Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9050 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TUCCI MASSIMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 576/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2007 R.G.N. 175/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato TUCCI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza n. 3399/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 1-7-1998 e rigettava le restanti domande, proposte da G.D. nei confronti dell’Azienda ospedaliera (OMISSIS), di reintegra nelle pregresse mansioni di capoturno chirurgico e di accertamento del diritto all’esecuzione di interventi chirurgici di elezione, con condanna al risarcimento del danno da dequalificazione sino all’1-1-2003, oltre al risarcimento del danno esistenziale e biologico;

rilevato che il primo giudice, quanto alla domanda di risarcimento del danno per il periodo successivo al 1-7-1998 affermava che la G. in tale periodo non aveva subito alcun demansionamento, essendo stata adibita a mansioni di capoturno soltanto fino al 1996 e che la stessa non aveva allegato nè provato che le mansioni assegnate non rientrassero in quelle contrattuali di appartenenza;

rilevato che, sull’appello della G. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 26-7-2006, ha confermato la pronuncia di primo grado “con motivazione in parte diversa”, in quanto ha affermato che, traendo origine l’azione da un asserito comportamento illecito permanente del datore di lavoro, ai fini della individuazione della giurisdizione, doveva farsi riferimento al momento della cessazione della permanenza, nella specie proseguita dopo il 1-7-1998 e sino alla domanda, di guisa che doveva essere riconosciuta la giurisdizione ordinaria;

rilevato altresì che, nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che correttamente il primo giudice aveva rilevato “l’assoluta carenza di allegazione in ordine alla non riconducibilità delle mansioni attuali della ricorrente al livello contrattuale di appartenenza di dirigente medico di primo livello” ovvero che le mansioni da ultimo svolte non potessero “essere considerate equivalenti alle precedenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo”;

considerato che per la cassazione di tale sentenza la G. ha proposto ricorso con cinque motivi, con il primo dei quali in sostanza ha dedotto che la Corte territoriale, avendo riconosciuto la giurisdizione ordinaria esclusa dal primo giudice, anzichè entrare nel merito, avrebbe dovuto rimettere la causa davanti a quest’ultimo, e con il secondo dei quali ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, avendo da un lato, in motivazione, affermato interamente la giurisdizione del giudice ordinario, così accogliendo sul punto l’appello, e dall’altro, in dispositivo “confermato” la pronuncia di primo grado;

considerato che nella fattispecie la questione preliminare della interpretazione della sentenza impugnata, oggetto in particolare dei detti primi due motivi, involge direttamente la questione della giurisdizione;

visti gli artt. 374 e 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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