Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 906 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria 56,

presso l’avv. Giovanna Ranieri, rappresentata e difesa, come da

procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Valeria Fracasso

e Giovanni Naso i quali dichiarano di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax 0744/404553 e agli

indirizzi valeria.fracasso-ordineavvocatiterni.it e

giovanniulissepietro.naso-avvocatiperugiapec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Martiri

di Belfiore 2, presso l’avv. Angelo Stefanori, rappresentato e

difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall’avv.

Maria Rita Tiburzi (p.e.c. mariarita.tiburzi-avvocatiperugiapec.it

fax 075/9660802);

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 18 marzo 2014, ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi A.A. e S.M. e imposto un assegno di mantenimento a carico del S. di e 400,00 mensili.

2. Successivamente, la Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso del S. e revocato l’assegno di mantenimento a favore della A., ritenendo equivalente la situazione economica dei coniugi.

3. Avverso tale sentenza, la signora A. ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione:

a) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 113 c.p.c., art. 156 c.c., commi 1 e 2.

b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritenuto che:

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui esclude il suo diritto all’assegno di mantenimento sulla base della sostanziale equivalenza dei redditi dei coniugi dimostrata anche dalla circostanza per cui la A. già proprietaria di un immobile ha di recente contratto un mutuo per l’acquisto di un altro immobile in cui andare ad abitare. La ricorrente ritiene che la Corte con la suddetta valutazione abbia applicato in modo errato l’art. 156 c.c. dato che, non avendo ella la disponibilità dell’immobile di sua proprietà, era stata costretta a stipulare il mutuo per poter acquisire una abitazione. Fa rilevare inoltre che la Corte di appello non ha tenuto conto dell’abbassamento del suo tenore di vita a fronte di una sostanziale conservazione da parte del coniuge.

5. Il motivo appare inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha correttamente valutato le risultanze documentali attestanti le situazioni reddituali dei due coniugi e ha escluso una situazione di disparità a favore dell’odierno controricorrente mentre ha rilevato la più favorevole situazione patrimoniale della A.. Inoltre la Corte di appello ha dato contezza della mancanza di prove circa l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dai coniugi. La valutazione della disponibilità finanziaria ed economica della A. evidenziata dalla stipulazione di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile costituisce un ulteriore elemento di fatto che la Corte distrettuale ha preso in esame fornendo una motivazione pertinente e logica. Non sussistono pertanto le violazioni di legge dedotte con una sostanziale contestazione di merito non ancorata a una specifica prospettazione di divergenza della decisione impugnata rispetto ai criteri normativi e giurisprudenziali in tema di assegno di mantenimento.

6. Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione della Corte d’appello per aver posto a fondamento della propria decisione un presupposto errato, quale la disponibilità da parte dell’ A. della casa coniugale, che di fatto era occupata da un conduttore ed è stata liberata nel 2012; la ricorrente afferma inoltre di non ricevere attualmente alcun canone di locazione da tale immobile e di essere anzi gravata dal mutuo che ha dovuto contrarre.

7. Il motivo appare inammissibile perchè non risponde al disposto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 dato che non vi è stata alcuna deduzione di fatti rispetto ai quali sia stato indicato e dimostrato l’omesso esame da parte dei giudici di appello. Valgono inoltre le considerazioni relative al primo motivo. La versione dei fatti fornita dalla A. non inficia infatti la valutazione di disponibilità patrimoniale e finanziaria compiuta dai giudici di appello.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidata in complessivi 3.100 Euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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