Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9056 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/04/2011), n.9056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI (OMISSIS), in persona del suo

Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, via Borgognona 47, presso lo studio

dell’avvocato MIRABILE CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOSCO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20 INT 13/B, presso lo studio

dell’avvocato MAIETTA ANGELO, DE MARCO ADA, rappresentata e difesa

dall’avvocato IMBIMBO MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 633/2007 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO,

depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato MIRABILE Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto estinzione per rinuncia, si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2006 l’odierna intimata conveniva in giudizio il Consorzio Lotterie Nazionali (d’ora in poi CNL) per sentir dichiarare che il biglietto della lotteria istantanea Las Vegas distinto dal numero (OMISSIS) risultava vincente e per sentir quindi condannare il convenuto consorzio al pagamento della somma di Euro 500 e, in via gradata per sentir riconoscere la responsabilità del Consorzio per la pubblicità ingannevole e per il comportamento tenuto con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi equitativamente. Lamentava l’attrice il mancato pagamento della vincita conseguente all’aver rinvenuto nel gioco “gratta le carte” due carte con lo stesso punteggio. Tanto era sufficiente per dar luogo alla vincita secondo l’estratto del regolamento stampato sul retro del biglietto.

Il Consorzio convenuto si costituiva ed eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, perchè venivano censurate norme contenute nel decreto del 16 febbraio 2005 del Ministero dell’economia e delle finanze, espressione queste della potestà autoritativa dello Stato; eccepiva poi la carenza di legittimazione passiva del consorzio convenuto essendo invece legittimato il Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, poichè il Consorzio non era titolare della lotteria ma solo gestore di un’attività riservata allo Stato. Nel merito deduceva l’erroneità della interprelazione dell’articolo 4 del regolamento della lotteria, come prospettata dall’intimata, poichè non vi era una regola generale dei giochi con le carte francesi secondo la quale le carte 10-J-Q-K avrebbero dovuto avere lo stesso punteggio, dovendosi invece ritenere regola generale che tale punteggio sia diverso e progressivo in relazione alle carte. Deduceva inoltre che in ogni caso il pagamento non poteva essere effettuato perchè ne occorreva la validazione attraverso l’apposita procedura informatica prevista, che consente il controllo del numero del biglietto venduto con l’elenco dei biglietti vincenti. Quanto infine alla pubblicità ingannevole, osservava che in materia vigeva la competenza esclusiva dell’autorità garante della concorrenza e del mercato e che comunque il biglietto non riportava alcuna pubblicità ma soltanto le regole del gioco.

2. – Il giudice di pace respingeva l’eccezione di carenza di giurisdizione, poichè nel caso concreto si trattava di un rapporto contrattuale di diritto privato intercorso tra le parti. Riteneva poi legittimato passivamente il Consorzio convenuto sulla base della concessione con la quale la pubblica amministrazione aveva trasferito al concessionario posizioni giuridiche proprie. Quanto al merito della vicenda, riteneva che le informazioni fornite in relazione al gioco non risultavano adeguate ma che comunque non era possibile riconoscere il premio invocato in mancanza di validazione del biglietto. In relazione al comportamento in concreto tenuto dal convenuto, da ritenersi professionista nei confronti del consumatore, doveva essere riconosciuto un danno ai sensi dell’articolo 1338 codice civile con conseguente risarcimento da valutarsi in via equitativa con riferimento al danno esistenziale subito dal consumatore, da ritenersi in re ipsa, e valutato equitativamente.

3. – Proposta impugnazione per Cassazione da parte dell’odierno ricorrente, veniva attivata procedura ex art. 375 c.p.c., all’esito della quale veniva disposta la trattazione in camera di consiglio del ricorso, e, all’esito, trattazione in pubblica udienza.

4. – Resiste con controricorso l’intimata.

5. – Le parti depositavano memorie.

6. – Prima dell’udienza pubblica veniva depositata dal ricorrente rinuncia al ricorso, notificata alla controparte.

7. – La rinuncia non è valida, perchè sottoscritta dal solo difensore che risulta privo del relativo potere.

8. Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso sentenza resa dal Giudice di Pace nell’ambito dei limiti della sua cognizione equitativa, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione). Infatti, l’art. 1 del citato D.Lgs. ha sostituito l’art. 339 c.p.c., stabilendo l’appellabilità e non più la ricorribilità immediata delle “sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2”.

Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinante pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello detta dal nuovo testo dell’art. 339 c.p.c. (appello e non ricorso per cassazione).

9.- Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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