Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 906 del 17/01/2018

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.17/01/2018),  n. 906

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2007, Orinvest s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Genova la condanna del Condominio (OMISSIS) al pagamento di Euro 5.287.56 a titolo di mancato pagamento di fatture scadute per la somministrazione di acqua potabile.

La società ricorrente (nella quale è stata fusa per incorporazione la Società Marittimi di soggiorno – Cemadis s.p.a.) ha dedotto: – di fornire l’acqua potabile a tutto il comprensorio della (OMISSIS) e di essere proprietaria della rete di distribuzione della risorsa idrica che ha costruito e che gestisce, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria; – che il rapporto in esame trae origine dal fatto che Cemadis si era riservata la gestione della rete negli atti di primo trasferimento della proprietà dei lotti in qualità di originaria titolare, sui quali sono stati realizzati gli insediamenti del comprensorio della (OMISSIS), come attestato, oltre che dai singoli atti di trasferimento, anche dall’accordo concluso tra Cemadis e Rodelu di D.L.G., R.G. & C. s.a.s. per rogito notaio B.M. in data 3/9/1974 rep. n. 24282/16363; – che il Condominio (OMISSIS) è formato da unità immobiliari realizzate da Rodelu ed usufruisce del servizio di distribuzione, è intestatario di bocca di recapito dell’acqua e riceve le fatture emesse a fronte dei consumi rilevati; – che lo stesso Condominio ha sempre pagato le fatture emesse da Cemadis prima e da Orinvest poi nell’arco temporale che va dal 1974 al 2001. La società ricorrente ha altresì dedotto di aver adeguato i prezzi a seguito della crescita dei costi necessari per la fornitura dell’acqua e per la manutenzione della rete, ma che a partire dalla fattura n. (OMISSIS), relativa al secondo semestre del 2004, il Condominio ha proceduto unilateralmente all’autoriduzione degli importi dovuti, pagando solo parzialmente le fatture scadute.

Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda e ha sostenuto che il rapporto di cui è causa sarebbe stato disciplinato da un contratto dell’8/01/1980.

Con sentenza 20 settembre 2009 n. 3133 il Tribunale di Genova ha rigettato le domanda di Orinvest, affermando che il rapporto tra le parti non sarebbe stato regolato nè dal Rogito B. del 1974 nè dal contratto del 1980 invocato dal Condominio. In particolare, il Tribunale, a fronte del rapporto di somministrazione prolungatosi nel tempo, ha ritenuto sussistente un comportamento concludente ed un tacito consenso sul prezzo praticato sino al 2004 ed ha pertanto ritenuto non ammissibile una variazione unilaterale del prezzo nè che lo stesso fosse determinabile dall’autorità giudiziaria.

Orinvest ha proposto impugnazione avverso questa decisione e il Condominio (OMISSIS) ha chiesto il rigetto della impugnazione e ha proposto, in subordine, appello incidentale volto ad accertare e dichiarare che il servizio di acquedotto sarebbe stato disciplinato da un contratto stipulato in data 3/8/1977.

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 18/04/2014 ha rigettato l’appello sostanzialmente confermando la decisione del giudice di prime cure, pur ricostruendo la fattispecie in termini parzialmente diversi e, per quanto ancora rileva, ha affermato: – l’efficacia delle clausole contrattuali relative al servizio idrico contenute nel Rogito B. del 1974, statuendone l’opponibilità agli aventi causa di Rodelu e così anche al Condominio (OMISSIS) perchè espressamente richiamate negli atti di acquisto derivati; sotto questo profilo, la Corte territoriale ha stabilito che “deve essere corretta la decisione di primo grado che non ha ravvisato nelle citate clausole, la fonte del rapporto di somministrazione in corso tra le parti”; – che “l’aumento del prezzo deciso unilateralmente da Orinvest non appare così chiaramente giustificabile sulla base della documentazione prodotta e quindi neppure sulla base delle clausole contrattuali più volte richiamate”; – che in relazione al punto della decisione di primo grado relativo al presunto accordo tacito sul prezzo da praticarsi, ha confermato la sussistenza e la rilevanza di un comportamento concludente delle parti e ha concluso che l’esistenza di un prezzo pattuito escluderebbe anche la possibilità di applicazione dell’art. 1561 c.c. e consentirebbe di ritenere irrilevante il contratto del 1977 prodotto tardivamente dal Condominio.

Propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi Orinvest. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, consistente nei dati numerici relativi al costo del servizio di approvvigionamento idrico (docc. 11-12 del fascicolo di primo grado) (art. 360 c.p.c., n. 5) la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale, sebbene abbia ritenuto le clausole contrattuali contenute nel rogito B. idonee a fondare un aumento di prezzo, ha tuttavia respinto la domanda sulla base di una lettura del tutto parziale dei dati numerici forniti, sostenendo che l’aumento dei costi risultante “dalla relazione tecnico contabile predisposta da Orinvest (prod. 11)” non fosse proporzionato a quello del prezzo del consumo dell’acqua che risultava “quasi triplicato”.

Il motivo è inammissibile.

In via generale, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 18 aprile 2014 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La società ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare, della lettura del tutto parziale dei dati numerici forniti per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione e la ricorrente, nel dedurre la diversità del giudizio di fatto posto a fondamento della sentenza di merito, continua piuttosto a dolersi dell’omessa considerazione di elementi istruttori decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la propria prospettazione. In particolare, il giudice di appello ha adeguatamente motivato sia in ordine al prezzo di fornitura rilevandone, a fronte di un prezzo rimasto sostanzialmente invariato sino alla fattura (OMISSIS), “un incremento notevole (…), quasi triplicato” sia nel considerare i dati della relazione tecnico contabile predisposta da Orinvest dai quali “risulta chiaramente che se vi è stato un aumento dei costi, non appare però proporzionato all’aumento del prezzo dell’acqua”.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di Orinvest, che aveva chiesto di determinare giudizialmente il presso dovuto in base agli accordi contrattuali vigenti tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un error in procedendo consistente nel non aver statuito alcunchè in relazione alla propria domanda subordinata con la quale aveva chiesto, prima al tribunale e poi alla corte di appello, che “qualora non avesse ritenuto adeguata la determinazione del compenso proposta, il giudice stesso provvedesse alla quantificazione, se del caso, attraverso l’ausilio di un CTU, utilizzando ed attuando il meccanismo di revisione già previsto dalle parti”. L’omessa pronuncia su tale parte della domanda integrerebbe una violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il motivo non è fondato.

Invero la Corte di appello e prima ancora il giudice di prime cure hanno preso in considerazione anche tale parte della domanda spiegando le ragioni per cui non hanno ritenuto sussistessero gli estremi per procedere alla determinazione del prezzo da parte del giudice, determinazione “consentita solo in mancanza di determinazione del prezzo ad opera delle parti” (pagg. 7-8 in motivazione). Nello specifico, la Corte territoriale ha mostrato di aver tenuto conto dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in materia contrattuale e nel caso particolare di somministrazione a carattere periodico, ove i contraenti abbiano pattuito con precisione i prezzi della merce, specificandone l’importo in relazione alla qualità e alla quantità di essa, non può farvi ricorso ai criteri succedanei ed integrativi previsti dagli artt. 1474 e 1561 c.c. relativi rispettivamente ai criteri da adottare per stabilire il prezzo delle cose quando sia mancata la sua determinazione espressa mediante accordo fra le parti (Cass. Sez. 3, 03/03/1981 n. 1232; piu di recente: Cass. Sez. 3, 08/05/2006 n. 10503 Rv. 590824 – 01).

3. Con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 1474c.c. e dell’art. 1230 c.c. con riferimento all’affermazione di un accordo tacito sul corrispettivo de servizio (art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza della Corte di appello la quale nel confermare la sentenza del giudice di prime cure ha affermato che “il prezzo della fornitura poteva essere solo quello ricavabile dal comportamento concludente delle parti che hanno prima degli aumenti di prezzo e delle contestazioni che hanno determinato l’insorgenza della presente controversia, dato attuazione al rapporto mediante esecuzione della fornitura e richiesta e pagamento del relativo prezzo”. In particolare sostiene che quest’ultimo ragionamento del giudice di appello sarebbe in “fortissima contraddizione” con la parte precedente della sentenza ove la Corte territoriale ha analizzato l’applicazione delle clausole contenute nel rogito B. del 1974 al rapporto in esame. In particolare, si duole, per un verso, della mancata identificazione dell’estensione del “periodo considerato” dal giudice di appello e, per l’altro, della ritenuta stabilità del prezzo per l’intera durata della somministrazione atteso che le fatture (relative al terzo quadrimestre del 2001) non erano rappresentative di alcuna stabilità.

In conclusione, la ricorrente lamenta tre profili di violazione di legge, il primo riferito ai criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c.), il secondo avente ad oggetto il ritenuto accordo tacito e definitivo sul prezzo, “in effetti contrario alla volontà delle parti” (art. 1474 c.c.) e l’ultimo profilo (formulato “in via alternativa”) riferito all’aver sostituito un precedente assetto contrattuale, caratterizzato da un prezzo variabile, con un nuovo e diverso, connotato da un prezzo fisso, senza aver accertato la sussistenza di un meccanismo novativo (art. 1230 c.c.).

Il motivo è anch’esso inammissibile rispetto a ciascuno dei profili prospettati. Con essi, la ricorrente, pur movendo dalla formale denuncia della sentenza sotto il profilo della violazione di legge, propone nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza di un accordo contrattuale desumibile dalle clausole contrattuali dell’atto notarile del 1974 che con riferimento all’effettuazione del servizio di distribuzione dell’acqua avrebbe fatto espresso riferimento alla determinazione del prezzo in funzione dei costi del servizio. Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dai giudici del merito, i quali, con valutazione insindacabile perchè a loro riservata, hanno motivatamente ritenuto che non fosse stata fornita la dimostrazione che l’aumento di prezzo, deciso unilateralmente da Orinvest, fosse giustificabile sulla base della documentazione prodotta (anche sulla base delle clausole contrattuali richiamate), ma che, al contrario, fosse risultato che il prezzo della fornitura si era determinato mediante il comportamento concludente delle parti “risultante dalle fatture prodotte da parte appellante e pagate da parte appellata” (v. pag. 8 in motivazione).

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa. E’ evidente che tale prospettazione miri a sostituire la propria tesi all’apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile.

4. Con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’affermazione dell’esistenza di un accordo tacito sul corrispettivo del servizio (art. 360 c.p.c. n. 4) la ricorrente sostiene che gli assunti della Corte di appello sull’esistenza di un accordo tacito sul corrispettivo, prescindendo dalle allegazioni e dalle difese di entrambe le parti, esorbiterebbero dalle domande formulate e determinerebbero un vizio di nullità della sentenza in parte qua.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come questa Corte ha più volte chiarito, sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato fissato dall’art. 112 c.p.c. quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda; oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Non sussiste, al contrario, violazione del medesimo principio quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi). (v., tra le altre: Cass. Sez. 2, 27/03/1995 n. 3604; Cass Sez. 3, 03/02/1999 n. 919).

Nel caso in esame, come puntualmente rilevato dal Condominio controricorrente, già nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale in data 2 marzo 2010, lo stesso Condominio -nel contraddire al motivo di appello di Orinvest sulla mancata applicazione del disposto dell’art. 1561 c.c. – riteneva corretta la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente un comportamento concludente delle parti sul corrispettivo praticato fino al 2004.

Inoltre, la sentenza impugnata non esorbita dalle domande ed eccezioni delle parti in alcun modo e sotto alcun profilo e non incorre nel vizio di ultrapetizione; è sufficiente in proposito richiamare parte della motivazione nella quale la Corte territoriale definisce “vieppiù corretto” “il ragionamento seguito dal giudice di prime cure secondo il quale “il prezzo della fornitura poteva essere solo quello ricavabile dal comportamento concludente delle parti le quali hanno, prima degli aumenti di prezzo e delle contestazioni che hanno determinato l’insorgere della controversia, dato attuazione al rapporto mediante esecuzione della fornitura e richiesta e pagamento del relativo prezzo, che comunque – come si ricava dalle fatture costituenti la prod. 5 di parte appellante è sempre rimasto sostanzialmente invariato nel periodo considerato”.

Pertanto, non avendo la Corte territoriale modificato il petitum e la causa petendi, ma correttamente considerato l’assetto del rapporto contrattuale nella sua concreta attuazione, non sussiste nella specie la denunziata extra petizione. La sentenza impugnata, quindi, si sottrae alla censura.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare al Condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 4.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA