Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9057 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 01/04/2021), n.9057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3281-2019 proposto da:

TRENDCOLOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO GLAUCO EBNER, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO SEVERINI, MARTINO MARIA

EBNER;

– ricorrente –

contro

NATASHA DENONA TRADING LIMITED, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO

102, presso lo studio dell’avvocato VALERIA ANDREA ZANON, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO BOCCA,

VALENTINA BONOMO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 4666/2018 del

TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritti del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SGROI CARMELO, che visti gli

artt. 42 segg. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di cassazione, in

camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento indicato in

premessa.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con ordinanza del 2012.2019, comunicata il 28.12.2018, il Tribunale di Busto Arsizio sospese il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Trendcolor s.r.l. nei confronti della NDT – Natasha Denona Trading Limited, che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 417.555,61 quale corrispettivo per la fornitura di cosmetici.

1.1.Il Tribunale accolse l’eccezione di litispendenza internazionale, proposta L. n. 218 del 1995, ex art. 7 dalla NDT – Natasha Denona Trading Limited per la pendenza, innanzi alla Corte Distrettuale di Lod, in Israele, di altro giudizio previamente introdotto dalla NDTL nei confronti della Trendcolor s.r.l. e di D.M. avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’inesatto adempimento del rapporto contrattuale concluso inter partes, iniziato nel 2012 e venuto a cessare nel 2018 per recesso della Trendcolor s.r.l., nonchè l’accertamento negativo di eventuali pretese creditorie di Trendcolor derivanti dal contratto, con eventuale compensazione delle reciproche partite creditorie.

1.2.Il Tribunale accertò, al fine della sospensione la L. n. 218 del 1995, ex art. 7, comma 1 l’identità tra la domanda risarcitoria proposta dalla NDTL innanzi al giudice straniero preventivamente adito e la domanda riconvenzionale di inadempimento del contratto azionata innanzi al Tribunale di Busto Arsizio; affermò che la domanda risarcitoria era pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento del credito, ragione per la quale era operante anche la sospensione facoltativa, la L. n. 218 del 1995, ex art. 7, comma 3 che estese anche all’eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con il controcredito risarcitorio. Il Tribunale, ritenuta applicabile anche la sospensione discrezionale prevista dalla L. n. 218 del 1995, art. 7 comma 3 non separò la domanda principale da quella riconvenzionale ma sospese l’intero processo in attesa della pronuncia straniera.

2.Ha proposto regolamento di competenza la Trendcolors s.r.l. sulla base di sei motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso la Natasha Denona Trading Limited.

2.2.Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmelo Sgroi ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per avere il Tribunale disposto la sospensione facoltativa – tale essendo quella prevista dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 – e non la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Il ricorrente cita alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., 27.9.2002, n. 14062; Cass. Civ., Sez. I 26.11.2004, n. 22335) ed autorevole dottrina che confermerebbero la tesi secondo cui l’accertamento della litispendenza internazionale per connessione, dando luogo ad un’ipotesi di sospensione facoltativa del processo successivamente instaurato in Italia, non sarebbe prevista dall’art. 295 c.p.c. e perciò non sarebbe impugnabile con l’istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

1.1.L’eccezione è infondata.

1.2. Il meccanismo procedurale fondato sulla determinazione della competenza internazionale a opera del giudice preventivamente adito scaturisce dall’assenza di un organismo giurisdizionale dotato del potere di stabilire in quale Stato l’autorità giudiziaria debba pronunciare in merito a una determinata vicenda che assume rilevanza sul piano internazionale.

1.2. Sulla questione relativa all’impugnabilità per regolamento di competenza in caso di litispendenza internazionale si erano delineati due orientamenti contrastanti, che hanno trovato composizione con la sentenza delle Sezioni Unite N. 30877/2017.

1.3. Il contrasto giurisprudenziale investiva “a monte” lo strumento di impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal giudice per pendenza di una causa straniera avente oggetto uguale o pregiudiziale. Alcune decisioni ritenevano esperibile, avverso il provvedimento di sospensione, il regolamento preventivo di giurisdizione, sul rilievo che la litispendenza internazionale opererebbe come fonte di un vero e proprio difetto di giurisdizione nei confronti della causa proposta davanti al giudice italiano (Cass., Sez. U, 12 dicembre 1988, n. 6756; Cass., Sez. U, 15 ottobre 1992, n. 11262; Cass., Sez. U, 2 agosto 2011, n. 16862). A tale orientamento si contrappose un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione del provvedimento di sospensione del procedimento per litispendenza internazionale non pone una questione di giurisdizione ma si risolve nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità del criterio fondato sulla prevenzione temporale; tale impostazione rese esperibile il regolamento di competenza ex art. 42 novellato c.p.c. anche contro il provvedimento che negava la sospensione (Cass., Sez. U, 13 febbraio 1998, n. 1514). Detto orientamento venne confermato negli anni successivi, con numerose decisioni nelle quali si ribadì che l’applicazione delle norme sulla litispendenza internazionale non costituiva una questione di giurisdizione ma dava luogo ad un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (Cass., Sez. U, 298 aprile 1999, n. 274, in relazione all’art. 21 della Convenzione di Bruxelles, come modificato dalla Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989; Cass., 15 dicembre 2000, n. 15843, in cui si affermò, per altro, l’esperibilità del regolamento di competenza solo nell’ipotesi di emissione dell’ordinanza di sospensione nel processo e non nel caso di prosecuzione del giudizio; Cass., Sez. U, 17 ottobre 2002, n. 14769; Cass., Sez. U, 7 maggio 2004, n. 8748; Cass., Sez. U, 15 febbraio 2007, n. 3364; Cass., Sez. U. 15 maggio 2007, n. 11185).

1.4.L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite N. 8619/2016 pose il seguente quesito: “Se è vero che nel caso di litispendenza internazionale, atteso che il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non disciplini una ipotesi di sospensione necessaria del processo, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest’ultima, in quanto volta a privare il giudice successivamente adito della sua “potestas iudicandi” sino a che non sia compiuto l’accertamento della competenza del giudice preventivamente adito”.

1.5.Le Sezioni Unite, con sentenza del 22/12/2017, n. 30877 hanno stabilito che l’ordinanza di sospensione per l’esistenza di una pregiudiziale internazionale non involge alcuna questione di giurisdizione ma si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c..

1.6.Le Sezioni Unite hanno osservato che il complesso dei poteri attribuiti al giudice successivamente adito si risolve nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità del criterio fondato sulla prevenzione temporale. Si tratta dell’esercizio di un potere istruttorio volto a disciplinare i ritmi del processo che si sostanzia nell’accertamento dell’esistenza di un giudizio preveniente e della sussistenza o meno dei requisiti inerenti all’identità delle cause, oltre che dell’attualità della pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Tale accertamento non inerisce quindi al riparto di giurisdizione ma comporta, al contrario, la mera verifica dei presupposti della sospensione, cioè della correttezza o meno dell’indagine circa la prevenzione temporale e l’identità delle cause.

1.7. Deve quindi affermarsi l’esperibilità del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., inteso quale rimedio offerto alla parte al fine di verificare la legittimità di un provvedimento che, incidendo sulla durata del processo, può pregiudicare la tutela del diritto fatto valere in giudizio.

1.8.Giova per altro evidenziare come la riconducibilità dell’impugnabilità della sospensione disposta in relazione alla litispendenza internazionale nel paradigma dell’art. 42 c.p.c. si inserisca in un filone interpretativo tendenzialmente estensivo, inteso ad ammettere il regolamento di competenza anche in ordine a ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’art. 295 c.p.c., (Cass., 20 maggio 2005, n. 11010, in tema di sospensione del processo a seguito di ricusazione; Cass., 10 novembre 2006, n. 24103; in tema di sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; Cass., 4 agosto 2010, n. 18090, in ordine all’art. 313 c.p.c.; Cass., 25 maggio 2016, n. 10880, in relazione all’art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003).

1.9. Alla luce dei consolidati principi, ai quali il collegio aderisce, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre nella prima ipotesi (L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1) il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell’ipotesi di sospensione facoltativa (L. n. 218 del 1995, art. 7, comma e) il sindacato della Corte è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni (Cass. Civ., Sez.VI, 12.6.2014 n. 13567).

2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. nonchè della L. n. 218 del 1995, art. 7 in quanto l’atto introduttivo del giudizio proposto dalla NDT – Natasha Denona Trading Limited, innanzi alla Corte israeliana non sarebbe stato regolarmente notificato alla Trendcolor s.r.l., sicchè il giudice straniero non sarebbe quello preventivamente adito. La Trendcolor s.r.l. sostiene che il plico era stato spedito via DHL senza il rispetto delle formalità previste dalla Convenzione dell’Aja e la Corte istraeliana avrebbe disposto, con ordinanza del 22.4.2018, la cancellazione dell’udienza fissata per il 23.5.2018. La notifica inesistente non sarebbe pertanto suscettibile di sanatoria.

2.1.Il motivo non è fondato.

2.2.La L. n. 218 del 1995, art. 7 regolando la litispendenza internazionale, così dispone:

” Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano”.

2.3.La L. n. 218 del 1995, art. 4 dispone che, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, le parti possono derogare alla giurisdizione quando il giudizio abbia ad oggetto diritti indisponibili, la deroga alla giurisdizione sia avvenuta per iscritto e nell’ipotesi in cui la giurisdizione dello Stato non sia stata contestata nel primo atto difensivo.

2.4. La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1 è indice di un atteggiamento di apertura verso gli ordinamenti giuridici stranieri in quanto dà rilievo alla pendenza del procedimento iniziato anteriormente all’estero anche in mancanza di reciprocità, ossia senza richiedere che nell’ordinamento al quale appartiene il giudice straniero preventivamente adito sussista una norma analoga che preveda, nel caso reciproco, la preclusione del giudizio a vantaggio del giudice italiano. Ai fini della determinazione della competenza, il criterio cronologico della prevenzione è sovrapponibile all’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27-9-1968, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7.6.1984 relativa al caso Zelger c. Salinitri (il richiamo alla Convenzione di Bruxelles risulta dalla Relazione Ministeriale al disegno di L. n. 1192 del 1993).

2.5. Quanto alle modalità concrete con cui il giudice dovrà procedere all’accertamento del giudice preventivamente adito, bisognerà in primo luogo accertare la data di introduzione del giudizio in Italia in base al rito applicabile a tale giudizio per poi verificare il momento dell’introduzione del processo parallelo all’estero, alla stregua del relativo diritto, così da poter valutare quale dei due giudizi risulti introdotto per primo secondo la rispettiva disciplina processuale. Indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio della litispendenza, è onere della parte che propone l’eccezione di litispendenza fornire la prova della previa introduzione del giudizio all’estero, attraverso la produzione degli atti processuali rilevanti ai fini dell’instaurazione della pendenza.

2.6. L’accertamento del diritto processuale straniero deve invece essere effettuato d’ufficio dal giudice.

2.7.Nel caso di specie, in applicazione dell’art. 7 citato ed avendo riferimento alla lex foci, va rilevato (documenti 4D, 6D e 7D del fascicolo NTD) che l’atto introduttivo della causa israeliana, lo statement of claims è stato depositato in data 25.2.2008 innanzi alla Corte di Lod, che ha dichiarato ricevibile la domanda perchè era stata introdotta “secondo la procedura civile e non è un’azione futile o vessatoria”. In pari data, è stata disposta la notifica degli atti alle controparti dell’atto introduttivo e del provvedimento di ricevibilità con rinvio all’udienza del 23.5.2018, previa citazione delle parti a cura della stessa Corte. La NDT ha quindi notificato l’atto tramite corriere postale DHL con consegna a mani di un incaricato in data 8.3.2018 e la Trendcolor ha contestato presso la Corte di Lod la regolarità della notifica.

2.8.Secondo la lex foci, il momento del deposito dello “statement of claims” determina la pendenza della lite innanzi al giudice israeliano, che valuta la ricevibilità dell’atto e dispone le scansioni processuali per l’instaurazione del contraddittorio.

2.9.11 giudizio innanzi al giudice italiano è stato successivamente introdotto in data 11.5.2018 con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non come afferma la controricorrente con la notifica del medesimo, essendosi consolidato l’orientamento espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza 20596/2007, secondo cui nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicchè la prevenzione si individua con riguardo a tale momento (Cassazione civile sez. VI, 04/09/2014, n. 18707).

2.10.Ne consegue che, al momento del deposito del decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, in data 11.5.2018, era già pendente il giudizio instaurato innanzi al giudice straniero, per essere stato depositato il ricorso in data 25.2.2018, indipendentemente dal rilievo sulla nullità della notifica a mezzo DHL.

2.11. Erra, inoltre, il ricorrente a fondare la deduzione dell’inesistenza della notifica innanzi alla Corte israeliana – per essere avvenuta tramite corriere privato – sulla base delle categorie del diritto interno, peraltro non conformi all’orientamento di questa Corte, che ha dato un’interpretazione restrittiva al concetto di inesistenza della procura (Cass.299/2020).

2.12.Ai fini della determinazione della pendenza rilevante ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7 è quindi sufficiente rilevare l’esistenza di un atto idoneo all’introduzione di un giudizio innanzi al giudice straniero, secondo il diritto vigente nello Stato estero.

2.13. Spetta al giudice estero e non al giudice dello Stato italiano, stabilire il regime di validità della notifica dell’atto introduttivo ai sensi dell’arti, par. a) della Convenzione dell’Ala sulle notifiche e comunicazioni all’estero degli atti giudiziari in materia civile, ratificata da Italia ed Israele. Ancora una volta lo impone la L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 2 che rimette alla lex foci la determinazione della pendenza della causa mentre il giudice straniero è tenuto a valutare l’esistenza di un atto introduttivo (lo statement of claim), il provvedimento giudiziale che ne ammette l’ingresso e l’eventuale notificazione.

2.14.L’ambito di accertamento della pendenza della lite, con riferimento alla lex loci, è stato affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 27/03/2009, n. 7427: è stato stabilito che, in caso di litispendenza tra due giudizi tra le stesse parti, pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, al fine d’individuare il giudice preventivamente adito, da cui per il giudice successivamente adito l’obbligo di sospensione del giudizio, occorre verificare quando risultino incardinate le domande giudiziali avanti ai rispettivi giudici nazionali, secondo le leggi del singolo Stato di appartenenza.

2.15. Il principio è stato applicato anche in ambito comunitario (Cassazione civile sez. un., 12/10/1990, n. 10014) con riferimento all’art. 21 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804), nella parte in cui fissa la regola della prevenzione per risolvere la situazione di litispendenza fra controversie pendenti davanti a giudici di Stati diversi; le date, in cui detti giudici sono stati rispettivamente aditi, devono essere individuate sulla base della legge nazionale di ciascuno di essi (sentenza della Corte giust. CEE dell’8 dicembre 1987 in causa 144/86) e, pertanto, rispetto a causa promossa dinanzi a giudice della Repubblica federale tedesca, con riferimento al giorno del deposito dell’atto introduttivo (sia nel processo ordinario che in quello monitorio), non al giorno della successiva notificazione (paragrafi 253, 261/A e 262/B del c.p.c. di detto Stato).

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11, artt. 100 e 295 c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 7 in quanto la NDT avrebbe accettato tacitamente la giurisdizione del giudice italiano per aver proposto innanzi al medesimo domanda riconvenzionale di inadempimento del contratto e di risarcimento dei danni; la società ricorrente deduce inoltre il vizio di extrapetizione per avere la NDT eccepito la pendenza della lite straniera ai soli fini della sospensione necessaria del processo, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1 mentre il Tribunale avrebbe disposto la sospensione ai sensi dell’art. 7, comma 3 della medesima norma.

4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39,100 e 295 c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 7,artt. 100 e 295 c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 7; deduce il ricorrente che, anche qualora l’eccezione di litispendenza fosse stata correttamente proposta e non vi fosse stata accettazione della giurisdizione del giudice italiano, il Tribunale avrebbe dovuto separare il giudizio relativo alla domanda riconvenzionale svolta da NDTL e cancellare la causa dal ruolo.

5.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., art. 103 c.p.c., comma 2, art. 104 c.p.c., comma 2 e art. 295 c.p.c. nonchè della L. n. 218 del 1995, artt. 4, 7 e 11 per avere la corte di merito sospeso l’intero giudizio mentre avrebbe dovuto sospendere la definizione della domanda riconvenzionale in quanto non vi sarebbe connessione per l’oggetto e per il titolo con la domanda monitoria. Il ricorrente ribadisce la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi del Reg. 44/2001 CE in quanto, trattandosi di merce prodotte da Trendcolor e consegnate in Italia allo spedizioniere, l’obbligazione era stata e doveva eseguirsi in Italia; ai sensi della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale la sede gli uffici di Trendcolor sarebbe sita a Caronno Petrusella ed ivi i beni sarebbero stati messi a disposizione dell’acquirente; ai sensi della Convenzione di Roma, la sede effettiva della Trendcolors sarebbe sita nella circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio; anche ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in relazione agli artt. 1182 e 1510 c.c., sussisterebbe la competenza dell’adito Tribunale.

6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7 per avere il Tribunale ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi al medesimo e quello pendente innanzi al Tribunale israeliano, mentre l’identità dei procedimenti escluderebbe la pregiudizialità.

7.Con il sesto motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 295 c.p.c., dell’art. 1243 c.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 7 censura il provvedimento impugnato in quanto la compensazione, eccepita dalla NDT innanzi al giudice italiano, sarebbe fondata su di un credito dipendente dall’esito di un separato giudizio in corso, in contrasto con i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza N. 23225/2016.

8.1 motivi che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta sono infondati.

8.1.Come risulta chiaramente dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la NDT ha preliminarmente eccepito la litispendenza internazionale sicchè non può sostenersi che vi sia stata accettazione della giurisdizione del giudice italiano per aver proposto, peraltro in via subordinata, della domanda riconvenzionale di inadempimento. E’ decisivo, in ogni caso, il rilievo che, come affermato da questa Corte, la litispendenza internazionale può essere dichiarata d’ufficio, atteso che la ratio della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1 diretta a favorire l’economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all’eccezione di parte l’intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma (“quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza”) va intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice quando l’esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti (Cassazione civile sez. un., 28/11/2012, n. 21108).

8.2.Non è quindi applicabile in relazione alla domanda riconvenzionale l’art. 39 c.p.c., il quale dispone che, nell’ipotesi in cui la stessa causa penda innanzi a giudici diversi, il giudice successivamente adito dichiari la litispendenza e disponga la cancellazione della causa dal ruolo.

8.3.La tesi della Procura Generale in ordine al rapporto tra litispendenza interna e litispendenza internazionale – e sui diversi ambiti di operatività rispettivamente dell’art. 39 c.p.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 7 – è persuasiva e conforme all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria.

8.4. L’art. 39 c.p.c. presuppone l’appartenenza di entrambi i giudici innanzi ai quali pende la causa al medesimo ordinamento mentre la L. n. 218 del 1995, art. 7 disciplina l’ipotesi della medesima causa innanzi al giudice straniero.

8.5. E’ stato osservato che la L. n. 218 del 1995, art. 7 modificando l’art. 3.c.p.c., che stabiliva l’assoluta irrilevanza per la giurisdizione italiana della pendenza di una “medesima causa o di altra con questa connessa” davanti ad un giudice straniero, è finalizzata ad evitare duplicazioni di attività giudiziaria e di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati.

8.6.La non coincidente definizione della nozione di litispendenza adottata nell’ambito interno della giurisdizione ordinaria (art. 39 c.p.c.) e in quello della giurisdizione internazionale (L. n. 218 del 1995, art. 7) va valutata alla luce del favor dettato per il riconoscimento delle sentenze straniere, circostanza che induce ad un’ interpretazione del citato art. 7, per quanto riguarda la nozione di stessa causa, non ancorata a criteri formalistici e restrittivi.

8.7.Come argomentato da questa Corte con la sentenza N. 21108/2012, ai fini di una corretta lettura della norma in esame, la L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. 3) indica, fra le condizioni necessarie per il riconoscimento delle sentenze straniere, che la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra pronunziata dal giudice italiano, passata in giudicato. Orbene, considerato che la contrarietà fra sentenze è ravvisabile quando si determinino risultati fra loro incompatibili ovvero gli effetti dell’una siano neutralizzati da quelli dell’altra, è da ritenere che, ove interpretato il citato art. 7 in relazione alla prescrizione dettata dall’art. 64, la nozione di litispendenza internazionale richiede, oltre all’identità delle parti, l’identità dei risultati pratici perseguiti, e ciò indipendentemente dal “petitum” immediato delle singole domande e dal titolo specificamente fatto valere.

8.8.Detta interpretazione “estensiva” ha trovato riscontro in una pronuncia di questa Corte (Cassazione civile sez. III, 15/05/2007, n. 11185), che ha ravvisato l’identità di oggetto e di titolo anche quando la domanda sia stata formulata dinanzi al giudice italiano nei confronti di soggetto diverso da quelle convenuto dinanzi a giudice di altro Stato e sia stata estesa a quest’ultimo; nella specie, la Corte ha ravvisato l’identità di titolo ed oggetto tra la domanda di risarcimento danni per perdita di merce trasportata via mare proposta in Italia contro due convenuti che avevano chiamato in garanzia il subvettore e il giudizio già pendente innanzi all’Alta Corte del Sudafrica tra le stesse parti, ancorchè in un giudizio fosse stata fatta valere la responsabilità contrattuale e nell’altro quella extracontrattuale.

8.9. Alla stessa ratio si ispira, in ambito comunitario, la pronuncia N. 11532/2009, in relazione all’applicazione del Regolamento CEE N. 44/2001, che ha ravvisato la litispendenza fra la domanda volta ad ottenere il duplice risultato di una declaratoria di responsabilità e di una condanna del convenuto al risarcimento del danno, e quella precedentemente proposta dallo stesso convenuto, finalizzata ad un accertamento negativo della propria responsabilità.

8.10. Alla luce di tali principi, è corretta la decisione del Tribunale di Busto Arsizio, che ha fondato la decisione di sospensione dell’intero giudizio – in cui la NDT, opponendosi al decreto ingiuntivo proposto dalla Trendcolor s.r.l. aveva chiesto, in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimento e la compensazione del credito di cui al decreto ingiuntivo con il controcredito risarcitorio – sia in applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1 attesa l’identità di causa petendi e petitum in relazione alla domanda risarcitoria svolta innanzi al giudice straniero, indipendentemente dall’identità parziale dei soggetti, sia in applicazione alla L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 attesa l’interferenza che la decisione del giudice israeliano svolge rispetto alla posizione creditoria di Trendcolr.

8.11. Il provvedimento del giudice israeliano è infatti destinato ad avere effetti nell’ordinamento interno ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, nè la società ricorrente ha prospettato le ragioni per le quali sarebbe escluso il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.

8.12.Di conseguenza, la vicenda processuale non è riconducibile al 39 c.p.c., che effettivamente impone di sospendere il giudizio sulla domanda riconvenzionale dell’opponente – che non ha chiesto nè la risoluzione del contratto nè la riduzione del prezzo – e proseguire quello sulla domanda principale azionata in via monitoria (vedi Cass. 4787/88, Cass. 5849/99). L’elemento di internazionalità implica l’applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7 anche in relazione al rapporto di pregiudizialità della causa pendente all’estero.

8.13. Il carattere discrezionale della sospensione contemplata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7 come effetto della sussistenza di un rapporto di connessione per pregiudizialità, emerge infatti dalla diversa formulazione del comma 3 della norma citata, la quale prevede che “il giudice può sospendere” il processo se ritiene che la decisione che verrà resa all’estero posso produrre effetti nell’ordinamento italiano.

8.14. Pur nello sfavore del legislatore verso l’istituto della sospensione, in ragione del pregiudizio che possa derivare alla ragionevole durata del processo, che trova copertura costituzionale e nell’art. 6 della CEDU, oltre che nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non sono estranei all’ordinamento interno casi di sospensione facoltativa, come per esempio quello previsto dall’art. 337 c.p.c..

8.15. Nell’ipotesi di litispendenza internazionale, è stato posto in rilievo la necessità che il giudice si pronunci con efficacia di giudicato rispetto alla questione pregiudiziale relativamente alla quale non sussista la giurisdizione italiana anche se la L. n. 218 del 1995, art. 6 consente l’esame, incidenter tantum, delle questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

8.16. La sospensione del giudizio in attesa della definizione da parte del giudice straniero consente di evitare il prodursi di risultati contrastanti, tanto più in considerazione del successivo riconoscimento in Italia della sentenza straniera, ciò al fine di realizzare l’armonia internazionale delle soluzioni, attraverso un coordinamento preventivo e non successivo.

8.17. Come osservato dalla dottrina, con particolare riguardo a quest’ultima implicazione, la sospensione per pregiudizialità internazionale contemplata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 realizza un’apertura particolarmente significativa del nostro ordinamento alle situazioni giuridiche così come accertate all’estero.

8.18. L’effettiva apertura nei riguardi degli ordinamenti stranieri da parte del nostro ordinamento deve essere però compatibile con l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicchè il margine di discrezionalità che la norma concede al giudice di far luogo alla sospensione, deve essere coniugata con il diritto di difesa e la compatibilità con l’ordine pubblico, elementi prognostici della riconoscibilità della sentenza straniera.

8.19. Come argomentato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria “una volta che la contestazione sulla spettanza di quella pretesa (ingiunzione) si basi su una contro-domanda di inadempimento (e risarcitoria) che, perfino se prospettata solo in via di eccezione ex art. 1460 c.c., dovrebbe comunque impegnare il giudicante a valutare i contrapposti addebiti di adempimento mancante o inesatto, reputare che ciò avvenga presso il giudice della causa successiva significherebbe negare la stessa base logica della disposizione di diritto internazionale privato. Sarebbe il giudice della causa preveniente ad essere condizionato nella sua decisione da quello della causa successiva”.

8.20. Va quindi dato seguito a Cassazione civile sez. VI, 13/06/2014, n. 13567, secondo cui, in tema di pregiudizialità internazionale, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 3, prevede un’ipotesi eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera di quest’ultimo, della idoneità alla produzione di effetti, nell’ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale, così differenziandosi dalla più generale previsione di cui all’art. 295 c.p.c. che impone, invece, la sospensione della causa pregiudicata qualora la sua decisione dipenda da quella della controversia pregiudiziale.

8.21. Nell’ipotesi di sospensione facoltativa, il sindacato di legittimità sulla corrispondente ordinanza, in sede di regolamento di competenza, deve essere circoscritto al controllo sulla completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni in essa utilizzate, senza poter investire l’opportunità della scelta.

8.22. Alla luce dei principi esposti e, in conformità con il dictum della citata Cassazione civile sez. III, 15/05/2007, n. 11185, non assume rilievo la circostanza che nel giudizio straniero abbiano agito la NDT e due società collegate e che sia stata convenuta, oltre alla Trendcolor s.r.l. anche D.M., poichè non ha influenza la maggiore latitudine soggettiva in tema di litispendenza internazionale, che ha tratti più ampi rispetto a quelli del diritto interno.

8.23.L’operatività della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 opera anche in relazione all’eccezione di compensazione tra il credito risarcitorio da inadempimento e quello avente origine dal mancato pagamento delle fatture in quanto trattasi di crediti che attengono al medesimo rapporto giuridico poichè la debenza del pagamento delle fatture è collegato all’accertamento dell’adempimento della società fornitrice.

8.24.L’istituto della sospensione, su cui si fonda la litispendenza internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 ha quindi un contenuto più ampio anche rispetto al procedimento interno previsto dall’art. 35 c.p.c., nell’ipotesi in cui venga sollevata l’eccezione di compensazione in quanto, per opporre la compensazione della posta risarcitoria è necessario accertare l’esistenza e l’entità di quest’ultima, che spetta alla Corte di Lod.

9. ricorso va, pertanto, rigettato.

9.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

9.2.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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