Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9060 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3691-2006 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIBERO LEONARDI 34, presso lo studio dell’avvocato ALIFFI

SILVIO, rappresentata e difesa dagli avvocati CIMINO LUIGI giusta

procura speciale del Dott. Notaio SALVATORE MARIA GERVASI in Siracusa

5/3/2010, rep. 237979, GIBILISCO RUGGERO con studio in 96100

SIRACUSA, VIALE TUNISI 53 giusta delega margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R. (OMISSIS), B.A., B.P.,

BR.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato FORESTA SANTINO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1094/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/11/2003, depositata il 10/11/2004,

R.G.N. 1062 e 1138/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato LUIGI CIMINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che Z.G. ricorre per cassazione, affidandosi a un unico motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Catania n. 1094 del 2004 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza del tribunale di Siracusa del 25.5.2001, che ne aveva a sua volta respinto la domanda di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti di B.V.;

che al ricorso resistono con controricorso gli eredi di B. V., indicati in epigrafe;

che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

RITENUTO che viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. per avere la corte d’appello officiosamente rilevato l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa benchè la domanda fosse stata rigettata nel merito in primo grado e si fosse dunque formato il giudicato implicito in punto di ammissibilità;

CONSIDERATO che il ricorso non contiene l’indicazione dei fatti di causa, che devono invece essere esposti in modo chiaro e completo, in modo da consentirne alla corte la conoscenza indipendentemente dalla lettura degli atti processuali (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione);

che, in particolare, non è dato comprendere quali fossero i presupposti della pretesa creditoria fatta originariamente valere dalla attuale ricorrente e che il senso della vicenda può essere colto solo dalla lettura del controricorso e della sentenza impugnata, dalla quale risulta che il notaio Z., “a sostegno della domanda espose che, sottoposti il (OMISSIS) a pignoramento alcuni suoi immobili, tra la medesima ed il B. era intervenuto un accordo, volto ad eludere i divieti posti dagli artt. 571 e 579 c.p.c., in forza del quale il predetto, ed a volte alcuno dei suoi congiunti, avevano poi partecipato, apparentemente in nome proprio, ai vari incanti in relazione ad essi disposti dal giudice dell’esecuzione”, si erano resi aggiudicatari di alcuni immobili e li avevano trasferiti alla figlia o al marito dell’attrice, peraltro omettendo di farlo per la villa di cui l’attrice aveva giudizialmente chiesto la restituzione ex art. 2041 c.c., comma 2, (pagine 4 e 5 della sentenza);

che, invece, di tanto non vi è alcun cenno nel ricorso, nel quale totalmente si prescinde anche dagli ulteriori rilievi che (a) le questioni di inammissibilità ed improcedibilità dell’esercitata azione generale di arricchimento erano state specificamente sollevate dalla controparte con l’impugnazione principale precedentemente notificata (pagina 11, prime sei righe, della sentenza impugnata) e che (b) non era configurabile un’azione di arricchimento volta ad assicurare un risultato integrante un’evidente frode alla legge (pagina 8, primo capoverso della sentenza);

che al difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 ed all’omessa censura dell’ulteriore ratio decidendi appena indicata sub “b” consegue l’inammissibilità del ricorso;

che le spese seguono la soccombenza e che sussistono i presupposti per la domandata condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., essendo palese quantomeno la sua colpa grave in ordine alla proposizione di un ricorso per cassazione palesemente inammissibile ed essendo equitativamente liquidabile in Euro 10.000 il danno provocato alla controparte per aver dovuto subire per ulteriori 5 anni gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui 3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, nonchè di ulteriori Euro 10.000 a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

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