Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9059 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 20/04/2011), n.9059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MONTELUPINO SRL IN LIQ p.i. (OMISSIS), in persona del liquidatore

pro-tempore Geom. T.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato SENSI FLAMINIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

A.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI

MARCELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELI

GIAN CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Sensi Flaminio difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Giuffrè Francesca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Cardi Marcello difensore del resistente che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

l’accoglimento del secondo motivo, l’assorbimento del terzo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. A.S. convocava in giudizi davanti al Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Todi). Montelupino s.r.l. e premettendo di aver acquistato dalla società Montelupino srl. un lotto di terreno edificabile, situato:

in territorio del Comune di Todi mediante atto pubblico del 16 giugno 1997, al prezzo di L. 69.000.000, che con tale atto le parti avevano stabilito il termine del 31 dicembre 1998 per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativo al primo stralcio del comparto edificatorio di cui ad una convenzione stipulata tra la società ed il Comune, il tutto sotto comminatoria di una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo, che il termine di cui sopra era scaduto senza che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui si è detto, fossero state completate.

Tutto ciò premesso, chiedeva che la società Montelupino venisse condannata a pagargli la somma di L. 15.900.000 oltre accessori, a titolo di penale maturata nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1998 e l’8 giugno 1998. Costituito il contraddittorio la società Montelupino replicava che le opere in questione erano state ultimate eccezione fatta per un campo di bocce.

che il modesto ritardo nella conclusione di opere del tutto marginali non aveva comportato il minimo danno all’ A., che la penale non era dovuta mancando un’effettiva incidenza del l’inadempimento sull’equilibrio delle reciproche prestazioni; che la penale doveva comunque essere ridotta poichè manifestamente eccessiva. Il Tribunale di Perugia, sezione staccata di Todi, con sentenza n. 43 del 18 settembre 2001 accoglieva la domanda dell’attore condannava la società Montelupino srl. al pagamento in favore dell’ A. a titolo di penale della ridotta somma di L. 13.800.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

b) Avverso tale sentenza proponeva impugnazione, davanti alla Corte di Appello di Perugia la società Montelupino srl, chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza. Si costituiva A. S. il quale chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza oggetto, di gravame. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 169/2004, rigettava integralmente il gravame. La Corte territoriale: a) dava atto che la convenzione di lottizzazione del 21 giugno 19.89 alla quale faceva riferimento il contratto di compravendita stipulato tra le parti, indicava tra le opere di urbanizzazione primaria relative alla viabilità la posa in opera di un conglomerato bituminoso di 5 cm. e tra le opere relative alla sistemazione di attrezzature per il tempo libero, la realizzazione di un campo da tennis regolamentare in calcestruzzo verniciato e di tre campi di bocce regolamentari. b) con riguardo alla messa in opera del conglomerato bituminoso, riteneva operante esclusivamente tra le parti della convenzione e lottizzazione (la società e il Comune) la pattuizione secondo cui tale opera era i esclusa dal novero di quelle che la società si era impegnata a consegnare (nei confronti del Comune) entro due anni dal rilascio della prima concessione edilizia, c) considerava che la penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. era dovuta indipendentemente dalla prova de danno ed, anzi, non era consentito al giudice dare rilievo alla scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo nell’inadempimento, per escludere il diritto alla prestazione della penale medesima, d) riconosceva la colpevolezza del contestato inadempimento negando tra l’altro rilievo all’evento sismico in conseguenza del quale Ediltevere sr. Società appaltatrice delle opere che Montelupino srl. si era obbligata ad eseguire, era stata dirottata per disposizione prefettizia ad eseguire interventi in zona terremotata, e) riteneva la penale eccessiva e congrua la riduzione nei limiti del differenziale tra la somma richiesta e quella, riportata, dalla condanna di cui si è detto.

c. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Monte lupino srl. per tre motivi affidati ad un atto di ricorso notificato il 30 giugno 2005.

Resiste A.S. con controricorso notificato il 16 settembre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società Montelupino lamenta – come da rubrica – Violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. nonchè degli artt. 99, 112 e 342 c.p.c.. Esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di diminuzione della penale. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Perugia avrebbe violato un giudicato interno e avrebbe statuito su di una questione diversa da quella ad essa sottoposta -. In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale a fronte del motivo di appello (con il quale fattuale ricorrente aveva contestata la contraddittorietà della decisione di primo grado che da un lato aveva ritenuto manifestamente eccessiva la penale e dall’altra l’aveva ridotta in termini minimi), ha statuito, che il potere di riduzione equitativa dell’importo fissato dalla clausola penale deve essere esercitato con riferimento al momento della conclusione del contratto e non a quello in cui viene chiesto il pagamento ed ha ritenuto che la penale di L. 100.000 giornaliere, essendo a protezione di opere del valore di centinaia di milioni, non appariva affatto sproporzionata. Così statuendo – ritiene il ricorrente, la Corte di Appello di Perugia avrebbe violato il giudicato interno perchè l’unico mezzo di gravame proposto sul punto concerneva, non la sussistenza dei presupposti di legge (art. 1384 c.c.) che consente al Giudice di procedere, alla riduzione della penale (quesito cui il giudice di primo grado i aveva risposto affermativamente), ma il modo di esercizio di detto potere. In verità il Tribunale di Perugia aveva, non solo riconosciuto in termini netti la ricorrenza nella fattispecie di entrambi i presupposti normativi richiesti per la riduzione della penale (eccessiva onerosità della penale o parzialità dell’inadempimento:

art. 1384 c.c.), ma l’aveva altresì ridotta sia pure in termini irrisori. La sentenza di secondo grado ribalta un capo certamente autonomo della sentenza di accoglimento della domanda di riduzione non impugnato da chicchessia, non certo un brano della motivazione come, erroneamente, assumono i Giudici della Corte territoriale.

1.1.= La censura è in parte fondata e merita di essere accolta per le ragioni che verranno indicate.

1.2.= Va, anzitutto, evidenziato che la censura, così come è stata formulata, appare di difficile comprensione. Se si vuole affermare che la Corte territoriale avrebbe ribaltato un capo autonomo della sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione, che sembrerebbe quello relativo all’esistenza dei “presupposti normativi” richiesti per la riduzione della penale, la censura non coglierebbe nel segno, perchè i giudici di merito non hanno alterato i presupposti normativi, ma hanno ritenuta giusta la riduzione, così come concessa, con una valutazione di merito. Se, invece, si vuoi dire – come emerge dall’illustrazione del motivo- che la Corte territoriale, non avrebbe accolto, l’affermazione del Tribunale secondo la quale, nella fattispecie in esame, ricorrevano i presupposti di legge, per la riduzione della penale de qua, la censura va accolta. E’ vero che la riduzione della penale può essere concessa anche in caso .di inadempimento parziale, ma non è men vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la misura di tale riduzione va determinata in relazione all’interesse del creditore così come può essere valutato al momento dell’inadempimento.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta – come da rubrica – Violazione dell’art. 1384 cod. civ.. Omessa o incongrua e/o illogica motivazione su più punti decisivi della controversia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente – a) per non aver accertato quali fossero le opere ancora da realizzare scaduto il termine del 31 dicembre 1997, e per cui manca l’accertamento del contenuto stesso dell’asserito inadempimento dell’istante. Tale accertamento aveva evidenziato che le opere ancora da completare erano residuali rispetto alla lunga elencazione dei lavori contenuti nell’art. 1 del contratto e che sono state realizzate. In tal modo la Corte territoriale, avrebbe omesso, secondo il ricorrente, l’esame di un punto decisivo della controversia dato che ai fini dell’esecuzione del potere equitativo di cui all’art. 1384 c.c., occorre stabilire in via prioritaria se si tratti d’inadempimento definitivo o meno, nonchè in caso di una pluralità di prestazioni garantite dalla penale se il ritardo le abbia riguardato tutte o soltanto alcune fra esse; b) per aver ritenuto che la penale sarebbe congrua perchè posta a protezione di opere del valore di centinaia di milioni considerato che in base al tenore testuale della stessa clausola penale la quasi totalità delle opere risulta già completata al momento della sua stipula, c) nel non aver tenuto conto della circostanza per cui il ritardo di opere modeste non aveva prodotto alcun riflesso sul contratto per avere l’istante adempiuto l’obbligazione cui la clausola penale accedeva prima che l’attore utilizzasse in qualsiasi modo il lotto.

2.1. la censura è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di cui si dirà.

2.2. – L’art. 1384 cod. civ. attribuisce al giudice il potere di ridurre ad equità l’importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell’adempimento. Tale potere è attribuito al giudice a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento (al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela), e dunque, può essere esercitato anche d’ufficio, anche, cioè, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte interessata.

L’esercizio di quel potere comporta: a) l’accertamento che l’importo fissato dalle parti sia manifestamente eccessivo, oppure, che l’obbligazione sia stata in parte eseguita, giacchè, in quest’ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte del l’obbligazione si traduce, comunque, in un’eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta (cfr. Cass. Sez. Un., n. 18.128/2005, ma anche sent. N. 9298 del 1999).

2.3.= In ragione di ciò la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l’incidenza dell’inadempimento de quo sull’equilibrio delle prestazioni e, comunque, avrebbe dovuto verificare, in concreto, l’effettiva incidenza dell’inadempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.

3.= Con il terzo motivo la società Montelupino srl. Lamento – come da rubrica – Violazione dell’art. 1384 cod. civ.. Omesso esame di un punto decisivo della controversia e/o incongruenza e illogica motivazione – Avrebbe errato la Corte di Appello, secondo il ricorrente, per non aver valorizzato il fatto che si verteva in tema di semplice ritardo nell’adempimento e che il ritardo riguardava solo opere modeste mentre, la penale era stata convenuta il caso di inadempimento totale. La Corte territoriale, specifica il ricorrente, avrebbe dovuto valorizzare l’assoluta assenza di allegazione di controparte in ordine al modo in cui un ritardo di pochi mesi aveva potuto mai incidere sul proprio interesse al puntuale adempimento, considerato che l’assenza di utilizzazione del terreno ben dopo l’integrale adempimento costituiva evidente presunzione dell’inesistenza di alcuna incidenza negativa del ritardo nell’adempimento sul sinallagma contrattuale.

3.1.= Questo motivo rimane assorbito da quelli precedenti giacchè la censura evidenzia un profilo della sentenza che, necessariamente, rimarrà coinvolto nella più ampia indagine che, per le ragioni di cui si è detto, dovrà essere compiuta dalla Corte territoriale.

In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo per quanto di ragione.

Dichiarai ..assorbito il terzo motivo. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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