Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9049 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13407-2006 proposto da:

EUROPAM SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Presidente Dott. M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, ASL/(OMISSIS) COLLEGNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 417/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 22/10/2005, depositata il 14/03/2005,

R.G.N. 990/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato NICOLAIS LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22 Ottobre 2004 – 14 marzo 2005 la Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione del locale Tribunale del 13 marzo- 31 maggio 2002, dichiarava la estinzione del procedimento instaurato da Europetrol spa contro la Regione Piemonte e l’azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Collegno, poichè l’atto di citazione in riassunzione non era stato notificato, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., anche alla Gestione liquidatoria della USSL (OMISSIS), in persona del Commissario liquidatore, da considerare contumace nel giudizio iniziato dinanzi al giudice di Genova (perchè non costituitosi pur essendo stato ritualmente chiamato in causa).

Ciò, indipendentemente dalla soggettività giuridica della Gestione liquidatoria, esclusa prima dal Pretore di Genova e poi dal Tribunale di Torino (indicato dal Pretore come territorialmente competente).

Infatti, la Gestione era diventata, a tutti gli effetti, parte nel processo ed ogni valutazione sulla correttezza o meno di tale scelta e sulla sua legittimazione passiva come effettivamente esistente ed atta a neutralizzare quella della Regione e sulla fondatezza delle domande proposte, attenevano al giudizio di cognizione nel merito, da riassumere – nel pieno rispetto dell’art. 50 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c. – anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla insussistenza della soggettività giuridica della Gestione del Pretore genovese e del Tribunale di Torino.

Avverso tale decisione, EUROPAM, succeduta a seguito di fusione per incorporazione della Europetrol, ha proposto ricorso per cassazione.

Gli intimati, Regione Piemonte e Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Collegno non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 50 e 307 c.p.c., nonchè della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6 e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5.

I giudici di appello, secondo la ricorrente, sarebbero incorsi nella violazione di tutte le norme di legge denunciate, avendo dichiarato l’estinzione del procedimento a seguito della mancata riassunzione del giudizio nei confronti della Gestione liquidatoria, senza considerare che il Pretore di Genova aveva escluso che la stessa, chiamata in causa dalla Regione Piemonte, potesse divenire parte processuale.

Le censure sono fondate.

Con sentenza 26 ottobre-30 novembre 1999 il Pretore di Genova, declinando la competenza a favore del giudice di Torino, ha estromesso la Gestione liquidatoria della disciolta USL (OMISSIS), sottolineando che la stessa non era soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, ma una funzione propria della Regione, svolta da un organo interno di essa.

Rileva tuttavia il Collegio che la sentenza del Pretore di Genova non era stata sottoposta a specifica censura da alcuna delle parti, con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi passata in giudicato.

Tra l’altro, l’eventuale rilevabilità di ufficio di una data questione, come quella relativa al litisconsorzio necessario (o processuale) viene meno una volta che sulla questione stessa sia precluso al giudice di esercitare la potestà di cognizione e di conseguente decisione per effetto del giudicato formatosi al riguardo. (Cass. n. 1741 del 1987, in una fattispecie in cui era stata dedotta in appello la necessità della partecipazione al giudizio di soggetti estromessi dal giudice di primo grado, senza che fosse stata specificamente denunziata la erroneità di tale estromissione (Cass. 1741 del 1987).

Nel caso di specie, non era stata proposta neppure una riserva di impugnazione avverso la decisione del Pretore genovese che non si era limitata a dichiarare la propria incompetenza per territorio, ma aveva estromesso la Gestione liquidatoria: peraltro, in un giudizio che si svolge nei confronti di una pluralità’ di parti, la sentenza con la quale una di essa venga estromessa dal processo che continua con le altre assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione, e dunque anche la riserva di gravame proposta contro di essa deve considerarsi priva di effetto (Cass. 25 maggio 2000 n. 6870).

Non appare giustificata, pertanto, la affermazione – contenuta nella sentenza impugnata – secondo la quale la mancata riassunzione del processo dinanzi al giudice dichiarato competente era tale da determinare, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3 la estinzione del processo.

Quanto al merito della vicenda, è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale riconosce la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse UU.SS.LL sia alle gestioni liquidatorie che alle Regioni, individuando comunque nelle regioni il soggetto passivo delle obbligazioni (Cass. S.U. 23022 del 2005).

Secondo Cass. 1532 del 26 gennaio 2010, questi principi non comportano affatto l’attribuzione di una legittimazione processuale “esclusiva” alle gestioni liquidatorie in persona del commissario liquidatore.

Del resto, con numerose pronunce, questa Corte ha riconosciuto che la legittimazione processuale in ordine alle controversie spetta sia alle Gestioni liquidatorie che alle Regioni (Cass. n. 20412 del 2006, 18285 del 2005).

Nè a diverse conclusioni può giungersi, nel caso di specie, sulla base della legislazione regionale (L.R. Piemonte 22 settembre 1994, n. 39), considerato che la stessa non elimina affatto la titolarità passiva della Regione, ma la rende concorrente con quella attribuita alla Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore.

I principi affermati da questa Corte, come più sopra ricordati, hanno ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale, nella sentenza n. 89 del 23/31 marzo 2000.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, e cassata la sentenza della Corte torinese che non si è attenuta a tali principi (dichiarando l’estinzione del procedimento per effetto della mancata riassunzione nei confronti del Commissario liquidatore della Gestione, soggetto questo, peraltro, già ritenuto dal primo giudice – con sentenza passata in giudicato – privo di autonoma personalità giuridica).

Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto enunciato, provvedendo alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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