Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9052 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3418-2006 proposto da:

M.M. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati DELL’AERE DOMENICO, VALERI

GIANNA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P. (OMISSIS), B.L.;

– intimati –

sul ricorso 8065-2006 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato PERUCCA DIEGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANALI SILVIA giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1110/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 22/12/2004, depositata il 10/03/2005,

R.G.N. 9756/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato GIANNA VALERI; udito l’Avvocato DIEGO PERUCCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Proposta da B.P. e dalla zia di questi B. L. domanda di ripetizione di indebito nei confronti di M.M. relativamente alle somme che gli attori assumevano di aver versato, in previsione delle nozze tra B.P. e M.V. (figlia del convenuto), per l’acquisto, da parte del convenuto, di un appartamento da destinarsi ad abitazione dei nubendi (versamenti che si assumevano privi di causa a seguito della rottura del fidanzamento) e proposta, altresì, in via riconvenzionale da parte del M. nei confronti di B. P. domanda di restituzione di somme che il convenuto assumeva di aver “prestato” all’attore e di risarcimento per i danni conseguenti al mancato rispetto della promessa di matrimonio, l’adito Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria documentale, con sentenza in data 14-5-2001, accoglieva la domanda principale, condannando il M. a restituire a B.P. la somma di L. 25.000.000 e a B.L. la somma di L. 40.000.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; rigettava la domanda riconvenzionale;

condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale riteneva che le somme versate dagli attori andavano restituite, perchè – pur non integrando donazioni obnunziali, come dedotto in citazione – costituivano atti di liberalità, nulli per difetto di forma.

1.2. La decisione, gravata da impugnazione del M., era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 10-3-2005 condannava l’appellante al pagamento in favore di B.P. della minor somma di L. 22.671.000, pari ad Euro 11.718,59, riconoscendo in compensazione la somma di L. 2.329.000 spettante al M. a titolo di rimborso spese ex art. 81 c.c.; compensava le spese del grado.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. contro P. e B.L., svolgendo quattro motivi.

Ha resistito B.P., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’altra intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono riunirsi ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale proposti contro la medesima decisione.

Di seguito si esaminerà il ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme (artt. 99, 100 e 112 c.p.c.; artt. 1343, 1345, 1350, 1418, 1421, 1705, 2033 e 2034 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale la Corte di appello – dopo avere rigettati l’eccezione di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato formulata dall’appellante per avere il giudice di primo grado ritenuto che non si vertesse in ipotesi di donazioni obnunziali (come prefigurato dagli attori), ma di donazioni nulle per difetto di forma – ha, comunque, proceduto ad altra e diversa qualificazione dei versamenti effettuati da P. e B.L. in favore del M., configurandoli come esecuzione di un negozio nullo, perchè in frode alla legge, con conseguente riconoscimento del carattere indebito dei versamenti effettuati in adempimento di detto negozio e relativo diritto del solvens alla ripetizione delle somme versate. A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta sulla scorta delle stesse allegazioni difensive dell’odierno ricorrente, secondo cui i versamenti effettuati dagli attori rappresentavano l’esecuzione di un complesso accordo negoziale, in base al quale il M., avendo i requisiti soggettivi per l’adesione alla cooperativa SIEPE (appartenenza alle Forze Armate) avrebbe dovuto conseguire la disponibilità dell’alloggio sociale a suo nome, ma per conto dei nubendi, con l’impegno di trasferirne, poi, formalmente la proprietà, una volta cessato il vincolo di temporanea indisponibilità. Secondo i giudici di appello tali affermazioni, non prive di un qualche fondamento e aderenza alle deduzioni di entrambe le parti, si risolvevano nella configurazione di un accordo intersoggettivo che prevedeva una sorta di interposizione reale del M. nell’acquisto dell’immobile edificato in cooperativa, che – in quanto diretta a far conseguire per gli interposti un acquisto ad essi vietato – configurava un negozio in frode alla legge, con conseguente diritto di ripetizione non solo delle somme versate dai B. al M., ma anche di quella di L. 10.000.000 versata direttamente da B.P. al costruttore dell’alloggio in cooperativa, per l’esecuzione di lavori di miglioramento, posto che anche tale pagamento risultava strettamente collegato sul piano causale all’esecuzione dell’invalido rapporto negoziale.

A margine delle considerazioni che precedono la Corte di appello – rigettando il motivo di impugnazione con cui il M. lamentava l’omessa motivazione da parte del primo giudice sull’inquadramento della fattispecie nell’ambito del mandato senza rappresentanza – ha precisato che la tesi difensiva, implicitamente respinta dal Tribunale in considerazione della diversa qualificazione giuridica assunta, non avrebbe escluso la natura indebita dei pagamenti, attesa la nullità del mandato per carenza della necessaria forma scritta.

1.1.2. Secondo il ricorrente – sotto il profilo procedurale – i giudici di appello sarebbero incorsi in un vizio analogo a quello già ascritto alla sentenza appellata, violando il principio di cui all’art. 112 c.p.c., per aver accolto una domanda avente causa petendi (restituzione per nullità dell’accordo in frode alla legge) diversa da quella fatta valere dagli attori (restituzione per pagamento indebito), nonchè il principio di cui all’art. 100 c.p.c. per avere pronunciato in via incidentale sulla nullità di un accordo, cui avrebbe partecipato M.V., in assenza di regolare contraddittorio nei confronti della predetta; mentre – sotto il profilo sostanziale – la decisione impugnata sarebbe incorsa in violazione delle norme in rubrica, per avere configurato un accordo in frode alla legge, senza precisare la normativa di riferimento della pretesa inalienabilità e senza considerare che l’accordo era destinato ad assicurare ai nubendi una casa di abitazione e non già a trasferire ad essi la proprietà; per la stessa ragione ricorrerebbe anche la violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1705 c.c. nella parte in cui la decisione ha prefigurato l’esistenza di un mandato senza rappresentanza nullo per difetto di forma scritta, posto che l’accordo avrebbe previsto l’intestazione dell’appartamento in capo al M. al solo fine di assicurare un’abitazione alla figlia e a B.P..

1.2. Nessuna delle suesposte censure merita accoglimento.

1.2.1. Va premesso che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio, secondo il quale in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda o (al contrario) la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal Giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il Giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale;

nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/07/2008, n. 20373).

1.2.2. Ciò posto e precisato che il motivo di ricorso è proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e non già in relazione al n. 4 dello stesso articolo, come sarebbe stato necessario ove si fosse voluto dedurre un vizio dell’attività del giudice, rileva il Collegio che nella specie si verte nell’ambito dell’interpretazione dei contenuti della domanda, posto che i giudici di appello – senza immutare i fatti costitutivi dedotti a fondamento della stessa e alla luce delle allegazioni difensive dello stesso odierno ricorrente (circa la strumentale interposizione nell’acquisto dell’alloggio in cooperativa, da parte del M. al fine del successivo trasferimento ai nubendi, altrimenti privi dei requisiti soggettivi richiesti per divenire assegnatari dell’alloggio stesso) – hanno confermato il carattere indebito dei versamenti dedotti dagli attori, pur desumendolo da una diversa qualificazione giuridica del rapporto inter partes.

1.2.3. Si rammenta che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum), nonchè il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi); sicchè non sussiste violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. nell’ipotesi in cui il giudice – sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti – sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle dalle stesse parti addotte. Del pari non incorre in detto vizio il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio.

Orbene i giudici a quibus hanno assolto con motivazione congrua e logica il compito ad essi spettante di qualificazione della domanda, ravvisando l’implicita deduzione della nullità dell’accordo nella stessa allegazione del carattere di indebito oggettivo dei versamenti effettuati. Invero qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi – tanto nel caso di nullità annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (ex plurimis, Cass. 01/08/2001, n. 10498;

04/02/2000, n. 1252).

1.2.3. Il ricorrente contrappone alla qualificazione della domanda, assunta dai giudici a quibus e alle conclusioni che ne sono state tratte, una serie di dati fattuali – quali: l’assenza di vincoli di alienabilità dell’immobile; la destinazione dell’immobile a mera “abitazione” dei nubendi, senza alcun trasferimento della proprietà in loro favore (con conseguente liceità dell’accordo e, nell’ipotesi che si dovesse configurare un mandato, non necessità della forma scritta); la presunta partecipazione di M.V. all’accordo negoziale di interposizione, individuato dai giudici di appello tra le odierne parti in causa – che, per una parte, si rivelano del tutto nuovi e non verificabili in questa sede e, per altra parte, si risolvono nella reiterazione delle difese di merito, già adeguatamente disattese dai giudici di appello. Le stesse questioni trovano, del resto, compiuta risposta nel percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, in maniera esplicita o implicita, attesa la loro inconciliabilità logica con la ricostruzione del sinistro operata dalla Corte territoriale, risultando inidonee a sovvertire l’ordine logico prescelto dalla decisione impugnata.

Conclusivamente il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. art. 99, 100 e 101 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Il motivo prende spunto dal richiamo contenuto nella sentenza impugnata a due precedenti di legittimità e precisamente: la sentenza n. 8722/1998 di questa Corte (in tema di azione di indebito arricchimento esperibile da privato, il quale abbia eseguito una prestazione in favore della P.A. in base a negozio nullo per difetto di forma) e la sentenza n. 11973/1995 (quest’ultima in tema di azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per la restituzione del pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative).

2.1.1. Secondo il ricorrente la decisione impugnata fa confusione tra i presupposti dell’azione di arricchimento e quella di ripetizione di indebito, avendo ravvisato gli estremi della prima, nonostante l’azione esercitata fosse quella di cui all’art. 2033 c.c. e sebbene esso esponente avesse espressamente rifiutato il contraddittorio relativamente alla domanda di cui all’art. 2041 c.c. tardivamente formulata dagli originari attori. L’equivoco in cui sarebbe incorsa la Corte di appello sarebbe reso evidente dal riferimento al “vantaggio economico” che il M. avrebbe tratto dal pagamento effettuato da B.P. direttamente al costruttore per migliorie dell’immobile in cooperativa.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte – pur costantemente mutuando, in caso di nullità del contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori da quella dell’indebito oggettivo – ha, tuttavia, chiarito che la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c. (Cass. 08/11/2005, n. 21647).

Ciò posto e rilevato che, nella specie, trattasi di versamenti in danaro, come tali suscettibili di ripetizione, osserva il Collegio che – al di là dell’improprio riferimento all’azione di “indebito arricchimento”, contenuto a pag. 11 della sentenza impugnata e ad onta del richiamo al precedente di questa Corte (n. 8722/1998) relativo ad una prestazione non ripetibile – risulta chiaro dallo sviluppo argomentativo della decisione impugnata, oltre che dal testuale richiamo al disposto dell’art. 2033 c.c., contenuto sempre a pag. 11 e dal più pertinente riferimento all’altro precedente di questa Corte (11973/1995), che la domanda accolta è quella di ripetizione di indebito oggettivo, quale effettivamente proposta dagli attori; e, ciò, anche per quanto riguarda il pagamento della somma di L. 10.000.000 effettuato nelle mani del costruttore, siccome effettuato “nell’interesse ed in esecuzione dell’accordo interpositorio raggiunto tra le parti” (pag. 12).

Sul punto sono dirimenti sia l’espresso riconoscimento della “natura di indebito oggettivo del pagamento effettuato in esecuzione dell’accordo” in frode alla legge e del correlativo “diritto per il solvens alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del negozio nullo” (cfr. pag. 9 della sentenza), sia la precisazione che anche il pagamento della somma di L. 10.000.000 per i miglioramenti da apportare all’appartamento doveva ritenersi pagamento indebito (non nei confronti del costruttore, ma del M. per conto del quale era effettuato) “in quanto strettamente collegato sul piano causale all’esecuzione dell’invalido rapporto negoziale diretto a far acquistare all’attore la comproprietà dell’immobile della cooperativa edilizia” (cfr. pag. 10 della sentenza).

Il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., art. 2724 c.c., n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di L. 60.000.000 data in “prestito” al B. durante il periodo di fidanzamento con M.V., con motivazione contraddittoria; e ciò per avere respinto l’istanza di prova testimoniale reiterata in appello, ritenendola inammissibile per superamento dei limiti di valore, senza motivare, peraltro, sulla natura dei rapporti tra le parti (futuri suocero e genero) che avrebbe consentito il ricorso al disposto dell’art. 2724 c.c., comma 2.

3.1. Il motivo è infondato vuoi sotto il profilo della violazione di legge, solo assertivamente dedotta dal ricorrente, vuoi sotto quello logico-motivazionale.

Valga considerare che in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga – come nella fattispecie – di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 c.c. non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. 19/08/2003, n. 12111).

Il motivo va, dunque, rigettato.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale si denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. e art. 81 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento della promessa di matrimonio la sola spesa per l’acquisto delle bomboniere, escludendo le ulteriori somme (per acquisto mobili, spese per il matrimonio, cure mediche per la figlia) sul presupposto della genericità della prova stessa, senza motivare adeguatamente sul punto.

4.1. Il motivo manca di autosufficienza ed è, comunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Innanzitutto il ricorrente è venuto meno all’obbligo di indicare specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova testimoniale non ammessa, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività della prova stessa, da compiere, in omaggio al principio di autosufficienza, esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso. In ogni caso occorre osservare che -contrariamente a quanto dedotto con il motivo di ricorso – la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sul punto, chiarendo che i capitoli di prova, cui fa riferimento il motivo di ricorso, non erano idonei a fornire adeguato riscontro non solo dell’effettività, ma anche e soprattutto della riferibilità causale degli esborsi alla rottura del matrimonio.

In conclusione il ricorso principale va rigettato. 5. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.1. Il motivo riguarda il punto della sentenza impugnata che accogliendo, limitatamente all’esborso per l’acquisto delle bomboniere, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 81 c.c. (sul presupposto del giudicato interno circa la titolarità dell’azione da parte di M.M.), ha ritenuto che l’onere probatorio dell’attore in riconvenzionale fosse limitato alla prova dell’inadempimento della promessa, incombendo viceversa sul convenuto (odierno ricorrente incidentale) l’onere di dimostrare l’esistenza di un giusto motivo per ricusare l’esecuzione della promessa.

5.1.1. In contrario senso il ricorrente incidentale deduce l’art. 81 c.c. non prevede alcuna inversione dell’onere probatorio, dovendo, invece, ritenersi in base ai principi generali in tema di responsabilità che l’onere di provare l’elemento colposo gravi sul danneggiato.

5.2. Il motivo di ricorso postula l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, secondo una tesi dottrinale, peraltro minoritaria, che configura l’obbligazione risarcitoria di cui all’art. 81 c.c. come sanzione riparatoria di un comportamento lesivo della buona fede.

Ritiene, invece, il Collegio, in conformità all’orientamento giurisprudenziale dominante, che si tratti di una singolare obbligazione ex lege a carico della parte che si avvale del diritto di recesso dalla promessa di matrimonio. Invero – esclusa la configurabilità sia di un illecito extra-contrattuale (in quanto lo scioglimento dalla promessa di matrimonio integra un’espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio, con la conseguenza che il recesso, anche se esercitato senza giusto motivo, non potrà mai essere considerato condotta antigiuridica), sia l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale o precontrattuale (posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti) – deve ritenersi che l’obbligazione prevista dall’art. 81 c.c. costituisca una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio “senza giusto motivo”.

Ciò posto, si osserva che il tenore letterale della norma è chiaro nell’individuare i presupposti e le condizioni di operatività dell’obbligazione riparatoria, nonchè i limiti della stessa, segnatamente individuando l’assenza di giustificato motivo quale fatto negativo costitutivo della pretesa dell’altra parte (“la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte …”). Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che l’onere della prova del fatto positivo (dell’esistenza, cioè, di un giusto motivo) incombesse ex art. 2697 c.c. sul recedente.

Il motivo va, dunque, rigettato.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto il rimborso della spesa delle bomboniere, nonostante fosse documentata da una bolla di consegna che (come evidenziato dal Tribunale, allorchè aveva rigettato la relativa domanda), era priva di sottoscrizione, ritenendo completata la prova sulla scorta di un mero scontrino fiscale, e cioè un tipo di documento generico e non specifico dei beni acquistati.

6.1. Il motivo non merita accoglimento.

Invero – precisato che la Corte di appello ha fatto riferimento non già ad uno scontrino fiscale, come assume il ricorrente, bensì ad una ricevuta fiscale, ritenendo che detta produzione completasse la carenza di sottoscrizione dell’altro documento (la bolla di consegna) – è sufficiente rilevare che si verte nell’ambito della valutazione del materiale probatorio e, cioè, di attività riservata al giudice del merito, insindacabile in questa sede, in presenza di una motivazione succinta, ma adeguata, come quella fornita nel caso di specie.

Anche il ricorso incidentale va, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza, oltre che la natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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