Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9052 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 18/05/2020), n.9052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21918 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

F.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli

avvocati Anna Firomini (C.F.: FRM NLC 54P65 L833Q) e Piera Amalia

Cartoni Moscatelli (C.F.: CRT PML 49S63 A577E);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

1372/2017, pubblicata in data 14 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

F.P., medico iscritto ad un corso di specializzazione in anno accademico anteriore al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Dir. CEE n. 75/363 e Dir. n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, nonchè dell’Università degli Studi di (OMISSIS), per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Pisa, che ha ritenuto prescritto ogni diritto dell’attrice.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta nei soli confronti del MIUR, che ha condannato a pagare all’attrice l’importo di Euro 44.451,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla decisione.

Ricorre il MIUR, sulla base di un unico motivo.

Resiste la F. con controricorso.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, degli artt. 2043,2056,1223,1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è manifestamente fondato.

E’ dato pacifico che l’attrice ha frequentato un corso di specializzazione iniziato in anno accademico anteriore al 1991/92, quindi non soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

La decisione impugnata, nel liquidare il danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza del suddetto corso di specializzazione in misura pari alla borsa di studio prevista dal predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, non è quindi conforme al costante indirizzo di questa Corte, di recente ribadito anche a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02; in precedenza si era peraltro già affermato che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

Nessun rilievo può del resto avere in proposito la circostanza che il Ministero convenuto non avesse “preso posizione in punto di quantum”, dal momento che era certamente in contestazione la natura e la stessa sussistenza del diritto al pagamento della remunerazione.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il riconoscimento, in favore dell’attrice F., dell’importo di Euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione (Euro 26.855,76 = Euro 6.713,94 per 4 anni di frequenza del corso), oltre interessi dalla domanda giudiziale (24 settembre 2003).

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per le incertezze giurisprudenziali nella materia e per l’alterno andamento del giudizio nei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, condanna il MIUR a pagare all’attrice F. l’importo di Euro 26.855,76, oltre interessi al tasso legale dal 24 settembre 2003 al saldo;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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