Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9060 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10877 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

COSTA CROCIERE S.p.A. (C.F./P.I.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura C.A. rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefano Castaldo (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N. V. – ROYAL DUTCH AIRLINES

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura

S.J. rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Corain (C.F.:

(OMISSIS);

– controricorrente –

nonchè:

S.G. (C.F.: (OMISSIS)) C.E. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’avvocato Rocco Suma (C.F.: (OMISSIS));

– resistenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

739/2018, pubblicata in data 15 marzo 2018 (notificata in data 20

marzo 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

S.G. e C.E. hanno convenuto in giudizio Costa Crociere S.p.A. e KLM Royal Dutch Airlines N. V. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del temporaneo smarrimento dei loro bagagli, in occasione di un trasferimento aereo con la compagnia KLM, nell’ambito di un pacchetto turistico acquistato da Costa Crociere S.p.A., che aveva loro impedito di godere appieno della vacanza programmata.

Costa Crociere S.p.A., nel contestare il fondamento della domanda degli attori, ha chiesto, in linea rispettivamente gradata, la condanna diretta della compagnia aerea a risarcire loro l’eventuale danno o, quanto meno, di essere da quest’ultima manlevata.

La domanda degli attori è stata accolta dal Giudice di Pace di Taranto nei confronti della sola Costa Crociere S.p.A., la cui domanda di manieva è stata dichiarata inammissibile.

Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Costa Crociere S.p.A., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso KLM Royal Dutch Airlines N. V..

S.G. e C.E. hanno depositato una memoria difensiva.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I resistenti S. e C. hanno inviato per posta memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Sia il ricorso che il controricorso sono inammissibili.

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, sia il ricorso che il controricorso sono stati proposti dalle società in persona di procuratori speciali e non dei legali rappresentanti, sulla base di procure notarili o autenticate (tanto è a dirsi anche per la società controricorrente KLM: il Direttore Generale, in quanto tale, non è infatti legale rappresentante, come del resto conferma la circostanza che nella procura ad litem a margine del controricorso è precisato che i suoi poteri derivano da una procura speciale).

Peraltro: 1) la ricorrente non ha prodotto e neanche ha richiamato gli estremi della procura nell’epigrafe del ricorso; 2) la controricorrente, nell’epigrafe del controricorso, ha richiamato gli estremi di due diverse procure speciali (una del 2015 e una del 2017), ma non ne ha prodotta alcuna.

2. Anche la memoria difensiva di costituzione degli intimati C. e S. è inammissibile, non essendo stata notificata alle altre parti ed essendo stata semplicemente depositata in data 13 giugno 2019 (l’atto stesso è datato 5 giugno 2019, mentre il ricorso ed il controricorso sono stati depositati rispettivamente ad aprile e a maggio 2018).

Altrettanto è a dirsi, quindi, per la memoria depositata dai medesimi intimati ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, in vista dell’adunanza camerale, in quanto proveniente da una parte non costituita regolarmente nel giudizio di legittimità e comunque inviata irritualmente a mezzo del servizio postale. 2. Sono dichiarati inammissibili il ricorso, il controricorso, nonchè le memorie depositate dagli intimati C. e S..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in virtù dell’inammissibilità del ricorso, del controricorso e della stessa costituzione degli intimati che hanno depositato memoria.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, risulti effettivamente dovuto).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso, il controricorso nonchè le memorie di costituzione degli intimati C. e S.;

– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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