Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 906 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 28/06/2019, dep. 17/01/2020), n.906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11281/2016 proposto da:

B.C. e S.I., rappresentati e difesi dall’avv.

Loris Tosi del foro di Venezia, nonchè dall’avv. Giuseppe Marini

del foro di Roma presso il cui studio sito in Roma, Via di Villa

Sacchetti, n. 9, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Padova;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 1633/8/15 pronunciata il 5.10.2015 e depositata il 26.10.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. B.C. e S.I., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1633/8/15 pronunciata il 5.10.2015 e depositata il 26.10.2015, che aveva rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per l’anno 2008.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. La controversia veniva fissata nella camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e 380 bis 1 c.p.c..

4. I contribuenti tuttavia nelle more del giudizio provvedevano al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova, dando atto del pagamento da parte dei contribuenti di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista da D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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