Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9048 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 970-2006 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUNZO RAFFAELLO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. O M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5644/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, 5^ BIS

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/5/2005, depositata il 20/05/2005, R.G.N.

38790/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 dicembre 2004 R.S., premesso di essere conduttore di un immobile concessogli in locazione dalla P.; che, emessa ordinanza di convalida di sfratto, in data 21 luglio 2004 gli era stato notificato precetto di rilascio dell’immobile, seguito da atto di avviso del (OMISSIS); che in data 7 dicembre 2004 l’ufficiale giudiziario aveva effettuato un primo accesso; che il 17 successivo ne aveva effettuato un altro, chiedeva al Tribunale di Napoli che venisse dichiarata l’inefficacia del precetto in data (OMISSIS), e conseguentemente l’illegittimità del rilascio intervenuto il (OMISSIS), assumendo l’illegittimità dell’accesso di quel giorno, in quanto posto in essere dall’ufficiale giudiziario sulla base di un precetto già rinunciato.

Resisteva l’opposta, che sosteneva l’improponibilità della domanda, stante l’avvenuta restituzione dell’immobile.

Con sentenza del 20 maggio 2005 il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere; compensava tra le parti metà delle spese di lite e condannava parte opponente al pagamento del residuo in favore della controparte.

In motivazione osservava il giudicante che, essendo stato l’immobile rilasciato in data (OMISSIS), non restava che decidere sul carico delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

Rilevava quindi che il R. aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. contro l’ultimo atto esecutivo, cui aveva fatto seguito il rilascio dell’immobile. E tuttavia, evidenziava il decidente, essendo stato l’accesso del giorno (OMISSIS) preceduto da quello del (OMISSIS), nel corso del quale l’opponente aveva già fatto rilevare a verbale l’intervenuta rinuncia al precetto, il mezzo risultava tardivo, in quanto di fatto proposto ben oltre il termine di cinque giorni dal momento in cui l’esecutato aveva avuto contezza dell’esistenza del vizio.

Aggiungeva che in ogni caso dal verbale in data (OMISSIS), redatto in occasione di altro giudizio, emergeva che il legale di parte opposta aveva dichiarato di non volersi avvalere della notifica del precetto, impugnata con querela di falso, precisando tuttavia che nessuna rinuncia al precetto era mai stata effettuata: il che evidenziava che quest’ultima gli era nota sin da quella data.

In ogni caso l’esecuzione conclusasi il (OMISSIS) costituiva prosecuzione di quella iniziata il (OMISSIS) sulla base sia del primo precetto, notificato il (OMISSIS), sia del precetto oggetto dell’impugnativa.

In tale contesto reputava il Tribunale che le spese dovessero essere poste a carico dell’opponente, anche se, stante le incertezze giurisprudenziali in ordine alla valutazione della tempestività o meno della opposizione, appariva opportuno compensarle per la metà.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione R. S., articolando quattro motivi.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 617 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 112, 113 e 100 cod. proc. civ., nonchè mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Richiamati i principi che presidiano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonchè la persistenza dell’interesse ad agire ogni volta che sia astrattamente configurabile per l’opponente un’utilità dipendente dalla declaratoria della nullità dell’atto, evidenzia l’esponente che l’accertamento della illegittimità dell’accesso e del rilascio del (OMISSIS), come dell’insussistenza del diritto dell’esecutante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’esecutato, costituiva ragione sufficiente per riconoscere il persistente interesse del ricorrente a proporre opposizione. Di talchè affatto apoditticamente il decidente aveva ritenuto che, intervenuto il rilascio dell’immobile, fosse cessata la materia del contendere.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione, con riferimento al termine per la proposizione dell’opposizione.

Deduce che oggetto dell’opposizione era l’atto di accesso e il conseguente rilascio avvenuto il (OMISSIS), in relazione al quale il mezzo era stato tempestivamente proposto. In ogni caso il giudice a quo aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla dedotta inesistenza dell’atto di precetto, nè aveva esplicitato se riteneva rinunciato il precetto, ovvero la notifica dello stesso, ovvero ancora se riteneva tutte tali problematiche estranee al presente giudizio.

1.3 Con il terzo mezzo deduce violazione dell’art. 479 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’accesso del giorno (OMISSIS). Rileva che il procedimento esecutivo in corso alla data del (OMISSIS), di cui qui si discute, era basato sul precetto del (OMISSIS), atto non più esistente, in quanto rinunciato. In tale contesto del tutto contraddittoriamente il Tribunale avrebbe richiamato il precetto in data (OMISSIS).

1.4 Col quarto motivo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 479 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione, in relazione al precetto notificato in data (OMISSIS), ricordando il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di esecuzione per rilascio, qualora la parte istante proceda ad una nuova notifica del precetto, si verifica la cessazione della materia del contendere con riferimento alle opposizioni pendenti, posto che parte istante in tal modo rinnova tutti gli atti già compiuti, così rinunciando a fondare sul precedente precetto il proseguimento dell’opposizione.

Sostiene quindi che il giudice dell’esecuzione non poteva tener conto del precetto notificato l'(OMISSIS).

2.1 Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall’esame del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, posto che lo scrutinio delle questioni con essi proposte, che sono peraltro intimamente connesse, si da poter essere trattate congiuntamente, appare preliminare alla verifica della correttezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Le doglianze esposte sono infondate.

Anzitutto il ricorrente, senza contestare la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito in ordine ai tempi di conoscenza del vizio fatto valere con l’opposizione, e quindi, in definitiva, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, deduce in termini puramente assertivi la sottrazione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità insanabile o l’inesistenza del precetto ai termini perentori di cui all’art. 617 cod. proc. civ..

Precisato che nella fattispecie non di inesistenza o di nullità radicale del precetto si tratta, ma di rinuncia allo stesso, anzi di rinuncia agli effetti della notifica, a confutazione delle critiche è sufficiente rilevare che la tesi della deducibilità in ogni tempo, col mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi, della nullità del precetto ovvero della inoperatività dello stesso per intervenuta rinuncia, non ha, a ben vedere, alcuna base normativa.

Mette conto ricordare, in proposito, che, in via di principio, nella procedura esecutiva per rilascio di immobili, una volta immesso l’esecutante nel possesso del bene ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l’intera fase esecutiva ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ., con la conseguenza che, conclusosi in modo irreversibile il procedimento in forma specifica, l’esecutato non può più proporre censure avverso gli atti dell’ufficiale giudiziario antecedenti a quello di immissione in possesso (confr.

Cass. civ. 26 marzo 2009 n. 7357).

Più nel dettaglio, con riferimento all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta, come nella fattispecie, dopo l’immissione in possesso dell’esecutante (il rilascio dell’immobile è invero avvenuto il (OMISSIS), contestualmente, quindi, all’accesso dell’ufficiale giudiziario oggetto dell’impugnativa dell’esecutato), si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti:

secondo quello prevalente (di cui sono espressione Cass. civ. 4 luglio 2006, n. 15268; Cass. civ. 19 febbraio 1994, n. 1627; Cass. civ. 22 luglio 1971, n. 2459; Cass. civ. 19 aprile 1971, n. 1117), l’opposizione agli atti esecutivi, che in generale, come detto innanzi, non può essere proposta dopo il completamento dell’esecuzione, è proponibile, malgrado l’avvenuto rilascio, quando con essa sia fatta valere la nullità dell’atto finale dell’esecuzione anche se dipendente da vizi di atti anteriori;

secondo altro orientamento, invece (di cui è espressione Cass. civ. 3 ottobre 1996, n. 8651), con il compimento delle operazioni il processo esecutivo si conclude e il debitore non può più proporre opposizione agli atti esecutivi, denunciando vizi di atti compiuti dall’ufficiale giudiziario prima dell’immissione in possesso dell’esecutato.

Ciò significa che, anche a volere aderire alla opinione secondo cui vi sono anomalie la cui deducibilità sopravvive alla conclusione del processo esecutivo, di talchè l’opposizione non potrebbe ritenersi preclusa, quanto meno nelle ipotesi in cui si facciano valere nullità dipendenti dall’inesistenza del precetto, della sua notificazione o della notificazione del titolo esecutivo (confr.

Cass. civ. 4 luglio 2006, n. 15268), nulla autorizza a ritenere che in siffatte ipotesi l’opposizione sia sottratta al regime temporale stabilito dall’art. 617 cod. proc. civ..

2.2 L’affermata correttezza della decisione impugnata in punto di tardività della proposta opposizione assorbe le ulteriori critiche, relative alla mancata pronuncia sulla pretesa inesistenza dell’atto di precetto, nonchè sulla inoperatività, nella procedura esecutiva di cui qui si discute, di quello notificato in data (OMISSIS).

2.3 Essa assorbe peraltro anche le censure svolte nel primo mezzo, posto che, indipendentemente dalla ravvisata cessazione della materia del contendere, l’opposizione proposta dal R. era, a tutto voler concedere, inammissibile perchè intempestiva.

A ciò aggiungasi che il ricorrente, pur contestando la declaratoria del giudice a quo in ragione del suo persistente interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’accesso del giorno (OMISSIS), non esplicita, in concreto, quali vantaggi gli deriverebbero da una decisione che, prescindendo dall’avvenuto rilascio, accogliesse la sua domanda. La linea difensiva dell’impugnante postula invero che l’utilità connessa alla richiesta pronuncia sia, puramente e semplicemente, l’astratta verifica della regolarità formale del procedimento, senza considerare che tale verifica, in mancanza della mancata esplicitazione di un obiettivo pratico dell’azione, sarebbe in ogni caso inidonea a radicare l’interesse a una decisione nel merito.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi l’intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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