Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9057 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14206-2005 proposto da:

D.C.G. (OMISSIS), D.C.M.C.

(OMISSIS), D.C.D. (OMISSIS), D.

C.P. (OMISSIS), D.C.C.

(OMISSIS), D.C.S. (OMISSIS), D.

C.M. (OMISSIS), D.C.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato MARI DOMENICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAIMONDI MATTEO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ERGO ASSICURAZIONI S.P.A. già BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS) in persona del procuratore ad negotia Dott. S.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.S. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), SC.FR. (OMISSIS),

G.D. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 465/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/4/2004, depositata il 27/04/2004, R.G.N.

182/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANTONIO LUIGI GROSSI per delega dell’Avvocato ENRICO

CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con riferimento al sinistro stradale nel quale aveva trovato la morte Di.Ca.Ma. in conseguenza della condotta colposa del G. (conducente della vettura dello S.), il Tribunale di Palermo condannò la Bayerische Ass.ni al risarcimento dei danni in favore degli eredi della vittima, rigettando le domande proposte dalla menzionata compagnia contro lo Sc. e quelle da questo proposte nei confronti dei genitori del minore conducente della vettura investitrice.

Impugnata la sentenza da parte dei D.C., la Corte d’appello di Palermo procedette alla riliquidazione del danno, condannò lo Sc. a rimborsare alla compagnia le somme da questa corrisposte o da corrispondere agli eredi della vittima. Confermò nel resto la prima sentenza.

Propongono ricorso per cassazione i D.C. attraverso quattro motivi. Si difende con controricorso la compagnia, la quale deposita anche memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti – nel censurare la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2054 e 2059 c.c. – criticano la sentenza per non avere riconosciuto in loro favore (dunque, jure haereditario) il risarcimento del “bene giuridico vita” subito dal loro familiare, definito “danno tanatologico”.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizi della motivazione, sostenendo che i giudici d’appello (subordinatamente alla risarcibilità del danno tanatologico) avrebbero dovuto disporre il “risarcimento del danno per perdita della vita, sussistendo quello spatium vivendi necessario per fare acquistare il relativo credito risarcitorio in capo alla vittima dell’illecito, atteso che il de cuius cadde in coma per tre giorni a seguito del sinistro”.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La materia in questione è stata definitivamente regolata da Cass. S.U. n. 26972/2008 (cfr. successivamente anche Cass. n. 458/2009), la quale ha spiegato che il danno cd. tanatologico o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. In questo senso correttamente la sentenza impugnata ha proceduto alla liquidazione del danno, con riferimento sia al periodo di sopravvivenza della vittima rispetto al sinistro, sia dell’intensità della sofferenza della vittima stessa.

Infondato è anche il terzo motivo, attraverso il quale i ricorrenti espongono una serie di questioni di fatto tendenti a porre in discussione la percentuale di colpa posta dal giudice a carico della vittima. A riguardo la sentenza risulta immune da vizi sia logici, che giuridici.

Generico (ed altresì scarsamente comprensibile) è il quarto motivo, che censura la sentenza laddove ha stabilito che “le somme de quibus … debbono essere devalutate alla data in cui si verificò l’evento dannoso e su di esse, rivalutate di anno in anno, … debbono essere corrisposti gli interessi legali fino alla data della presente sentenza”. Siffatto modo di procedere alla liquidazione del danno risulta, ad ogni buon conto, conforme ai principi dettati in materia da questa Corte di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il definitivo chiarimento, in sede giurisprudenziale, delle questioni poste nel ricorso è avvenuto successivamente al deposito del ricorso stesso;

il che consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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