Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9046 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 18/05/2020), n.9046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11248 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

S.F. (C.F.: SCH FNC 66S14 Z112C) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Murru (C.F.: MRR GNN 65607 B745Y)

– ricorrente –

nei confronti di

AGRICOLTURA FRATELLI S. DI S.P. & C. S.n.c. (P.I.:

01744930924), in persona dei soci amministratori, legali

rappresentanti pro tempore, S.L., P., S., E. e

V., nonchè P.G. rappresentati e difesi dall’avvocato

Brunella Acquas (C.F.: CQS BNL 49R20 6354M)

– Controricorrente –

nonchè

S.G. (C.F.: SCH GNN 40D16 I402U)

S.B. (C.F.: SDD BBR 66M4 F808R)

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n.

24/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018 (e notificata in data 23

gennaio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

Che:

S.F. e S.B. hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di pignoramento con il quale la società Agricoltura Fratelli S. di S.P. & C. S.n.c. aveva assoggettato ad espropriazione i crediti da loro vantati nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari.

Ricorre S.F., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Agricoltura Fratelli S. di S.P. & C. S.n.c..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Considerato che

1. Il ricorso, regolarmente notificato alla società Agricoltura Fratelli S. di S. P. & C. S.n.c. nonchè a S.G., non risulta invece regolarmente notificato a S.B., parte costituita nel giudizio di primo grado, in quanto a quest’ultima la notifica risulta effettuata personalmente (ad indirizzo di P.E.C. personale) e non presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio di merito, ai sensi dell’art. 330 c.p.c..

La questione non assume rilevanza in concreto, peraltro, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, che rende superflua la rinnovazione di tale notificazione.

E’ infatti principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01).

In caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile (come è a dirsi nella specie, per quanto si osserverà), appare dunque superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23901 del 11/10/2017, Rv. 646628 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019, Rv. 654313 – 01).

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla erronea interpretazione degli artt. 480, 617 e 156 c.p.c.”.

Il ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta peraltro il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè in esso non solo non è riprodotto, nè direttamente nè indirettamente, il contenuto della notificazione dell’atto di precetto che si assume viziata, ma nemmeno è localizzato il relativo documento nell’ambito del fascicolo processuale (nè di quello del giudizio di merito, nè di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di legittimità si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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