Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9053 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 18/05/2020), n.9053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23907 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

SPORTING CLUB VIRTUS FRIULI A.S. DILETTANTISTICA, (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, M.S.

rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mellano (C.F.: MLL MHL

54M21 L483P) e Emanuela Bracchi (C.F.: BRC MNL 72L58 F839E);

– ricorrente –

nei confronti di:

G.S.A. – Gruppo Servizi Associati S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro

tempore, P.A. rappresentato e difeso dagli avvocati

Luca Ponti (C.F.: PNT LCU 59E13 L483K), Paolo Panella (C.F.: non

dichiarato) e Luca Mazzeo (C.F.: MZZ LHR 70H08 L219U);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

400/2018, pubblicata in data 18 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.S.A. S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un precetto di pagamento intimatole dalla Sporting Club Virtus Friuli A.S. dilettantistica. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello della Sporting Club Virtus Friuli A.S..

Ricorre Sporting Club Virtus Friuli A.S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso G.S.A. S.p.A..

è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3)”.

Secondo l’associazione ricorrente, poichè era stata dedotta con l’atto di appello la nullità della citazione introduttiva del giudizio per inosservanza dei termini di comparizione, ma senza una richiesta di decisione nel merito, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare la sola censura di natura processuale (anche in mancanza di censure attinenti al merito della controversia), e rilevatane la fondatezza, limitarsi a dichiarare la nullità dell’intero giudizio.

L’assunto è manifestamente infondato.

La decisione impugnata è infatti conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo i quali “è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12541 del 14/12/1998, Rv. 521616 – 01; tra le numerosissime successive conformi: Sez. 2, Sentenza n. 13195 del 26/11/1999, Rv. 531533 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6718 del 23/05/2000, Rv. 536822 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11494 del 01/09/2000, Rv. 539926 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8633 del 25/06/2001, Rv. 547700 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001, Rv. 548560 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 07/02/2003, Rv. 560302 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4744 del 28/03/2003, Rv. 561574 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 14/05/2003, Rv. 563014 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16045 del 24/10/2003, Rv. 567665 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8033 del 27/04/2004, Rv. 572363 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004, Rv. 576270 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19159 del 29/09/2005, Rv. 584077 – 01, la quale precisa espressamente che “l’appellante deve necessariamente dedurre anche le questioni di merito qualora sia dedotta, con l’atto di impugnazione, una pretesa nullità della citazione – nella specie per mancata indicazione della data di comparizione; in caso contrario, ove tale doglianza costituisca l’unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l’impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse”; Sez. 2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005, Rv. 586020 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 19/01/2007, Rv. 595603 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6031 del 15/03/2007, Rv. 595779 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010, Rv. 611236 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014, Rv. 631343 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2682 del 11/02/2015, Rv. 634575 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015, Rv. 637945 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 05/02/2016, Rv. 638407 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 2566 del 31/01/2017, Rv. 642742 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19601 del 04/08/2017, Rv. 645181 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 20799 del 20/08/2018, Rv. 650415 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019, Rv. 652572 – 01).

Nella specie non è dubbio che il vizio di nullità dell’atto di citazione dedotto (inosservanza dei termini di comparizione), anche se accertato, non poteva comportare rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., (non rientrando tra le tassative ipotesi previste da dette disposizioni) e che l’appello dell’associazione opposta non conteneva censure di merito relative all’ingiustizia della decisione di primo grado (di accoglimento dell’opposizione), onde era inevitabile la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 163 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)”.

Il motivo riguarda questioni attinenti al merito del gravame dichiarato inammissibile; esso resta dunque assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del primo motivo, direttamente attinente alla questione dell’inammissibilità del predetto gravame.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’associazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’associazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA