Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9058 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3399-2006 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRISI LUCIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato

VOLTAGGIO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SCALA GIORGIO, VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO giusta delega a

margine del controricorso;

CA.MA. (OMISSIS), CA.EN.

(OMISSIS), CA.EL. (OMISSIS),

CA.BE. (OMISSIS), CA.DA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDERLE PIETRO ALBERTO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CU.PA. (OMISSIS), Z.S.

(OMISSIS), P.T.I.A.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1616/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/9/2005, depositata il 04/10/2005, R.G.N.

1866/2001 e 2366/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato LUCIANO GRISI;

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega dell’Avvocato LUIGI

MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da C. E. (per la riforma della sentenza del Tribunale di Verona depositata il 3.8.2001), rilevato che l’appellante non s’era costituito in giudizio nei termini di legge. Ha dichiarato, altresì, inammissibile la seconda impugnazione proposta dal C.E. con atto notificato nei gg. 19 e 22 dicembre 2001, rilevandone la tardività ai sensi dell’art. 325 c.p.c.. In particolare, la Corte veneziana ha affermato che la legale conoscenza della sentenza, da parte dell’appellante, doveva farsi decorrere dal giorno della notifica della prima impugnazione (ossia, dal 5 e 10 ottobre 2001).

Il ricorso per cassazione del C.E. è svolto in un solo motivo. Si difendono con controricorso i Ca. e C. S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso, con il quale si sostiene l’ammissibilità del secondo appello proposto, è infondato.

La sentenza impugnata s’è adeguata alla consolidata regola secondo cui il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva; tempestività da valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (tra le tante, cfr. Cass. n. 19047/2003; 9569/2000).

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, consapevole di siffatto indirizzo, non sono valide a comportarne la modifica.

L’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 326 c.p.c. è svolta in maniera talmente generica da non consentirne la delibazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5200,0, di cui 200,00 per spese, in favore dei Ca. ed in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, in favore di C.S., oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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