Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9057 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9545 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Luca G. Giardini (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)),

in persona funzionario, rappresentante per procura, P.A.

rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfrancesco Garone (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

5977/2017, pubblicata in data 26 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Banca Fideuram S.p.A. (oggi Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.) ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 679.285,98, oltre accessori, intimatole da G.S. sulla base di una sentenza di primo grado esecutiva del Tribunale di Pesaro, contestando l’importo richiesto dal creditore a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta ed ha, di conseguenza, dichiarato inefficace il precetto opposto per gli importi eccedenti quelli di Euro 25,677,89, per sorta ed accessori (al 30 giugno 2010), e di Euro 16.518,53, per le spese processuali liquidate nella sentenza posta in esecuzione.

Ricorre il G., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che sul ricorso fosse destinata ad essere dichiarata cessata la materia del contendere.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omesso esercizio del potere/dovere ex officio del Giudice in ogni stato e grado di verificare la persistenza e la portata del titolo esecutivo, a seguito della modificazione / sostituzione / integrazione sopravvenuta del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione oggetto della proposta opposizione, a seguito della pubblicazione della sentenza resa in grado di appello nel giudizio di merito dalla Corte di Appello di Ancona n. 654/2014 R.Sent. depositata il 13.08.2014, che ha sostituito, integrandone le motivazioni, il titolo esecutivo in forza del quale è stato dato impulso all’esecuzione, costituito in origine dalla sentenza di primo grado del giudizio di merito resa dal Tribunale di Pesaro N. 272/2010 R.Sent.”.

L’opposizione della debitrice intimata Banca Fideuram S.p.A. aveva ad oggetto la contestazione della determinazione degli importi dovuti al creditore G. a titolo di accessori (in particolare, rivalutazione monetaria ed interessi), in aggiunta alla sorta capitale oggetto della condanna contenuta nel titolo esecutivo (costituito da sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro n. 272/2010).

La sentenza posta a base del precetto opposto conteneva infatti la condanna della banca al pagamento della somma di Euro 13.107,11 (pari alla differenza tra il complessivo importo di alcuni investimenti finanziari operati dal G. per il tramite della banca e le somme all’esito recuperate), oltre “rivalutazione monetaria dal 19.10.1995 sino al 9.6.2010 da calcolarsi sulle singole somme versate di volta in volta, nonchè interessi legali calcolati sulle predette somme rivalutate di anno in anno”. Con il precetto era stato intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 679.285,98: il creditore aveva infatti calcolato gli accessori su tutte le somme via via investite, fino alla restituzione del capitale, mentre la banca sosteneva che anche in base a quanto precisato nella motivazione della pronuncia – essi dovessero essere calcolati solo sull’importo perduto a causa dell’investimento, oggetto della condanna per sorta capitale.

In riforma della decisione di primo grado (che aveva rigettato l’opposizione), la corte di appello ha ritenuto che la decisione, valutando congiuntamente il dispositivo e la motivazione, dovesse essere interpretata nel senso indicato dalla banca debitrice, cioè che “la rivalutazione monetaria e gli interessi non potevano che essere calcolati sull’unica voce di danno riconosciuta in favore dell’attore, ovvero esclusivamente sulla somma di Euro 13.107,11”.

Secondo il ricorrente, però, nelle more del giudizio di secondo grado relativo all’opposizione all’esecuzione, essendo sopravvenuta la sentenza di secondo grado anche nel giudizio di merito nel quale si era formato il titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto (sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 654/2014), si era invece consolidata l’interpretazione del titolo nel senso da lui sostenuto: ciò perchè era stato rigettato l’appello della banca, la quale aveva sollevato contestazioni in merito agli accessori liquidati in primo grado. La corte di appello avrebbe quindi dovuto tener conto di tale decisione nel decidere l’opposizione.

Orbene, si deve osservare che sulla questione di merito in contestazione nel presente giudizio è di fatto cessata la materia del contendere, dal momento che, con Ordinanza n. 12050 in data 08/05/2019, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha cassato (con rinvio) la stessa decisione di merito di secondo grado (sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 654/2014), proprio in relazione al punto qui in contestazione, e cioè la liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria.

Sulla base degli stessi principi di diritto invocati dal ricorrente (il quale fonda in effetti il suo ricorso proprio sull’assunto per cui di ogni evento che riguarda l’efficacia e la portata del titolo esecutivo deve tenersi conto in sede di opposizione all’esecuzione, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di legittimità) non può che prendersi atto che il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, con riguardo agli accessori e, in particolare, alla rivalutazione monetaria, è venuto definitivamente meno.

D’altra parte, poichè la cassazione della sentenza di secondo grado (con riguardo al capo relativo agli accessori) non potrebbe far rivivere quella di primo grado, allo stato, di certo l’esecuzione non può proseguire sulla base delle sentenze del Tribunale di Pesaro e della Corte di Appello di Ancona invocate dal creditore, ormai definitivamente caducate, se non per le sole somme dovute a titolo di sorta capitale (non certo quindi per gli accessori, quanto meno se calcolati con il criterio utilizzato dal creditore intimante, sulla base del capo della pronunzia di merito oggetto di cassazione, ciò che costituisce l’oggetto del contendere nel presente giudizio).

Gli atti esecutivi già posti in essere non possono d’altra parte essere dichiarati inefficaci in questa sede, come chiede la banca controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2: l’esecuzione stessa deve infatti ritenersi legittimamente instaurata quanto meno per le somme dovute a titolo di sorta capitale e, con riguardo agli accessori, nei limiti degli importi riconosciuti dovuti dalla stessa banca nonchè dalla decisione di secondo grado (impugnata nella presente sede) che ha accolto l’opposizione di quest’ultima. Spetterà poi al giudice dell’esecuzione valutare se essa potrà proseguire anche per eventuali ulteriori somme che dovessero essere riconosciute dovute a titolo di accessori (là dove superiori a quelle già riconosciute come tali dalla decisione qui impugnata), all’esito del giudizio di rinvio che dovrà svolgersi nell’ambito del processo di merito.

Essendo cessata la materia del contendere sul merito dell’opposizione, per essere venuto del tutto meno il diritto del creditore G. di procedere ad esecuzione forzata per gli accessori (rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate) pretesi sulla base della sentenza posta a base del precetto opposto, se ne deve dare atto nella presente sede (con conseguente perdita di efficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del presente giudizio), mentre, per quanto riguarda le spese di lite (da regolarsi in base al cd. principio della soccombenza virtuale), in considerazione dell’oggettiva difficoltà di interpretare il senso concreto della decisione posta in esecuzione, in relazione agli accessori riconosciuti all’attore, a causa di una formulazione del dispositivo quanto meno ambigua, ritiene la Corte sussistere motivi sufficienti per disporne la integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere sul merito dell’opposizione;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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