Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9058 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27543/2012 proposto da:

T.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato WALTER MICELI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 761/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2012 R.G.N. 124/12.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25.5.2012 la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra l’appellante e T.F., docente di scuola media, e ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a tempo indeterminato sia ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, ritenuto non applicabile alla fattispecie;

che avverso tale sentenza T.F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che si è formato giudicato sul capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della T. a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto degli anni 2009 – 2010 – 2011, perchè la Corte territoriale, con statuizione non impugnata dal MIUR, ha ritenuto che la pronuncia, non oggetto di specifico motivo di gravame, non fosse travolta dalla affermata legittimità dei termini apposti ai contratti;

che la ricorrente ha premesso di essere stata stabilizzata in corso di causa e di avere interesse al solo accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione del contratto a termine nonchè dal mancato riconoscimento a fini stipendiali della anzianità di servizio;

che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nonchè di plurime disposizioni di legge (L n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 70; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso la applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, affermando la legittimità della reiterazione del contratto a termine anche oltre il limite dei 36 mesi, e fornendo in tal modo una interpretazione del diritto interno tale da determinare un evidente contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro, applicabile anche al rapporto di impiego pubblico;

che la prima censura fa leva anche sulla asserita applicabilità al settore scolastico del principio in forza del quale la abusiva reiterazione del contratto a termine comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato sicchè, ove questa sia già avvenuta per effetto della definitiva immissione in ruolo, resta impregiudicato il diritto ad ottenere comunque il risarcimento del danno, nei limiti previsti dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che il secondo motivo, formulato in via subordinata, evidenzia che, anche a voler ritenere la specialità della normativa dettata per il settore scolastico, deve essere esclusa la legittimità delle supplenze stipulate ai sensi del n. 1 della L. n. 124 del 1999, art. 4, in quanto reiterate in assenza delle condizioni previste dal legislatore, ossia senza che fossero state indette le procedure concorsuali previste con cadenza triennale dal D.Lgs. n. 297 del 1994;

che questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 225557 e numerose altre conformi), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

C) Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.

F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;

che nella fattispecie il carattere abusivo della reiterazione non può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi, condizioni che non ricorrono in quanto le supplenze hanno avuto durata sino al 31 agosto solo negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 (pag. 2 del ricorso);

che in relazione agli altri incarichi conferiti la T. non ha dedotto nè allegato che vi sia stato un uso improprio o distorto nella scelta della tipologia di incarico a tempo determinato, uso improprio che, per le ragioni indicate al punto 102 delle sentenze sopra richiamate, non può essere desunto dalla mera reiterazione della supplenza;

che gli argomenti sui quali la difesa della ricorrente ha fatto leva per sostenere la erroneità dei principi di diritto affermati con le richiamate decisioni muovono da una lettura parziale della motivazione e non considerano quanto affermato dalla Corte di Giustizia, ai punti da 92 a 95 della sentenza Mascolo, circa la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato, sia nella ipotesi di esigenze sostitutive sia qualora si debbano fronteggiare le imprevedibili esigenze che determinano lo scostamento dell’organico di fatto rispetto a quello di diritto;

che per giurisprudenza costante di questa Corte il rito del lavoro è caratterizzato dalla circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova sicchè la parte che agisce in giudizio per ottenere l’accertamento della nullità della clausola appositiva del termine non può limitarsi alla generica contestazione della legittimità del contratto, ma è tenuta ad indicare le ragioni per le quali la clausola di durata non poteva essere apposta;

che il principio di diritto enunciato alla lettera F) tiene conto di entrambi gli aspetti sopra evidenziati perchè, a fronte della legittimità della causale, riconosciuta anche in sede eurounitaria, l’uso distorto della tipologia contrattuale in tanto può entrare a far parte del tema controverso in quanto venga espressamente allegato dal ricorrente;

che nella motivazione delle richiamate sentenze si è precisato, al punto 102, che possono essere sintomatiche dell’abuso nella scelta della tipologia di supplenza circostanze quali la assegnazione per più anni consecutivi al medesimo istituto scolastico e alla stessa cattedra, sicchè del tutto fuor di luogo è la invocazione del principio della vicinanza della prova, posto che detti dati fattuali non possono non essere a conoscenza del lavoratore;

che la istituzione della dotazione organica aggiuntiva non vale a privare del carattere della temporaneità l’esigenza sostitutiva, poichè l’aumento percentuale dell’organico muove dal presupposto che “nell’ambito di un’amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell’insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell’indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri” (punto 92 sentenza Mascolo);

che le deduzioni contenute nella memoria in merito alla mancata prova della corretta utilizzazione dei docenti inseriti nella dotazione organica aggiuntiva devono ritenersi inammissibili perchè la questione, implicante accertamento di fatto, non risulta trattata nella sentenza impugnata e nel ricorso;

che, in ogni caso, la ricorrente è stata immessa in ruolo antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione e, quindi, alla stessa è stato assicurato il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio, con la conseguenza che dalla stabilizzazione devono derivare gli stessi effetti che la pronuncia della Corte Costituzionale ha ricollegato al piano di stabilizzazione straordinario;

che la ricorrente, pur avendo domandato il risarcimento del danno in aggiunta alla domanda principale di conversione del rapporto (poi abbandonata in corso di causa) ha poi argomentato solo sulla applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale automatica conseguenza della illegittimità del termine e della riconducibilità della fattispecie alla disciplina generale dettata per il lavoro a termine nel settore privato;

che, quindi, la stessa non ha allegato danni diversi ed ulteriori, sicchè, una volta affermate la adeguatezza della stabilizzazione e la specialità della normativa, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia (essendo venuto meno ogni carattere aleatorio della misura), non vi è spazio alcuno per l’accoglimento della domanda, alla luce del principio di diritto sopra enunciato alla lett. f;

che la memoria depositata dal difensore della ricorrente non ha aggiunto argomenti rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nelle richiamate decisioni, con le quali sono state affrontate tutte le questioni poste in relazione alla asserita non conformità al diritto dell’Unione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità della reiterazione dei contratti a termini;

che, in particolare, vanno richiamate le considerazioni esposte nei punti da 104 a 116 in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016;

che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione è stata affermata dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 187 del 2016 sulla base di considerazioni che debbono valere anche in tutte le ipotesi in cui, proprio per effetto della reiterazione del contratto a termine, il lavoratore abbia ottenuto la definitiva immissione in ruolo;

che l’agevolazione probatoria in tema di risarcimento del danno si impone nei soli casi in cui difetti ogni altra misura, non già qualora, attraverso la stabilizzazione, sia stato assicurato al soggetto un risultato non dissimile, quanto agli effetti, alla conversione del rapporto;

che il terzo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; L. n. 312 del 1980, art. 53; art. 2909 c.c.; art. 115 c.p.c.) nonchè della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, evidenzia che la diversità di trattamento economico fra il personale della scuola assunto a tempo determinato e quello inserito stabilmente nei ruoli non trova giuridica giustificazione, attesa la identità degli obblighi contrattuali e della prestazione richiesta;

che la censura è parzialmente fondata in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che il motivo è, invece, infondato nella parte in cui, facendo leva sul principio di non discriminazione, invoca il riconoscimento del diritto a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53;

che deve essere ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi ad entrambi i principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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