Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9051 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19873-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

C.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4492/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2012 R.G.N. 4868/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 5.6.2012 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati, in successione, tra C.A. (docente) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese il lavoratore con controricorso;

che sono state depositate memorie da entrambe le parti che hanno evidenziato l’immissione nei ruoli del MIUR del docente.

Diritto

CONSIDERATO

Che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 99/70/CE rilevando la specialità e la compatibilità del sistema italiano di reclutamento scolastico con la normativa comunitaria, con conseguente inapplicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 citato nonchè insussistenza di abusi nella reiterazione di supplenze (sia annuali che temporanee) in considerazione della necessità di assicurare la continuità del servizio scolastico;

che con il secondo motivo, il Ministero ha denunciato violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 considerata l’erroneità del ricorso alla disciplina dettata per i licenziamenti e la previsione di specifico regime risarcitorio per i casi di stipulazione illegittima di contratti a tempo determinato;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso perchè, come recentemente statuito da questa Corte (ex multis, Cass. n. 27564/2016), l’immissione in ruolo, disposta in applicazione dei previgenti strumenti selettivi-concorsuali, rispetta i principi di equivalenza ed effettività poichè il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato.

che, infatti, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi dal 10.07.2001, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, debbono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” sia la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015 (attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego) sia l’immissione in ruolo avvenuta tramite il pregresso sistema del c.d. doppio canale.

Che, pertanto, essendo pacifico che la lavoratrice è stata immessa nei ruoli del MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti stante l’assenza di ammissibile domanda risarcitoria coerente con il principio di cui al punto 123 di Cass. 22552/16, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda originaria va rigettata.

che le spese di lite vanno compensate integralmente, avuto riguardo alle modifiche del quadro normativo di riferimento ed alla questione della c.d. doppia pregiudiziale costituzionale e comunitaria, intervenute nel corso del giudizio.

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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