazione.

Tali elementi sono stati rinvenuti:

– nell’opacità dei bilanci della società;

– nell’andamento (indicato come “disastroso”) della gestione antecedente a fronte di scelte gestorie, ipotizzate nel piano industriale, non caratterizzate da effettiva discontinuità quanto alla fondamentale ricerca dell’equilibrio tra costi e ricavi; e dunque nella consequenziale illogicità di una ipotesi di realizzazione di obiettivi ambiziosi come quelli indicati nella proposta;

– nella inesistenza di un surplus di risorse per far fronte a eventi suscettibili di incidere negativamente sugli ipotizzati flussi di cassa, essendo stata posta in motivata discussione l’idoneità del fondo rischi ed essendosi palesata l’erroneità di una non secondaria voce del conto economico quanto alle entrate prospettiche derivanti da pagamenti di soggetti esteri;

– nella insufficienza, rispetto a quanto prospettato nel piano industriale, del margine di incidenza di dati variabili normalmente correlati a una valutazione di equilibrio dell’impresa, atteso che finanche il margine prudenziale di riduzione del 10 % rispetto al valore stimato della produzione, indicato dal commissario giudiziale e in sentenza definito (senza specifica censura) come privo di “obiezioni da parte della reclamante”, era da considerare generativo di una perdita netta di bilancio chiaramente incidente sul cd. business plan.

E a tal proposito va qui rammentato che, giustappunto, il business plan è nel linguaggio commerciale il documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale, in vista della concreta pianificazione e gestione aziendale e della comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori. Donde una carenza incidente su di esso, unita al riscontro di scelte gestorie in linea con quelle che hanno già portato la società al dissesto, di deficitarie indicazioni di bilancio e di insufficienze dei valori stimati di produzione ben possono giustificare una valutazione di intrinseca inettitudine, quando non di plateale dannosità per i creditori, della prosecuzione dell’esercizio dell’impresa secondo la prospettiva delineata.

9. Tutte le doglianze che i ricorrenti, nei sopra riferiti motivi di ricorso, hanno formulato in ordine alla motivazione spesa dalla corte d’appello sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate.

La sentenza è invero soggetta all’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel contempo la citata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da intendere secondo l’interpretazione datane dalle sezioni unite di questa Corte, vale a dire, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per cui, da tal punto di vista, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

9.1. La motivazione dell’impugnata sentenza, nella parte sopra detta, non può essere considerata deficitaria nè secondo il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo stati considerati i fatti storici effettivamente rilevanti ai fini della valutazione istituzionalmente rimessa al giudice del fallimento, nè secondo il disposto dell’art. 132 c.p.c..

9.2. Quanto all’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti essenzialmente ascrivono alla corte d’appello di avere omesso di verificare le prospettive di soddisfacimento dei creditori tramite disponibilità di nuova finanza, entro l’esercizio 2014, con le modalità promesse da (OMISSIS) nella integrazione della proposta concordataria.

Tale censura è inammissibile in nuce, in quanto emerge da entrambi i ricorsi che l’integrazione era avvenuta nel corso dell’udienza del 21-11-2013, dopo che il tribunale aveva aperto il procedimento di revoca dell’ammissione al concordato, e che si era trattato, a conforto di quanto esplicitamente detto nell’impugnata sentenza, di una integrazione non munita di attestazione del professionista.

Il giudice fallimentare non è tenuto a considerare modificazioni della proposta o del piano non accompagnate da idonea attestazione secondo il disposto di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, salvo che si tratti di modifiche “non sostanziali”.

Occorre dire che nel quarto motivo del suo ricorso, (OMISSIS) ha eccepito che si era trattato, appunto, di modifica della proposta ritenuta di carattere “non (…) certamente sostanziale”, e comunque migliorativa, sicchè per questo sarebbe stato legittimo non munirla di attestazione.

Ma la tesi, sotto entrambi i profili, implica apprezzamenti di merito, contrastanti peraltro con quanto di diverso implicitamente ritenuto dalla corte distrettuale. Per cui suppone un sindacato di fatto e si risolve in un tentativo finalizzato a rivedere l’esito della valutazione. Ciò rende ininfluente l’ulteriore rilievo sull’essere stata la detta modalità di soddisfacimento menzionata nella relazione del commissario.

D’altronde neppure risulta dai ricorrenti esplicitato il livello di decisività dei profili sottesi alla censura, vale a dire in qual senso l’asserita disponibilità e il successivo impiego di nuova finanza, da raccogliere in esecuzione del concordato, avrebbero inciso in modo determinante per incrementare il margine di sicurezza del piano industriale senza gravare sul già enorme passivo, così da assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori nonostante le pur gravi lacune del piano medesimo, emerse dalla motivazione della sentenza impugnata. Finanche quindi il carattere migliorativo della citata integrazione, rispetto ai presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e all’inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità, resta affidato a un mero asserto della proponente, unilaterale e implicitamente non condiviso dal giudice del merito. Asserto il cui apprezzamento – ancora si ripete – è completamente estraneo ai confini del giudizio di legittimità.

9.3. Dall’angolo visuale dell’art. 132 c.p.c. le censure dei ricorrenti sono poi manifestamente infondate, giacchè non può trovare consenso l’eccepita acritica adesione della sentenza a ciò che emergeva dalla relazione del commissario giudiziale.

Deve essere ribadito che, nel processo civile, la sentenza, anche qualora si limiti a riprodurre il contenuto di atti di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro per le conseguenze che siano da trarre (cfr. Cass. Sez. U n. 642-15, e poi coni. Cass. n. 22562-15).

Nel contempo va anche rammentato che la motivazione della sentenza, da intendersi succinta ai sensi del citato art. 132 (nonostante che quella di cui trattasi consti di ben 90 pagine), non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. Così che la sentenza è nulla per mancanza o apparenza della motivazione solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.

Un vizio di tal genere, in forza di quanto detto ai superiori punti, è da escludere nel caso di specie.

Per tale complesso di ragioni, l’impugnata sentenza resiste alle critiche sul versante della prospettata valutazione di non fattibilità economico-giuridica della proposta e del piano concordatario con continuità aziendale. E tanto determina il rigetto di tutti i motivi a ciò dedicati nei due ricorsi.

10. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi restanti – i motivi uno, cinque, sei e sette di (OMISSIS), ivi comprese le censure di cui agli ulteriori quattro motivi finali (da uno a quattro della relativa sottonumerazione), e i motivi da uno a dieci e da venti a ventisette di Carim, ivi compresi i motivi da quindici a diciannove nella parte afferente le questioni delle carenze informative ai creditori.

E’ principio generale che ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione (cfr. per tutte Cass. Sez. U n. 36-07).

Questa è intesa alla cassazione della sentenza in toto, id est in tutte le ragioni che autonomamente la sorreggano.

E’ pertanto sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola di quelle, perchè l’impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le eventuali altre ragioni concorrenti (ex aliis, Cass. n. 7077-01; n. 10420-05; n. 1106-06; n. 2108-12).

11. I ricorsi sono rigettati.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le parti ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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