Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9052 del 15/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9052 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 13440-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

INFANTI LORENZINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 33/22/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 28.1.2011,
depositata il 14.2.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 15/04/2013

consiglio del 27/02/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PASQUALE FIMIANI.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Venezia ha accolto l’appello di Infanti Lorenzino -appello proposto contro
la sentenza n.84/12/2008 della CTP di Padova che aveva respinto il ricorso del
medesimo Infanti- ed ha così annullato gli avvisi di diniego di rimborso per IRPEF
relativa agli anni dal 1993 al 1998, avvisi adottati a seguito dell’istanza di rimborso
dell’imposta trattenuta all’Infanti sulla quota di pensione a carico del Fondo
integrativo, quota sulla quale la base imponibile avrebbe dovuto calcolarsi nel limite
dell’87,5% del percepito.
La predetta CTR ha motivato la decisione —dopo avere dato atto che il giudice di
primo grado aveva ritenuto intempestiva la domanda di rimborso- evidenziando che
la predetta istanza doveva ritenersi tempestiva (in applicazione dell’art.21 del
D.Lgs.546/1992) essendo stata posta in essere entro il termine di due anni da quando
—nel corso dell’anno 2007, data di definitiva liquidazione della pensione integrativasi era verificato il presupposto per il rimborso. Nel caso di specie, d’altronde, non
avrebbe potuto farsi applicazione dell’art.38 del DPR n.602 del 1973 perché relativo
alle sole circostanze in cui sussista “errore materiale, riproduzione e inesistenza
integrale o particolare del vincolo dell’esborso, ossia nelle evenienze in cui il
versamento possa essere dovuto interamente o in parte fin dalla circostanza in cui si è
attuato”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del combinato
disposto degli art.21 del D.Lgs.546/1992 e 38 del DPR n.602/1973) la parte
ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto
applicabile il termine di decadenza biennale dell’art.21 anzicchè quello dell’art.38,
per quanto quest’ultima norma preveda espressamente che essa fa applicazione anche

ritenuta”.
Il motivo appare inammissibilmente formulato.
Salvo avere riepilogato lo stato della giurisprudenza sulla questione relativa alla
distinta applicazione dei termini dettati dalle norme dianzi richiamate, la parte
ricorrente nulla delucida a proposito della rilevanza, ai fini della soluzione della lite,
dell’applicazione dell’una o dell’altra delle norme menzionate. Non si intende perciò
—e la Corte non può a tale proposito esplicare il proprio dovere di controllo circa
l’effettiva concludenza ai fini del decidere del supposto errore di governo della
disciplina di legge- quali concrete conseguenze deriverebbero dall’applicazione
dell’uno o dell’altro termine di decadenza, onde non può che concludersi che il
motivo di ricorso è carente in punto di specificità della censura.
Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.112 cpc e sulla
nullità della sentenza impugnata) la parte ricorrente si duole di vizio di omessa
pronuncia, per non avere il giudicante preso in esame la espressa eccezione formulata
dall’Ufficio in grado di appello circa l’applicabilità del termine decadenziale di cui
all’art.38 del DPR n.602/1973 anche nell’e ipotesi di somme assoggettate a ritenuta.
Il motivo appare manifestamente infondato, essendosi già succintamente messo in
luce nella parte narrativa di questa relazione quali sono stati gli argomenti che il
giudicante ha valorizzato ai fini di escludere l’applicabilità deemenzionato art.38,
fatto oggetto della eccezione di parte appellata.
E’ manifestamente da escludersi —perciò- che il giudicante abbia tralasciato di
provvedere sull’eccezione in relazione alla quale la parte ricorrente lamenta il difetto
di pronuncia.

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all’istanza di rimborso presentata “dal percipiente delle somme assoggettate a

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità e manifesta infondatezza.
Roma, 10 ottobre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

delle parti;

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