Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9052 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76 SC. VI INT. 2, presso lo studio dell’avvocato ANDREOZZI

CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 44 SC. A-7, presso lo studio dell’avvocato GENTILI CARLA

MARIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

F.H.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2369/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006 R.G.N. 1269/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GENTILI CARLA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.B. nei confronti di F.H.J., poi estesa anche nei confronti di L. A., avente ad oggetto la condanna di costoro, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso con gli stessi, al pagamento della complessiva somma di Euro 13.260,28 a titolo di differenze retributive.

La predetta Corte poneva a base del decisum il rilievo fondante che dalle dichiarazioni del teste, escusso nel corso del procedimento di secondo grado, emergeva che la M. viveva nello stesso appartamento della L. e del F. -il cui relativo contratto di locazione risultava stipulato a nome di entrambi- e che vi era in relazione all’attività – propria della collaborazione domestica- svolta dalla M. una specifica emanazione di ordini da parte della L..

Avverso questa sentenza la L. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la M. che deposita memoria illustrativa.

F.H.J. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura la ricorrente deduce omessa e, comunque, insufficiente motivazione in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva di essa L..

La censura è infondata.

Invero la Corte territoriale, ancorchè non affronti in maniera autonoma la questione di. legittimazione passiva della L., tuttavia fornisce una specifica argomentazione in ordine alla sussistenza dell’eccepita carenza di legittimazione passiva della attuale ricorrente.

Tanto è, infatti, desumibile, dal riferimento, nella sentenza impugnata, e alla circostanza che il contratto di locazione dell’appartamento, presso il quale la M. aveva svolto la propria attività di domestica, risultava stipulato a nome anche della stessa L., e, soprattutto, al rilevo che quest’ultima risultava aver impartito specifici ordini in relazione all’espletamento del lavoro che doveva essere svolto dalla predetta M., come emerge dalla deposizione del teste K. sentita in sede di gravame.

Elemento quest’ultimo che, in alcun modo contestato dall’attuale ricorrente, vale, certamente, come affermato dalla Corte territoriale – laddove asserisce la sussistenza della subordinazione nei confronti di entrambi gli appellati -, ad identificare il datore di lavoro del rapporto dedotto in giudizio, e quindi, la giuridicamente corretta motivazione della ritenuta, sia pure in via implicita, infondatezza dell’eccepito difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 28,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA, CPA. Nulla per le spese della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA