Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9054 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 01/04/2021), n.9054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16580-2019 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 715/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.S., provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, impugnò davanti al tribunale di Campobasso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – Sezione di Campobasso aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale e/o umanitaria.

1.1. Il Tribunale di Campobasso rigettò il suo ricorso, giudicandolo manifestamente infondato, e contestualmente revocò l’ammissione del medesimo ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

1.2.Con ordinanza del 23.3.2019, il medesimo tribunale rigettò l’opposizione proposta, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio adottato dal medesimo Tribunale. Il giudice di merito ha interpretato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17 nel senso che, in caso di rigetto integrale del ricorso, il provvedimento di gratuito patrocinio debba essere automaticamente revocato perchè implica una ipotesi di manifesta infondatezza.

2. U.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

2.1.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, deducendo la nullità dell’ordinanza per omessa, apparente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, si censura l’automatismo tra il rigetto della domanda di protezione internazionale e la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omessa pronuncia sulla domanda di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio; il ricorrente assume che, per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, il Tribunale avrebbe dovuto aver riguardo all’insussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge o al comportamento del beneficiario, per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, del D.P.R. n. 11 del 2002, art. 74, comma 2 ed art. 82 anche con riferimento all’irretroattività del D.L. n. 113 del 2018, per avere il tribunale erroneamente interpretato la normativa in tema di protezione internazionale nel senso che l’integrale rigetto del ricorso equivalga alla manifesta infondatezza, cui consegue automaticamente la revoca. Tale interpretazione svuoterebbe di tutela il diritto d’asilo, avente rango costituzionale, in quanto impedirebbe l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa per il rischio del difensore di non ottenere alcun compenso ove la domanda di protezione venisse rigettata. Il ricorrente sollecita, pertanto, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in tema di gratuito patrocinio, ancorando le ipotesi di revoca del beneficio al dolo ed alla colpa grave.

4.Con il quarto motivo, deducendo la nullità dell’ordinanza di revoca per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, si denuncia l’errore in cui il tribunale sarebbe incorso giudicando manifestamente infondata la domanda del ricorrente, ancorchè tale valutazione di infondatezza manifesta della sua richiesta di protezione internazionale e/o umanitaria non fosse stata operata dalla Commissione territoriale alla stregua del dovere di cooperazione istruttoria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, in relazione alla situazione del Paese d’origine, come risultante dalle fonti internazionali aggiornate.

5.I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono fondati.

5.1. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17 come modificato dal D.L. n. 13 del 2007, art. 6, lett. g (convertito, con modifiche, con la L. n. 46 del 2017), testualmente recita: “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2, predetto decreto”.

5.2. Il giudice di merito ha interpretato tale disposizione nel senso che, in materia di protezione internazionale, “l’integrale rigetto del ricorso implica (equivale a)lla manifesta infondatezza dello stesso, che, a sua volta, determina la revoca dell’ammissione al patrocinio; pertanto – prosegue il Tribunale – ” se, in generale, il rigetto, nel merito, della domanda non equivale a manifesta infondatezza della stessa, nella specifica materia, sussiste tale equivalenza sicchè “le ragioni del rigetto nel merito (insindacabili nel caso in cui il provvedimento sia definitivo) sono sufficienti a determinare, automaticamente, la revoca dell’ammissione” (pag. 2 dell’ordinanza).

5.3.Il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata è errato.

5.4.Come recentemente affermato da questa Corte, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020 n. 7785).

5.5.Nella citata pronuncia, questa Corte richiama la motivazione dell’ordinanza di questa Sezione n. 20270/17, pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (ma risalente ad epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017).

5.6. Nell’ordinanza N. 20270/2017, si sottolinea la distinzione fra la decisione sul merito della vicenda – il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell’opposizione – e l’accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in sè non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca” (pag. 4, ultimo capoverso). Il giudice dell’opposizione deve accertare se le condotte evidenziate nel provvedimento di revoca del beneficio costituiscano o meno elementi sintomatici della colpa grave nell’azione, a prescindere da ogni verifica della fondatezza di tali addebiti; ed infatti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 prevede quali presupposti della revoca l’aver agito con mala fede o colpa grave in quanto, se si prendesse in considerazione unicamente il merito, si finirebbe per privare la parte del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca, costituente l’unico fatto controverso dedotto in giudizio. In definitiva, la declaratoria di inammissibilità fondata sul solo rilievo del fatto che nell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, è esclusa ogni possibilità di cognizione circa il merito della decisione comporterebbe una mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, oltrechè – in assenza del richiesto sindacato sul presupposto – la sostanziale privazione del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca ed il mancato esame dell’unico fatto controverso dedotto in giudizio. L’ordinanza conclude, quindi, nel senso che il giudice del patrocinio ha l’onere di “verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell’azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale” (pag. 5, terzo capoverso).

5.7.Tali principi, a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, non possono ritenersi messi in dubbio dall’ordinanza di questa Sezione n. 29144/17, che il tribunale di Campobasso richiama senza, tuttavia, metterne esattamente a fuoco la portata.

5.8.Detta pronuncia, infatti, afferma – valorizzando l’autorità attribuita alla sentenza di primo grado dall’art. 337 c.p.c. – che la revoca dell’ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che tale temerarietà abbia accertato. Ma questa affermazione, sulla quale si poggia l’assunto del tribunale di Campobasso di essere “vincolato dalla decisione di merito” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata), presuppone che il giudice del patrocinio condivida, all’esito di una propria autonoma valutazione, l’apprezzamento di temerarietà operato dal giudice della causa, come appunto era accaduto nel caso allora al giudizio della Corte (cfr. pag. 4, penultimo capoverso, di Cass. 29144/17: “In primo luogo giova rilevare che la valutazione della mala fede è stata effettuata dal giudice della cognizione ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., essendo invece frutto di un’autonoma valutazione quella compiuta in occasione del provvedimento di revoca”); ma proprio Cass. 29144/17 fa espressamente salva la possibilità che, ai fini della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del patrocinio giudichi erroneo l’apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag. 5, ultimo capoverso: “Deve quindi ritenersi che l’autorità della sentenza di primo grado, laddove il giudice deputato a provvedere sulla revoca e sulla successiva opposizione, non ravvisi la sua erroneità, giustifica l’adozione di un provvedimento che si fondi sull’accertamento dei fatti come operato nella stessa”).

5.9.1 suddetti principi non vengono in alcun modo incisi dalla disposizione dettata dal menzionato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, giacchè tale disposizione ha natura meramente processuale; essa, infatti, ha ad oggetto il contenuto della motivazione dei decreti di pagamento adottati a norma del TUSG, art. 82, in relazione al patrocinio prestato nei giudizi di impugnativa delle decisioni delle Commissioni territoriali. Si tratta, dunque, di una norma che è rivolta al giudice, gravandolo di uno specifico dovere motivazionale, e che non riguarda la disciplina sostanziale del diritto soggettivo al gratuito patrocinio, il cui perimetro, anche nella specifica materia dei giudizi di impugnativa delle decisioni adottate dalle Commissioni territoriali sulle richieste di protezione internazionale e/o umanitaria, resta definito dalla disciplina generale dettata dal TUSG.

5.10 Il D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, comma 17 non prevede quindi alcun automatismo tra rigetto del ricorso e manifesta infondatezza del medesimo, ai fini della revoca del gratuito patrocinio, ma onera il giudice di merito di indicare le ragioni per le quali non ritiene che le pretese del ricorrente siano manifestamente infondate.

5.11.Tale interpretazione è costituzionalmente orientata, come affermato da Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n. 24109 atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicchè deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.

5.12.L’ordinanza impugnata va quindi cassata, con rinvio al tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche le spese del giudizio di cassazione innanzi al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, – 2 della Corte di cassazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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