Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9047 del 15/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9047 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRASCAROLI RUGGERO residente a Roma, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Guido Liuzzi, elettivamente domiciliato nel relativo
studio in Roma, Via Ofanto, 18,

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE ed EQUITALIA GERIT FERIT SPA, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore,

INTIMATE

AVVERSO
la sentenza n.555/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 05.10.2010,
depositata il 13 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 15/04/2013

Consiglio del 27 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
4

Nel ricorso iscritto a R.G. n.7929/2011 è stata

E’

l

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.555/1412010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione
n.14 il 05.10.2010 e DEPOSITATA il 13 ottobre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del
contribuente, confermando la legittimità della pretesa
fiscale.
2

Il ricorso di che trattasi, che riguarda

impugnazione di cartella,
addizionale

dell’anno

2000,

relativa ad IRPEF e
censura

l’impugnata

decisione per violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 cpc, 2697 c.c. e 7 del D.Lgs n.546/1992,
nonché degli artt. 2964 e 2966 c.c. ed l comma 5

0 ter

lett. b) della legge n.156/2005.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa
sede.

4 – La CTR ha ritenuto legittima e tempestiva la
pretesa azionata con l’impugnata cartella,

nella

considerazione che, nel caso, l’eccepita decadenza non
trovasse applicazione, in quanto la notifica della
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

cartella era stata preceduta da quella di un avviso
bonario, che aveva interrotto “i termini prescrizionali
di decadenza”.
4 bis Le doglianze, appaiono fondate, tenuto conto del
principio per cui “in tema di riscossione delle imposte

n.106, convertito con modificazioni nella legge 31
luglio 2005 n.156 – dando seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n.280 del 2005, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.25 del dpr 29
settembre 1973 n.600 -, ha fissato, al comma quinto
bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria
derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha
stabilito all’art.5 ter, sostituendo il comma secondo
dell’art.36 del d.lgs 29 febbraio 1999 n.46, che per le
somme che risultano dovute a seguito dell’attività di
liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza,
per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre
2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione”
(Cass.n.4745/2006, n.1435/2006, n.16826/2006).
Peraltro, con le precitate sentenze è stato, pure,
precisato che “la norma, di chiaro ed inequivoco valore
3

sui redditi, l’art.1 del decreto legge 17 giugno 2005

transitorio, trova applicazione, come tale, non solo
alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata
in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche
a quelle ancora “.
Va, altresì, rilevato che, per espresso disposto

applicano solo alla prescrizione e non anche alla
decadenza.
5 – L’impugnata decisione non appare in linea con i
principi e con il quadro normativo applicabile, quale
anche modificato per effetto del sopravvenuto art.1
commi 5 bis e 5 ter del D.L. n.106/2005, convertito in
Legge n.15612005, giacchè ritiene tempestiva la
notifica della cartella, avvenuta il 23.02.2007,
riconoscendo effetti interruttivi della decadenza ad un
avviso bonario, peraltro non precisato e contestato,
che avrebbe preceduto l’invio della cartella e non
tiene conto che, nel caso, il termine di notifica della
cartella, trattandosi dell’anno d’imposta 2000 e quindi
di dichiarazione presentata entro il 31.12.2001,
dall’art.1 comma 5 bis lett.c), andava notificata nel
quinquennio.
6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt.375 e 380
bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di
consiglio e, in applicazione dei richiamati principi,
4

dell’art.2964 c.c, le norme sull’interruzione si

il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che sulla base di tali argomentazioni, nonché
delle norme e dei principi ivi richiamati, il ricorso
va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata
decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

Considerato che il Collegio condivide tutte le

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