Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9046 del 15/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9046 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Gioia Domenico, elett.te dom.to in Roma, alla pia77a della Libertà 20, presso lo studio
dell’avv. Silverio Sica, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Gioia, giusta procura in atti– Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
506/2010/09

depositata il 27/10/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/2/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fimiani;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Domenico Gioia contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 86/2012

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 15/04/2013

contribuente
spinto

contro la sentenza della CTP di Salerno n. 158/15/209 che ne aveva re-

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.REQH21 per iva irpef ed irap relati-

ve all’anno 2003 e 2004.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso

Consiglio. Il Gioia ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente l’omessa motivazione in ordine alle specifiche circostanze ( valutazione delle giustificazioni del contribuente il 7 e 14 ottobre; nonché la circostanza relativa
all’esclusività del contratto di agenzia e la certificazione dei compensi dal modello 770.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, laddove senza alcun riferimento alle argomentazioni sollevate
in sede di appello dall’Agenzia, dopo avere citato la massima delle SS.UU. n. 26635 del
2009, senza alcun riferimento alle ragioni addotte dal contribuente e all’esito del contraddittorio svoltosi con il contribuente medesimo, ha affermato ” non emerge la dimostrazione da
parte dell’amministrazione dell’applicabilità in concreto dei parametri prescelti”
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, iche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 27/2/2013

DEPOSITATO IN CANcELLERIA

e

. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

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