Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9054 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 18/05/2020), n.9054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25631 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Luciano Sandrini (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GRAFFITI PUBBLICITA’ S.a.s. di B.I. & C. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.I. rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Donda (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 233/2018,

pubblicata in data 22 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 21 novembre 2019 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

C.M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice dell’esecuzione in un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, avente ad oggetto i crediti dallo stesso vantati nei confronti del M.I.U.R., promosso da Graffiti Pubblicità S.a.s..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine.

Ricorre il C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Graffiti Pubblicità S.a.s..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno inviato a mezzo posta memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Non possono prendersi in considerazione le memorie inviate dalle parti a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 disp. att. c.p.c. finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”) e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 492 e 546 c.p.c. per avere il giudice territoriale rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’Ordinanza con la quale il G.E. aveva assegnato il quinto delle retribuzioni da lavoro dipendente oltre l’importo del credito precettato aumentato della metà”.

Il motivo è manifestamente fondato.

In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018), “il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546 c.p.c., comma 1, individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicchè, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019, Rv. 654473 – 01).

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo ritenuto invece possibile l’assegnazione in favore del creditore procedente, in mancanza di rituale estensione del pignoramento, di un importo maggiore di quello pignorato, semplicemente sulla base di un intervento da questi spiegato nel corso del procedimento, per la soddisfazione di un credito ulteriore rispetto a quello per cui era stato effettuato il pignoramento.

Essa va dunque cassata: in sede di rinvio la fattispecie dovrà essere rivalutata, applicando il principio di diritto sopra esposto.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2020

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