Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9051 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 18/05/2020), n.9051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15699 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

S.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giorgio Polverino (C.F.: PLV GRG 46H06 C361C);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONDOMINIO (OMISSIS), (C.F.: non indicato), in persona

dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.

1813/2017, depositata in data 20 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

S.V. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli dal Condominio “(OMISSIS)” sulla base di una sentenza di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo contenente la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha condannato l’opponente, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ricorre il S., sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

E’ stato depositato atto di rinunzia al ricorso da parte del ricorrente (sottoscritto dallo stesso, nonchè dal suo difensore costituito), notificato al condominio intimato.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta della parte e del difensore nello stesso atto le soddisfa.

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia mentre nulla è a dirsi in ordine alle spese dello stesso, non avendo il condominio intimato svolto attività difensiva nella presente sede.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità;

– nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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