Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9059 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 01/04/2021), n.9059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20495-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CONSOLE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUISA AMORUSO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5439/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari, pubblicata il 24 dicembre 2018, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1867 del 2013, e nei confronti del F. e di Equitalia Sud s.p.a.;

che il Tribunale, nella contumacia di Equitalia Sud, ha ritenuto che l’opposizione proposta dal F. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) del 2012, emessa da Equitalia Sud s.p.a., fosse inammissibile ed ha condannato l’opponente alle spese di lite del doppio grado;

che l’intimato Comune resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, per violazione dei parametri di cui all D.M. n. 55 del 2014.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 6, in combinato disposto con gli artt. 196 e 201 C.d.S., in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 21-septies. Il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che la dedotta carenza di legittimazione passiva del F. – non più proprietario da anni del veicolo contravvenzionato – dovesse essere fatta valere con l’opposizione al verbale di contestazione, in mancanza della quale il verbale sarebbe divenuto inoppugnabile;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 82 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, e si contesta la statuizione sulle spese di lite sotto il duplice profilo, della mancata applicazione della limitazione prevista per le cause dinanzi al giudice di pace nelle quali sia ammessa la difesa personale, che non può eccedere il valore della domanda – nella specie, Euro 248,20 -, e della erronea individuazione dello scaglione di riferimento per le spese d’appello;

che il primo motivo è inammissibile;

che il Tribunale in premessa ha rilevato che l’unica questione devoluta in appello era quella relativa alla illegittimità del verbale di contestazione in quanto elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva, posto che non erano state riproposte altre questioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di primo grado;

che, così circoscritta la questione devoluta, il Tribunale l’ha decisa conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell’opposizione alla cartella esattoriale (ex plurimis, Cass. n. 3338 del 2007; Cass. n. 17278 del 2005; Cass. n. 9820 del 2001);

che soltanto nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l’opposizione alla cartella assume valenza “recuperatoria”, e può veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale (ex plurimis, Cass. Sez. U n. 22080 del 2017);

che il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura la mancata applicazione della la regola sancita dall’art. 91 c.p.c., comma 4;

che la norma invocata opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione ivi previsto (ex plurimis, Cass. n. 9556 del 2014; Cass. n. 29145 del 2017);

che il secondo motivo è fondato, invece, nella parte in cui censura la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che il Tribunale, come evidenziato alla pag. 9 della sentenza impugnata, ha proceduto a liquidare le spese del doppio grado sulla base del secondo scaglione – fino ad Euro 5.200,00 – anzichè al primo scaglione – fino ad Euro 1.100,00 -, ed inoltre ha fatto riferimento ai valori previsti per le controversie dinanzi al Tribunale anche per le spese del primo grado, svoltosi dinanzi al giudice di pace;

che, pertanto, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del doppio grado il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 9 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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