Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9050 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI

MASSIMO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA SALUTE – COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI

MEDICHE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

– controricorrente –

avverso la decisione n. 27/2005 della COME. CENTR. ESERC. PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, emessa il 14/10/2005, depositata il 26/01/2006,

R.G.N. 22 67.1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso por l’accoglimento p.q.r. 1^ e 2^

motivo, rigetto degli altri.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questa Corte, il Dott. P.D. ha impugnato la Delib. 26 gennaio 2006, n. 27 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con la quale – decidendo sui due ricorsi proposti dallo stesso ricorrente avverso due delibere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Siena, che gli irrogavano due distinte sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione -riducevano complessivamente la sanzione già adottata, portandola a complessivi mesi tre.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e sulla valida incardinazione dei procedimenti disciplinari.

L’Ordine dei Medici della Provincia di Siena aveva inviato in data 18 giugno 2003 una raccomandata al P., invitandolo a fissare un appuntamento onde fornire chiarimenti in merito ad una sentenza del Tribunale civile di Genova.

La lettera, indirizzata a (OMISSIS), Via (OMISSIS), era restituita al mittente con la dicitura “trasferito”. In effetti, il P. si era effettivamente trasferito da tale residenza, dando comunicazione all’Ordine Professionale.

Una successiva lettera raccomandata era inviata al P., in via da (OMISSIS), (OMISSIS), ma anche essa ritornava al mittente con la annotazione “trasferito”. L’Ordine dei Medici acquisiva, a questo punto, la residenza anagrafica del P., che risultava essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente dal 22 settembre 2000 in (OMISSIS), strada (OMISSIS). Anche tale domicilio, sottolinea tuttavia il ricorrente, era stato puntualmente comunicato all’Ordine Provinciale.

Solo a causa di un disguido postale – non imputabile al ricorrente – la raccomandata inviata dall’Ordine alla residenza anagrafica era stata restituita al mittente con la dicitura “trasferito”.

In realtà, il ricorrente non aveva mai cambiato la propria residenza anagrafica. Pertanto, l’addetto al recapito aveva erroneamente restituito la corrispondenza, invece di lasciare l’avviso di giacenza nella cassetta della posta.

In data 13 novembre 2003 l’Ordine Provinciale si era -dunque – rivolto agli Ufficiali giudiziari del Tribunale di Siena, perchè provvedessero alla notifica dell’atto, ma anche in questo caso l’atto era stato restituito per omessa notifica, perchè il destinatario risultava “trasferito altrove come da dichiarazione del padre”.

In realtà, il ricorrente, stimato chirurgo estetico, viaggia per ragioni di lavoro nelle più diverse città italiane ed è, dunque, difficilmente reperibile presso la sua residenza di Siena.

In ogni caso, l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto consegnare una copia dell’atto al padre del ricorrente, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2.

Nel caso di specie, era poi seguita la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., della raccomandata, contenente la convocazione, ma in questo caso, non era stato perfezionato il procedimento di notificazione, con il deposito della copia dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito e l’invio della raccomandata.

Neppure la raccomandata del 9 luglio 2004, contenente la Delib. 24 maggio 2004, con la quale l’Ordine Provinciale aveva disposto la sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione per un mese era stata portata a conoscenza del ricorrente, essendo stato restituito al mittente con la dicitura “trasferito”.

Analoga sorta subiva la lettera raccomandata del 10 ottobre 2003 ed il nuovo avviso di convocazione del secondo procedimento disciplinare, per il quale era disposta la notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Solo in data 15 luglio 2004 il P., recatosi presso l’Ufficio dell’Ordine Professionale, era venuto a conoscenza della esistenza dei provvedimenti disciplinari instaurati a suo carico e delle sanzioni già irrogate, provvedendo a ritirare direttamente, copie delle due delibere, poi impugnate innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

In effetti, solo dopo la notifica della decisione della Commissione Centrale (avvenuta in data 2 marzo 2006) il ricorrente aveva potuto acquisire – in data 17 marzo 2006 presso l’Ordine Provinciale – la copia di tutta la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari, comprese le numerosissime raccomandate mai pervenute, Con il secondo motivo si denuncia assoluta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

La Commissione Centrale, nella delibera impugnata, non aveva tenuto conto della circostanza che entrambi i procedimenti disciplinari erano stati definiti in assenza di un valido ed efficace contraddittorio con il ricorrente.

Con il terzo ed ultimo motivo, si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo della conoscenza dei procedimenti da parte del ricorrente.

La Commissione Centrale non aveva motivato adeguatamene sul punto della mancata conoscenza dei procedimenti da parte del ricorrente.

Infatti, dopo aver affermato una – del tutto inesistente – regolarità delle notifiche, aveva addirittura sostenuto che il Dott. P. si era volontariamente sottratto alle varie comunicazioni e notifiche richieste dall’Ordine Provinciale e da altri soggetti.

In realtà, nel caso di specie, sia le raccomandate inviate a mezzo posta che le notifiche a mani ed ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultavano viziate e assolutamente non idonee ad incardinare un valido contraddittorio con l’attuale ricorrente.

La motivazione della Commissione Centrale risultava confusa e lacunosa, carente di linearità logica ed assolutamente contraddittoria rispetto agli elementi di fatto e giuridici che emergevano dagli atti.

Il P., come risultava dalla documentazione prodotta, non era mai stato raggiunto da un atto utile a comunicare la esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico.

Poichè il Dott. P., in qualità di libero professionista, operava in diverse regioni di Italia, la sospensione dalla professione per mesi tre – così come disposta dalla Commissione Centrale del Ministero dalla Salute – era tale da comportare un grave ed irreparabile pregiudizio per la sua carriera professionale.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso.

Osserva il Collegio: La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il potere disciplinare del consiglio dell’ordine provinciale dei medici si esercita attraverso una attività amministrativa, la giurisdizione interviene in un secondo momento con l’esame dell’atto che ha posto termine alla fase davanti all’ordine professionale locale (Cass. 16 gennaio 2007 n. 835).

Preliminare all’esame del ricorso è la verifica del regolare svolgimento del procedimento davanti alla commissione centrale, a norma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 68, comma 2, sugli ordini delle professioni sanitarie, sono contraddittori necessari il medico interessato, il Consiglio dell’ordine, che ha emesso il provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il prefetto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che, venute meno le competenze del prefetto L. n. 296 del 1958, ex art. 6, trasferiti alle regioni gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ed affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini e collegi professionali, legittimo contraddittore nel giudizio di cassazione, avente ad oggetto un ricorso contro decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in materia di iscrizione all’albo o di sanzioni disciplinari, è il Ministro della Sanità, oltre che il procuratore della Repubblica e l’ordine professionale (Cass. 15 giugno 1989 n. 388 (ord.) e successive conformi, 8 agosto 1991 n. 8642, 26 maggio 1998 n. 5237, 16 luglio 1999 n. 7513, 10 febbraio 2003 n. 1951).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 26 maggio 1998 n. 5237, 13 aprile 1991 n. 3927), nella fase giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Centrale a carico di un esercente la professione sanitaria, il Ministro della sanità assume la qualità di contraddittore necessario, attesa la implicita sostituzione del disposto di cui al D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 53 s.s. (che conferivano la qualità di parte al prefetto) ad opera della successiva normativa che ha, dapprima, devoluto ai medici provinciali le attribuzioni dei prefetti, e poi trasferito detti uffici medici alle regioni, previa riserva allo Stato delle funzioni amministrative concernenti gli ordini ed i collegi professionali (D.P.R. n. 616 del 1977, art. 30, lett. t) ed L. n. 833 del 1978, art. 6, lett. g)).

Nella specie, come rileva in fatto la decisione impugnata, il ricorso del Dr. P.D. davanti alla predetta Commissione è stato notificato al Ministro della Sanità ma non anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

In pratica, il ricorso alla Commissione Centrale non è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale, nè, nei confronti di quest’ultimo, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

Deve, quindi, essere dichiarata d’ufficio la nullità del procedimento giurisdizionale, svoltosi innanzi alla Commissione Centrale, e della relativa decisione, per violazione del principio del contraddittorio.

Ciò1 comporta, in base ai principi generali, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio degli atti alla stessa Commissione Centrale per la rituale rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro (sulla riammissione al giudice a quo, cfr., fra le tante, Cass. S.U. 17 febbraio 1992 n. 1915, 8 gennaio 1993 n. 131).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio alla stessa Commissione Centrale in diversa composizione, per nuovo esame.

Le spese del presente giudizio, vengono compensate per giusti motivi.

PQM

La Corte decidendo sul ricorso:

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per nuovo esame.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA