Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9054 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3753-2006 proposto da:

C.B. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI ALESSANDRO, rappresentati

e difesi dall’avvocato COCCO MASSIMO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.A.;

– intimato –

sul ricorso 8186-2006 proposto da:

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI

LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

C.B., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5356/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/1/2003, depositata il 17/12/2004, R.G.N.

2386/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato MARIA PIA CORENO per delega dell’Avvocato MASSIMO

COCCO;

udito l’Avvocato GIANNA VALERI per delega dell’avvocato LUIGI

PARENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato ad un unico articolato motivo C. B. e C.A., nella qualità di eredi di CO. B., originaria istante con azione di nunciazione nei confronti di I.A., hanno impugnato la sentenza in data 17-12- 2004, con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1477/2000, ha ridotto il risarcimento del danno dovuto dall’appellante I. alla CO. da L. 30.626.350 a L. 4.208.800 oltre interessi legali dall’aprile 1992 al saldo e ha condannato l’appellata CO.Bi.

al pagamento delle spese del grado.

1.2. La decisione impugnata ha confermato che l’evento denunciato (smottamento di terreno posto a confine tra le due proprietà) era da ascrivere esclusivamente allo I., per la mancata sistemazione di una scarpata con un adeguato muro protettivo e di contenimento;

ha, però, ridimensionato i danni, ritenendoli circoscritti alle sole opere di ripristino di una porzione del fabbricato in costruzione della CO. ed escludendo, quindi, il fermo del cantiere e i maggiori costi conseguenti.

1.3. Ha resistito al ricorso I.A., depositando controricorso e memoria, con cui ha eccepito sotto vario profilo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza dell’impugnazione, svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato tardivo, affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono riunirsi ex art. 335 c.p.c. il ricorso proposto in via principale e quello incidentale condizionato tardivo avverso la medesima decisione.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso principale, articolato sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. A tal riguardo lamentano che la Corte di appello abbia escluso il risarcimento del danno per fermo cantiere e quello conseguente per aumento prezzi, ritenendo tali evenienze non collegate causalmente all’evento denunciato, sulla base di un semplice richiamo alle “emergenze peritali” (relazione peritale, rilievi foto-planimetrici e supplementi), che, a parere delle ricorrenti, dimostrerebbero il contrario. La motivazione sarebbe, dunque, erronea, insufficiente e contraddittoria per avere negato una situazione di pericolo per l’attività del cantiere senza alcuna ragione e, anzi, con un richiamo a documentazione, il cui esame avrebbe, invece, dovuto indurre alla conferma della statuizione sul quantum, se non a una riforma della decisione di primo grado in senso più favorevole alla CO..

1.2. Il ricorso non merita accoglimento.

Va, innanzitutto, osservato che – contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente – i giudici a quibus hanno sia pure sinteticamente dato contezza delle ragioni della decisione, evidenziando non solo con il rinvio per relationem alle emergenze peritali, ma anche attraverso precisi richiami alla situazione dei luoghi, che lo smottamento del cantiere interessò una parte marginale del lotto della CO., in modo tale da non impedire, nè creare alcuna difficoltà all’approvvigionamento del cantiere e alla prosecuzione dei lavori, peraltro, all’epoca in fase di ultimazione.

Va precisato che l’esattezza delle suddette valutazioni, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità, essendo notoriamente preclusi alla Corte di cassazione l’esame degli elementi fattuali e l’apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di pervenire al proprio convincimento. Ciò che rileva in questa sede è che i criteri di valutazione utilizzati nello specifico sono conformi alla norma generale espressa dall’art. 116 c.p.c., che – salvo i casi di prova legale che qui non rilevano – è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, nella specie assolto, di dare conto dei criteri adottati.

D’altra parte gli argomenti di segno contrario svolti da parte ricorrente – quando non lamentano un’inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze presupposte dal giudice di appello come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo, prospettando un errore di fatto, denunciabile come tale con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr.

Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003) – si risolvono in meri apprezzamenti di fatto contrari a quelli manifestati dal giudice di merito, sollecitando un inammissibile intervento in sovrapposizione di questa Corte.

Gli. stessi argomenti si rivelano anche carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, per il rinvio ad emergenze extra-testuali (rapporto dei VV.UU., relazione di c.t.u., ecc), di cui le ricorrenti sì limitano a riportare pochi “stralci” ovvero ancora a fornire una propria personale valutazione, risultando, in tal modo, inevaso l’onere, sulle stesse ricorrenti incombente, di dimostrare l’erroneità delle conclusioni assunte dai giudici del merito.

Si rammenta che, allorchè con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze – mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso – evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (Cass. 23/01/2004, n. 1170). Al contrario, una mera disamina critica, corredata da succinti richiami a dati extra- testuali, incontrollabili come tali da questa Corte, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Invero il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/06/2005, n. 11789). Ed è ciò che, nella sostanza, al di là del duplice vizio formalmente denunciato, pretenderebbero di ottenere le odierne ricorrenti.

In conclusione il ricorso principale va rigettato; mentre resta assorbito il ricorso incidentale, posto che esso – pur non espressamente qualificato come “condizionato” – risulta chiaramente formulato come tale, essendo stato proposto “in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Suprema Corte ritenga di dover accogliere il ricorso principale” (cfr. pag. 29 controricorso).

Le spese del giudizio di legittimità vanno equamente compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e delle questioni trattate.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato tardivo; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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