Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9056 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8494 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

DA.VI.OL. S.a.s. di D.B.L. (P.I.: 01235170717), in

persona del legale rappresentante pro tempore, D.B.L.

D.B.L. (C.F.: (OMISSIS)) M.R. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Egiziano Di Leo

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

ITALFONDIARIO S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in rappresentanza di INTESA

SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n.

507/2017, pubblicata in data 3 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Intesa San-paolo S.p.A., nei confronti di DA.VI.OL. S.a.s., nonchè di D.B.L. e di M.R., i debitori hanno chiesto ed ottenuto dal giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento, con liberazione di alcuni dei cespiti assoggettati allo stesso.

La società creditrice ha proposto reclamo contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile il reclamo, senza provvedere sulle spese del relativo procedimento, affermando che in ordine alle stesse avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice dell’esecuzione.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello dei debitori reclamati, volto ad ottenere in sede contenziosa la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo. Ricorrono DA.VI.OL. S.a.s., di D.B.L. e di M.R., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all’art. 342 c.p.c.”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

L’appello dei debitori esecutati volto ad ottenere in sede contenziosa la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo (nel quale risultavano vittoriosi, essendo stato il reclamo dichiarato inammissibile) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, sull’assunto che gli appellanti non avevano specificamente contestato le argomentazioni del Tribunale in bae alle quali era stata rimessa alla sede esecutiva la liquidazione delle suddette spese.

I ricorrenti hanno trascritto nel ricorso il contenuto del gravame, dal quale emerge che: a) nella sentenza di primo grado la questione relativa alle spese del reclamo era stata risolta esclusivamente sulla base dell’affermazione per cui “le spese del presente procedimento dovranno essere liquidate in sede esecutiva”; b) il giudice dell’esecuzione, richiesto della suddetta liquidazione, aveva rigettato l’istanza, affermando che un siffatto potere non rientrava nelle sue attribuzioni in quanto non previsto dalla legge; c) la decisione del tribunale era stata quindi contestata in sede di appello: gli appellanti avevano dedotto che la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice che aveva definito con sentenza il relativo giudizio (cioè il tribunale), come gli era stato espressamente richiesto, onde la mancata liquidazione costituiva omissione della pronuncia dovuta ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

L’impugnazione era dunque senz’altro – e con tutta evidenza dotata di sufficiente specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Essa conteneva la chiarissima contestazione in diritto della (quanto meno singolare) decisione del tribunale, peraltro del tutto priva di motivazione, secondo cui alle spese del procedimento di reclamo avrebbe dovuto provvedere non il giudice davanti al quale si era svolto il relativo giudizio, ma il giudice di un distinto e autonomo procedimento – cioè il processo esecutivo – ad esso estraneo (giudice che peraltro, aveva espressamente, e del tutto correttamente, già chiarito in un provvedimento giudiziario sostenuto da adeguata motivazione, di non avere affatto il potere di farlo).

La contestazione di parte appellante, poi, conteneva altresì il puntuale richiamo alla disposizione di legge (art. 91 c.p.c.) che sancisce, in linea generale, l’obbligo per il giudice che chiude con sentenza il giudizio che si è svolto davanti a lui, di provvedere alla liquidazione delle relative spese con la medesima sentenza, sulla base del principio della soccombenza.

La corte di appello avrebbe dovuto esaminare il merito dell’impugnazione al fine di stabilire se la liquidazione delle spese del giudizio di reclamo dovesse effettivamente, come affermato dal tribunale (peraltro senza alcuna motivazione), essere effettuata dal giudice dell’esecuzione (eventualmente specificando in base a quale disposizione normativa si dovesse o potesse derogare alla chiara indicazione contraria contenuta nell’art. 91 c.p.c.) ovvero se essa dovesse essere effettuata, come sostenuto dagli appellanti in base al precetto dell’art. 91 c.p.c., nell’ambito della sentenza che aveva definito il giudizio stesso (in tal caso provvedendo a tale liquidazione, omessa dal giudice di primo grado).

La decisione impugnata, assunta in manifesta violazione dell’art. 342 c.p.c., va quindi cassata affinchè a tanto si provveda in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa per l’effetto la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA