Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9061 del 01/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. Picaroni Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22326 – 2018 R.G. proposto da:
A.C., – c.f. (OMISSIS), – COOPERATIVA IMPERIA PESCA, –
c.f./p.i.v.a. (OMISSIS), – in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in
calce al ricorso dall’avvocato Donata Di Stefano ed elettivamente
domiciliati in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 24, presso lo
studio dell’avvocato Piero Faletti.
– ricorrenti –
contro
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI, – c.f. (OMISSIS), – in
persona del Ministro pro tempore, CAPITANERIA di PORTO di (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 384/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 novembre
2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
FATTO E DIRITTO
dato atto che i ricorrenti hanno depositato in data 10.11.2020 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso ed hanno chiesto farsi luogo alla integrale compensazione delle spese di lite;
dato atto che non risulta che i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia; ritenuto che nulla osta a che i ricorrenti siano in solido condannati, come da dispositivo, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità;
dato che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A.C. e dalla “Cooperativa Imperia Pesca” ed iscritto al n. 22326 – 2018 R.G.;
condanna in solido i ricorrenti, A.C. e “Cooperativa Imperia Pesca”, a rimborsare ai controricorrentì, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021