Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9058 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10346 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.M.P. (C.F.: (OMISSIS)) D.S.A. (C.F.:

(OMISSIS)) D.M.G. (C.F.: (OMISSIS)) D.M.I.

(C.F.: (OMISSIS)) D.M.S. (C.F.: (OMISSIS))

S.C. (C.F.: (OMISSIS)) D.M.F. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Corso (C.F.:

(OMISSIS)) e Marina Corso (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)) quale Impresa Designata per

la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la regione

Campania, in persona del procuratore speciale D.G.

rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Russo (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

6370/2017, pubblicata in data 9 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.P., D.M.G., D.M.I., D.M.S. e D.M.F., nonchè D.S.A. e S.C. hanno agito in giudizio nei confronti di Generali Italia S.p.A., quale Impresa Designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte del loro congiunto D.M.L., avvenuta in occasione di un incidente stradale, in data 28 agosto 2004.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Cassino – Sezione distaccata di Sora.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorrono D.M.P., D.M.G., D.M.I., D.M.S. e D.M.F., nonchè D.S.A. e S.C., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Sia i ricorrenti che la società controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 132 c.p.c. – error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4)”. I ricorrenti sostengono che la motivazione della decisione impugnata sarebbe sostanzialmente apparente, irriducibilmente contraddittoria e/o comunque manifestamente illogica, in relazione alla valutazione negativa operata con riguardo alla credibilità dei testimoni escussi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Si premette che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova” (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009, Rv. 609712 – 01; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009, Rv. 606413 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003, Rv. 566437 – 01).

Nella specie, la valutazione della corte di appello di inattendibilità dei testi escussi è sostenuta da ampia e adeguata motivazione, assolutamente non apparente e tanto meno insanabilmente contraddittoria sul piano logico: come tale, quindi, essa non è sindacabile nella presente sede.

Le censure svolte nel motivo di ricorso in esame contengono critiche agli argomenti esposti dalla corte in proposito, ma certamente non sono tali da evidenziare una insanabile contraddittorietà logica della suddetta motivazione; esse si risolvono, in sostanza, in una contestazione del merito delle valutazioni dei giudici di secondo grado e nella richiesta di una nuova e diversa considerazione degli elementi di giudizio emergenti dagli atti, il che non è consentito nella presente sede.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso manifestamente infondato.

I ricorrenti sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcuni atti del procedimento penale (chiuso con decreto di archiviazione per la mancata individuazione del responsabile dell’incidente) i quali avrebbero, a loro avviso, confermato, da una parte, l’attendibilità di uno dei testi escussi ( S.E.) e, dall’altra parte, la loro stessa prospettazione relativa alla dinamica del sinistro.

Le censure non contengono però l’indicazione di un preciso fatto storico, decisivo e controverso, il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte di appello, ma si risolvono sostanzialmente nella denuncia della omessa valutazione di elementi istruttori a sostegno delle prospettazioni di parte (in primo luogo, con riguardo all’attendibilità dei testi e, comunque, in ordine alla complessiva dinamica dell’incidente).

In proposito, va peraltro ribadito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o e-xtratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01).

Tenuto conto che la corte di appello ha comunque preso in considerazione i fatti storici principali e le dichiarazioni rese all’autorità dal teste E., anche in questo caso il motivo di ricorso si risolve, in realtà, nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite, che certamente non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di attività riservata ai giudici del merito, e/o nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo i ricorrenti, le loro allegazioni in fatto sulla dinamica del sinistro, contenute nell’atto introduttivo del giudizio, non sarebbero state oggetto di specifiche contestazioni da parte della compagnia convenuta e, di conseguenza, non avrebbero dovuto considerarsi bisognose di alcuna prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

In realtà gli stessi ricorrenti trascrivono nel ricorso il contenuto della comparsa di risposta avversaria di primo grado, nella quale è contenuta la specifica contestazione relativa alla mancanza di prova delle loro allegazioni in fatto in ordine alla dinamica del sinistro, il che certamente esclude che si possa essere determinato il presupposto della non contestazione delle allegazioni stesse, ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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