Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 906 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 20/01/2021), n.906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13028/2019 proposto da:

I.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Barone,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1923/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1923/2019 depositata il 5-4-2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da I.I., cittadino del (OMISSIS), il quale chiedeva riformarsi l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato le domande dallo stesso proposte, aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, all’esito del rigetto delle relative domande da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte territoriale ha rilevato che l’appello non risultava notificato all’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di giorni trenta dal deposito dell’ordinanza del Tribunale e che neppure risultava iscritto a ruolo.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa e del principio dell’onere probatorio attenuato in ordine all’indagine sulla sua situazione personale; (ii) con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 8 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la statuizione di diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; (iii) con il terzo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione della situazione politico-sociale e di violenza indiscriminata a suo avviso esistente in Ghana; (iv) con il quarto motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la statuizione di diniego della protezione umanitaria.

2. Il Collegio rileva preliminamente che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito – prescritto dall’art. 365 c.p.c. – di specialità della procura. Si è andato consolidando nel tempo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069), al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso all’esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione- con tale atto contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali.

2.1. Nel caso di specie la procura contiene espressioni incompatibili con le attività processuali del giudizio di cassazione (quali quelle di dare facoltà al difensore di chiamare in causa terzi, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari) e non fa alcun riferimento al provvedimento impugnato o al giudizio di cassazione, difettando, pertanto, del requisito di specialità.

3. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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