Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9060 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 07/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.07/04/2017), n. 9060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6659/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Lazio n. 20-c, presso l’avvocato Coggiatti Claudio, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fabiani Massimo, Vidi
Franco, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Commissari Giudiziali del Concordato
Preventivo (OMISSIS) s.r.l.: C.M. e
S.W.;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il
01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/01/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Teramo ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dalla s.r.l. (OMISSIS) in data 5/3/2008.
In fatto ha precisato che già in data 4/10/2007 è stata avanzata richiesta di concordato preventivo, successivamente ammesso con decreto del Tribunale; che in data 5/6/2008 è stata emessa sentenza di fallimento L. Fall., ex art. 173 sul rilievo che non poteva essere esaminata la nuova domanda di concordato preventivo; che la Corte d’Appello ha revocato la dichiarazione di fallimento disponendo che l’istruzione della nuova proposta di concordato preventivo da parte del Tribunale di Teramo; che è stata disposta la comparizione delle parti davanti al g.d. al fine di verificare l’intenzione della società di tenere ferma la domanda di concordato e di apportare le necessarie rettifiche per renderla formalmente ammissibile L. Fall., ex art. 163; che è stata depositata dalla società una memoria con una serie di richieste ai commissari giudiziari cui ne è seguita una successiva. I commissari giudiziali hanno rilevato che la società manifestava un intento meramente dilatorio osservando che le risposte richieste erano state già fornite con la precedente relazione.
Il tribunale a sostegno della pronuncia d’inammissibilità ha affermato che la società non sembra realmente interessata a coltivare la nuova domanda di concordato. Ciò si desume non solo dal fatto che, a distanza di 18 mesi dalla comparizione, fissata all’indomani della revoca della sentenza di fallimento, la domanda non è stata opportunamente precisata ma soprattutto perchè la società non ha neppure richiesto la restituzione della documentazione contabile, senza la quale alcuna domanda può essere correttamente formulata. Peraltro, la domanda appare priva dei requisiti di ammissibilità in quanto sui crediti privilegiati sono maturati ingenti interessi passivi; da parte dell’Agenzia delle entrate è pervenuta una richiesta d’inclusione nel passivo di un nuovo credito di oltre 400 mila Euro; il valore dell’azienda appare scemato essendo passati 4 anni dalla prima domanda di concordato preventivo e non essendovi informazioni attuali sullo stato dei beni; non sono pervenute utilità dall’affitto di azienda stipulato dalla società precedentemente alla presentazione della prima domanda di concordato; l’attestazione non è più attuale.
La società, in mancanza di istanze di fallimento torna formalmente in bonis.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società con sei motivi di ricorso.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 18, 42, 118 e 120 e l’art. 282 c.p.c. perchè il tribunale ha affermato l’inammissibilità del concordato mentre era ancora pendente in cassazione il giudizio sulla domanda di revoca del fallimento dichiarato.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 116, 118 e 120 in relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 perchè l’inammissibilità del concordato non poteva essere disposta in quanto la sentenza di revoca del fallimento non aveva spiegato i suoi effetti e perciò la procedura di fallimento non era cessata. Il curatore non aveva messo in condizione la società di verificare l’attivo al netto del conto della gestione e della liquidazione delle spese di procedura. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 16, 18, 162 e 163 per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la compresenza della procedura del concordato e del fallimento.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 15 e 162 e art. 101 c.p.c. per avere il tribunale deciso dell’inammissibilità del concordato senza aver convocato il debitore, il decreto di convocazione è ambiguo al riguardo non contiene l’indicazione della comparizione del debitore.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 162 e 163 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per aver il Tribunale assunto l’istruttoria per il tramite di un soggetto inesistente come i commissari giudiziali.
Nel sesto motivo viene dedotta la violazione del divieto di scienza privata del giudice.
Nel settimo motivo viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale ritenuto erroneamente l’inattualità dell’attestazione eseguita L. Fall., ex art. 161.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce del recente arresto delle S.U. di questa Corte secondo il quale:
Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato. (Cassazione S.U. 28/12/2016 n. 27073).
La massima si attaglia perfettamente alla fattispecie e determina l’inammissibilità del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in mancanza della parte resistente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017