Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9055 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/05/2020), n.9055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2138-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato RENATO BOTRUGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE PAGLIARULO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LECCE, in persona del presidente pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4342/2014, con la quale era stata rigettata, perchè sfornita di prova, la domanda dalla medesima proposta nei confronti della Provincia di Lecce e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (quantificati in Euro 216.346,80, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) in data 16 ottobre 2007, allorchè, in Collepasso, mentre percorreva a bordo della sua auto Seat Ibiza, targata (OMISSIS), la strada provinciale Collepasso – Noha, giunta nei pressi dell’intersezione con la strada provinciale Cutrofiano – Aradeo, era andata a cozzare contro il marciapiede che delimitava sul lato sinistro la carreggiata di ingresso della rotatoria ivi esistente e, proseguendo la propria marcia, si era arrestata contro il marciapiede dell’aiuola circolare posta al centro della rotatoria stessa. L’attrice aveva dedotto che, a seguito dell’impatto, l’auto era stata rottamata e aveva subito anche lesioni personali ed aveva sostenuto che la convenuta avesse realizzato la rotatoria in parola in modo non adeguato alle necessarie condizioni di sicurezza al punto da poter considerare le relative omissioni quali causa efficiente dell’evento “perdita di controllo dell’auto”.

L’Amministrazione appellata resistette all’appello, sostenendone l’inammissibilità per tardività e chiedendone, comunque, il rigetto.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1096/2018, depositata il 15 novembre 2018, dichiarò inammissibile, per tardività, il gravame, condannò l’appellante alle spese di quel grado e diede atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito la Provincia di Lecce con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione di legge, violazione del combinato disposto degli artt. 285,170,326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe violato i richiamati articoli del codice di rito ritenendo che la notifica della copia esecutiva della sentenza di primo grado, pur se indirizzata alla parte processuale M.A., fosse idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare per essere stata consegnata presso il domicilio eletto a mani del domiciliatario dei procuratori costituiti, valorizzando la circostanza che vi fosse il riferimento nominativo del procuratore e, quindi, poteva considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge, violazione del combinato disposto degli artt. 285,170,326 c.p.c., art. 133 c.p.c., comma 2, art. 479 c.p.c. e art, 281 sexies c.p.c., comma 2 e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 1, artt. 9, 16 e art. 17, commi 2 e 1, lett. h) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostiene la ricorrente che la decisione impugnata, pur non discostandosi da un consolidato orientamento giurisprudenziale, va cassata in quanto “non ha tenuto conto delle evoluzioni normative inevitabilmente aliene da quell’orientamento”.

3. Entrambi i motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (Cass., sez. un., 21/03/2017, n. 7155).

Ed invero la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non avendo fornito la ricorrente validi elementi per mutare tale consolidato orientamento, secondo cui, in tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante (Cass. 2/04/2009, n. 8071; Cass. 18/04/2014, n. 9051; Cass., decr., 3/03/2015, n. 4260).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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