Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9049 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27898-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 575/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2012 R.G.N. 2846/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 575 del 2012 la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nei confronti di M.C., ha riformato la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti con condanna al risarcimento dei danni nella misura di quattro mensilità dall’ultima retribuzione percepita, affermando che non era ravvisabile alcun abuso nella reiterazione dei contratti così che, avendo i docenti prestato acquiescenza al rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, alcun risarcimento del danno poteva spettare loro;

che la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava il MIUR al pagamento alla docente delle differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante secondo l’anzianità di servizio maturata;

che avverso tale sentenza ricorre il MIUR con un motivo;

che la docente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo di ricorso verte sulla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, del D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011, della L. n. 124 del 1999, art. 4 del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che con il motivo censura la statuizione di accertamento della lamentata illegittima discriminazione nel trattamento retributivo inferiore – rispetto ai lavoratori titolari di un rapporto a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, così che gli assunti termine, non maturando alcuna anzianità pur lavorando con continuità, non vedono mai crescere la loro retribuzione;

che il Ministero assume la sussistenza di ragione obiettive che determinano un trattamento differente con riguardo all’attribuzione degli scatti di anzianità (riconoscimento della progressione economica legata all’anzianità di servizio);

che tali ragioni andrebbero ravvisate sia per la specificità della disciplina che regola il sistema delle supplenze, sia perchè quest’ultime sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all’assenza del titolare, sia alla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi si supplenza attengono a distinti contratti di lavoro;

che il trattamento economico è necessariamente correlato alla precarietà e discontinuità del rapporto lavorativo, e quindi legittimamente esso è riferito per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale, non essendo configurabile uno sviluppo di carriera; che il motivo non è fondata in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, è conforme il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il ricorso deve essere rigettato, nulla spese, mancando difese dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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