Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9054 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R.C. S.R.L. – TECNOLOGIE & RICERCHE CHIMICHE, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VASSENA ENRICO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 07/02/2007 r.g.n. 165/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P., dal 1 gennaio 1997 collaboratrice della s.r.l.

Tecnologie e Ricerche Chimiche (T.R.C.) con compiti di tecnico di radiologia, quindi assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale dal 1 agosto 2000 al 10 agosto 2001, sostenendo la natura subordinata del rapporto di lavoro anche nel periodo precedente all’agosto 2000, aveva promosso ricorso giudiziale nei confronti della società per ottenere la relativa declaratoria, con la condanna a pagarle le differenze retributive anche relative all’ultimo periodo di rapporto di lavoro, comprensive di mensilità aggiuntive, ferie, t.f.r. etc., determinate in Euro 23.102,00.

Il Tribunale di Tempio Pausania aveva respinto la domanda relativa all’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fino al 31 luglio 2000, accogliendo viceversa parzialmente le richieste relative alle differenze retributive dovute successivamente, sulla base dell’applicazione, al rapporto di lavoro, del C.C.N.L. per i dipendenti dei laboratori di analisi, in luogo di quello per i dipendenti del terziario effettivamente applicato.

Su appello della L., la Corte d’appello di Cagliari, sede distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata il 7 febbraio 2007, ha viceversa accolto integralmente le iniziali domande dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza, la società ha notificato in data 21 maggio 2007 un ricorso, affidandolo a quattro motivi.

L’intimata non si è costituita in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, artt. 2094 e 2222, in relazione all’art. 1362 c.c. nonchè il vizio di motivazione al riguardo.

Il motivo è in realtà di puro diritto – in quanto il vizio di motivazione viene riferito alla interpretazione delle norme di legge citate – e si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, che, secondo la disciplina dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile al ricorso ratione temporis, segnava il concreto perimetro del motivo:

“Se l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, in assenza di indici univocamente deponenti per la natura subordinata del contratto di lavoro, sia elemento sufficiente ad integrare la subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.”.

Tale quesito non è in realtà pertinente rispetto alle enunciazioni di principio effettuate dalla Corte territoriale in ordine agli elementi che – per legge e secondo la pluriennale elaborazione che, a partire dalla norma definitoria di cui all’art. 2094 c.c. è stata operata da questa Corte – caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato ed agli indicatori della loro ricorrenza.

Premesso che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare nell’esame del caso concreto (cfr., ex ceteris, Cass. 5 novembre 2009 n. 23455), si rileva che la Corte di merito, pur con una tecnica espositiva non sempre rigorosa, riafferma anzitutto il principio (su cui, cfr. Cass. 8 febbraio 2010 n. 2728), secondo cui la subordinazione (sono parole dei giudici di merito) “consiste in un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (eterodirezione) con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nella organizzazione aziendale”.

Peraltro, nella valutazione degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, la Corte territoriale, rilevando nel caso esaminato il carattere intellettuale e l’ampia autonomia di svolgimento dell’attività del tecnico di laboratorio, si ispira sostanzialmente alla regola aggiuntiva secondo la quale “quando l’elemento dell’assoggettamento non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (cfr. Cass. 19 aprile 2010 n. 9252).

La Corte territoriale ha infatti applicato tali criteri nel caso esaminato, caratterizzato da una prestazione con forti connotati tecnico-professionali, accertando la continuità della prestazione resa secondo orari e in luoghi stabiliti dall’impresa nel proprio interesse, nei confronti di clienti della società e con mezzi e nell’ambito della organizzazione propria di questa; il pagamento mensile di un compenso fisso, anche in caso di assenza dal lavoro preventivamente comunicata alla società; l’assenza di una qua si voglia organizzazione imprenditoriale o di rischio in capo alla L.; lo svolgimento del rapporto con modalità identiche sia prima che dopo l’assunzione del 1 agosto 2000 della tecnica di radiologia come dipendente; svalutando viceversa o attribuendo un valore relativo alla volontà espressa dalle parti (su cui, infatti, cfr.

Cass. 27 luglio 2009 n. 17455); e concludendo pertanto, sulla base della complessiva valutazione di tutti gli elementi considerati, nel senso della natura subordinata del rapporto dedotto.

Consegue da ciò che non corrisponde a realtà l’affermazione posta alla base del quesito di diritto, secondo la quale la Corte territoriale, nel procedere alla valutazione della natura del rapporto sottoposto al suo esame, abbia attinto, nel ritenerlo subordinato, al dato relativo al mero inserimento della lavoratrice nell’organizzazione dell’impresa, in assenza di altri indici univocamente significativi.

La Corte ha viceversa utilizzato in maniera articolata l’insieme degli indicatori prima riassunti, traendo dalla unitaria valutazione di essi il proprio convincimento finale.

Il motivo è pertanto infondato.

2 – Col secondo motivo, la società denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla valutazione delle prove testimoniali assunte, dalle quali la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la consistenza dell’orario di lavoro (dalle 9 alle 13 per cinque giorni alla settimana e dalle 8.30 alle 12,30 il sabato) e la sua obbligatorietà, nel quadro di uno sviluppo logico- argomentativo che non darebbe minimamente conto delle ragioni per le quali da una serie di elementi neutri, per essere tutti compatibili anche con la natura autonoma del rapporto, abbia tratto la conclusione della natura subordinata di questo.

In proposito, va preliminarmente ricordato che la deduzione di un vizio di motivazione, quale è quello in esame, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente o illogico in riferimento a punti decisivi della controversia, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., per tutte, in proposito, Cass. nn. 824/11, 15489/07, 4766/06 o 20322/05).

Ciò ribadito in via di principio, si rileva che nel caso in esame la ricorrente si limita all’esame delle risultanze istruttorie testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, per contrastare le valutazioni su di esse svolte dai giudici di merito, con l’evidenziarne momenti significativi, viceversa da questi evidentemente ritenuti poco consistenti, ma senza riuscire a dimostrare che essi, per il loro concreto contenuto, siano tali da escludere in maniera evidente quanto accertato dai giudici di merito.

Inoltre, in una considerazione atomistica del materiale istruttorio raccolto, la società isola singoli elementi presi in esame dalla Corte territoriale, al fine di sostenerne il carattere neutro sul piano della valutazione in questione, senza peraltro investire, come sarebbe stato necessario, l’analisi e la valutazione complessiva di tutti gli elementi unitariamente considerati dai giudici di merito, esclusivamente sulla quale è fondato il convincimento finale.

In sostanza, attraverso l’esame delle medesime risultanze istruttorie e la considerazione atomistica degli elementi analizzati e valutati nella loro globalità dalla Corte d’appello, la ricorrente pretende, in realtà, di sovrapporre al giudizio di questa una propria diversa conclusione in ordine alla effettiva rappresentazione dei fatti rilevanti in giudizio.

In tal modo, la difesa della ricorrente finisce per sottoporre a questa Corte la richiesta di una nuova valutazione di merito in ordine alla ricostruzione di tali fatti, che non appartiene ai compiti e alla funzione del giudice di legittimità.

3 – Col terzo motivo la difesa della ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, comma 2, artt. 342, 346 e 434 c.p.c., sostenendo che l’appellante non avrebbe impugnato la decisione di primo grado, relativamente all’ammontare delle differenze retributive dovute per il periodo di lavoro decorrente dal 1 agosto 2000, limitandosi a censurare la decisione relativamente alla mancata qualificazione del rapporto come subordinato anche per il periodo precedente, pur ribadendo poi, nella parte relativa alle conclusioni, la richiesta di condanna alla intera somma indicata nel ricorso di primo grado e per i titoli ivi specificati (quindi comprensiva di importi, dovuti nella fase successiva all’assunzione del 1.8.2000, ben superiori a quelli liquidati dal primo giudice).

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “se il disposto di cui agli artt. 112, 329, comma 2, artt. 342, 346 e 434 c.p.c., osta a che il giudice di appello si pronunci su domande parzialmente accolte e parzialmente rigettate dal giudice di primo grado in apposito capo della sentenza quando l’appellante non abbia proposto specifiche censure contro quel capo di sentenza, limitandosi a riproporre integralmente, nelle conclusioni del ricorso, la domanda proposta in primo grado”.

Anche tale quesito non appare pertinente rispetto alla pronuncia del giudice di appello e il relativo motivo è manifestamente infondato (salva la possibile incidenza derivante dall’eventuale accoglimento del motivo successivo).

Avendo infatti rigettato la domanda relativa al periodo dal 1979 al 31 luglio 2000, il giudice di primo grado ha disposto la riformulazione dei conteggi relativamente al solo periodo dal 1 agosto 2001 al 10 agosto 2001, condannando la società a pagare alla lavoratrice gli importi che ne sono risultati.

Investendo, con l’atto di appello, la pronuncia di rigetto della domanda di decorrenza della subordinazione dal 1979 e ribadendo le conclusioni già assunte in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c., l’appellante aveva chiaramente inteso richiamare i presupposti di fatto alla base degli originari conteggi (maggiore anzianità, con relativa incidenza su scatti, ferie, evoluzione retributiva, t.f.r., etc.), diversi da quelli assunti dal Tribunale alla base dei diversi conteggi, conseguenti alla ben minore anzianità di servizio riconosciuta.

Poichè niente di diverso risulta dalle deduzioni in fatto svolte in ricorso, nessuna violazione delle molteplici norme processuali indicata è stata compiuta dalla Corte territoriale, con conseguente infondatezza del motivo in esame.

4 – Infine col quarto motivo viene denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c, in ragione del fatto che, nonostante in ricorso fosse stato indicato (e dalla sentenza fosse stato accertato) un orario settimanale di lavoro di 24 ore, corrispondente ad un orario mensile di 104 ore, i conteggi sulla base dei quali la Corte territoriale aveva determinato l’ammontare delle differenze retributive dovute alla L. avrebbero ipotizzato un orario di 118 ore mensili; con la conseguenza che in alcuni mesi, operando corretti calcoli sulla base dell’orario di lavoro accertato, risulterebbe che la lavoratrice aveva addirittura di fatto percepito più di quanto le spetterebbe secondo il C.C.N.L. invocato.

Il motivo è improcedibile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr., in proposito, Cass. S.U. n. 7161/10, confermata dalla successiva sent.

n. 20075/10). Pur dichiarando di produrre, come allegato 5^ al ricorso, copia dei conteggi sulla base di quali era stata determinata la somma dovuta alla L. e dai quali risulterebbe l’errore denunciato, tale atto non è stato poi concretamente depositato con esso, non risulta nel fascicolo relativo al presente giudizio di cassazione e, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, non ne è stato riprodotto il contenuto quanto alla concreta articolazione dei conteggi censurati.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto. Nulla per le spese dell’intimata, che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA